Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34009 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25982-2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Confalonieri

5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/2015 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

La CTR di Genova con sentenza nr 360/2015 a seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate dichiarava legittimo l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva richiesto ad F.A. il pagamento delle maggiori imposte di registro ipotecarie e catastali relative all’atto di trasferimento di beni immobili siti nel Comune di Sori sulla base del prezzo di aggiudicazione.

Osservava la Corte che non poteva ritenersi verificata l’estinzione del giudizio in conseguenza del deposito dell’atto di rinuncia all’appello da parte dell’Ufficio, rinuncia che era stata revocata con successiva memoria depositata in data 14.10.2014 con la quale era stato eccepito l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nr 57/2013 della CTR resa in giudizio promosso dall’Amministrazione provinciale di Genova avverso il medesimo avviso di liquidazione ed in cui era parte il medesimo contribuente.

Rilevava in questa prospettiva che l’effetto giuridico dell’estinzione si determina solo in conseguenza del provvedimento dichiarativo del giudice cui spetta il controllo della regolarità della rinuncia e dell’accettazione sicchè fino a quanto tale provvedimento non è stato adottato non è precluso alle parti la revoca sia della rinuncia che della relativa accettazione.

Con riguardo all’eccezione di giudicato formatosi sul medesimo provvedimento la CTR osservava che le contestazioni mosse dal F. in merito alla pretesa violazione del contraddittorio avrebbero dovuto essere formulate in quel giudizio sicchè in mancanza di impugnativa della sentenza in questione la stessa doveva ritenersi ormai irrevocabile.

Avverso tale sentenza Antonio F. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 306, nonchè del D.Lgs., artt. 1,comma 2, 46 e 61.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

In via preliminare occorre evidenzia e, indipendentemente dalla questione relativa agli effetti della rinuncia di appello che in relazione all’avviso di liquidazione oggetto dell’odierna impugnativa è intervenuta la decisione irrevocabile della CTR nr 57 del 14.5.2013 che ha accertato la piena legittimità del provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria sicchè su tale questione intervenuta fra le stesse parti è preclusa ogni altra valutazione per gli effetti vincolanti che/discendono dall’incontestato passaggio in giudicato della pronuncia.

Ogni altro profilo di contestazione resta assorbito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, dà atto, ai sensi del D.P.R. n. nr 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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