Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34006 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21318-2013 proposto da:

Z.M., Z.L., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE

BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PREGANZIOL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Z.M. e Z.L. impugnavano gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Preganziol relativi all’Ici per gli anni 2005, 2006, 2007

e 2008 relativamente ad un fabbricato di loro proprietà. La commissione tributaria provinciale di Treviso accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando non dovute le sanzioni. La commissione tributaria regionale del Veneto, investita dell’appello dei contribuenti, lo dichiarava inammissibile e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese processuali che liquidava equitativamente in Euro 1.000,00, oltre agli accessori.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato ad un motivo. Il Comune di Preganzioi non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 5646 del 1992, art. 15 ed all’art. 91 c.p.c.. Sostengono che i giudici di appello sono incorsi nel dedotto vizio in quanto hanno condannato gli appellanti alla rifusione delle spese processuali liquidandole equitativamente senza considerare che il Comune non aveva formulato la domanda di rifusione delle spese e neppure aveva presentato la nota spese; inoltre la liquidazione delle spese era stata effettuata senza l’applicazione delle tariffe previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis.

2. Osserva la Corte che la definizione agevolata del procedimento, così come proposta dal contribuente con riguardo al tributo dovuto, non può avere luogo per la ragione che il ricorso per cassazione è stato proposto solo relativamente alla liquidazione delle spese di lite, dal che deriva che sulla questione della debenza dell’Ici si è formato il giudicato interno, posto che non è stata impugnata sul punto la sentenza della CTR.

3. II ordine al motivo proposto si osserva che il regolamento delle spese di lite e consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo la condanna essere emessa, a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche d’ufficio e pure se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall’art. 75 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 3023 del 28/02/2012). Peraltro nella liquidazione di spese processuali il giudice, pur essendo dotato di poteri discrezionali nella determinazione dei compensi, deve attenersi alle Disposizioni della tariffa professionale, non potendo effettuare una liquidazione globale informata a criteri equitativi, che non consenta di verificare l’osservanza dei limiti della tariffa stessa. (Cass. n. 1643 del 06/04/1989). Assumono i ricorrenti che la CTR avrebbe dovuto liquidare le spese processuali a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 sexies, la quale prevede: ” Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Ciò sul presupposto che il Comune di Preganziol si era avvalso dei propri dipendenti ovvero dei signori C.G., M.A., G.S. e P.A., quali componenti dell’Ufficio Intercomunale per a gestione del contenzioso tributario presso l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, giusta delibera della giunta comunale del Comune di Preganziol n. 17 del 23.3.2010.

Orbene, dalla sentenza impugnata si evince che il Comune di Preganziol era assistito e difeso dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana, ente affatto diverso dal Comune stesso. Dunque il Comune si è avvalso per la difesa non già di propri dipendenti ma di dipendenti di un diverso ente di cui i ricorrenti non hanno indicato quale fosse la categoria professionale di appartenenza. Il ricorso si appalesa, pertanto, privo di autosufficienza in quanto da un lato la mancata indicazione della categoria professionale di appartenenza dei funzionari indicati impedisce la liquidazione secondo la tariffa corrispondente, dall’altro neppure è dato conoscere quale somma il Comune abbia di fatto corrisposto all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana sulla base degli accordi presi con la medesima.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del Comune di Preganziol.

Poichè ii ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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