Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34005 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27933-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

J.‘.H.J., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato VIRGILIO TERZONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO MERLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2012 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

CHE

1. J.H.J.J. impugnava la cartella di pagamento emessa dall’agenzia delle entrate dopo che era divenuto definitivo l’avviso di accertamento notificato a seguito della revoca della agevolazione connessa all’acquisto della prima casa, non avendo il contribuente trasferito la residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. La commissione tributaria provinciale di Ancona rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale delle Marche lo accoglieva sul rilievo che con l’impugnazione della cartella il contribuente si era legittimamente lamentato del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione relativamente all’istanza di accertamento con adesione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

3. A seguito di istanza depositata dal procuratore del ricorrente di sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 229 del 2016, art. 49, comma 9 ter, che prevede la sospensione fino al 31 luglio 2017 dei termini sostanziali e processuali per i soggetti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, il procedimento era rinviato a nuovo ruolo e riassegnato al collegio per la decisione in data odierna.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, ed al D.Lgs. n.546 del 1992, artt. 19 e 21. Sostiene che la formulazione dell’istanza con adesione da parte del contribuente aveva determinato la sola sospensione del termine per proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento, sicchè egli, a seguito dell’esito negativo dell’istanza, avrebbe dovuto impugnare l’avviso stesso.

2. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero è consentito al contribuente che abbia ricevuto la notifica di un atto di accertamento di proporre istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2; ma se l’accertamento con adesione non si perfeziona, nè interviene ia definizione dell’avviso di accertamento, il contribuente deve impugnare l’atto impositivo entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, che decorre dalla data di cessazione del periodo di sospensione di 90 giorni di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, volto a garantire uno spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione e da riferirsi solo al relativo procedimento. Dunque la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (cfr. Cass. Sez. U, n. 3676 del 17/02/2010; Cass. n. 28051 del 30/12/2009; Cass. n. 3368 del 02/03/2012). Nei caso che occupa il contribuente, a seguito del silenzio serbato dall’amministrazione in ordine all’istanza di accertamento con adesione, avrebbe dovuto impugnare l’avviso di accertamento sicchè, non avendovi provveduto, esso è divenuto definitivici.), con a conseguenza che la cartella di pagamento avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri.

3. li ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per il consolidarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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