Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34002 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21762/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

Fondazione Honegger Rsa Onlus, in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliato in Roma, al viale Regina Margherita n. 294

presso lo studio degli avv.ti Angelo e Valerio Vallefuoco che lo

rapp.tano e difendono come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/23/17 della Commissione Tributaria della

Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, depositata in data 13/2/2017,

non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Orlano.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 598/23/17, depositata in data 13 febbraio 2017, non notificata, la Commissione Tributaria della Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 470/10/2015 della Commissione Tributaria di Bergamo, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva attribuito la categoria D/4 (case di cura ed ospedali) ad un complesso immobiliare adibito a Residenza Sanitario Assistenziale per anziani, modificando il precedente classamento in categoria B/1 (comprensiva di ricoveri ed ospizi) classe 3, riproposto con procedura DOCFA a seguito di lavori di ridistribuzione degli spazi interni;

3. la CTP aveva accolto il ricorso rilevando che proprietaria dell’immobile era una fondazione senza scopo di lucro e l’edificio era destinato ad attività di RSA;

4. la CTR, ritenuta rilevante la presenza o meno della finalità di lucro, in considerazione della previsione, come autonoma, della categoria B/2 prevista per le case di cura ed ospedali senza fine di lucro, sulla base delle caratteristiche intrinseche dell’immobile, strutturato per ospitarè persone, ed in assenza di prova di una destinazione ad attività commerciale, aveva confermato la decisione di primo grado e ritenuto non ravvisabili gli elementi per una collocazione in categoria D/4;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 12 settembre 2017, affidato a due motivi; la parte contribuente ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del R.D.l. n. 652 del 1939, artt. 4,6,8 e 10 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la decisione della CTR per non aver considerato che ai fini del classamento rileva la destinazione ordinaria permanente di un immobile e le sue caratteristiche oggettive, anche in riferimento all’attività che vi viene svolta, e che vanno inseriti nelle categorie speciali quegli immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività, senza che abbia alcuna rilevanza la qualifica soggettiva del soggetto che esercita l’attività;

2. con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, considerato che l’assenza del fine di lucro non ha alcuna rilevanza in sede di attribuzione della categoria catastale, che deve avvenire sulla base delle caratteristiche oggettive dell’immobile e non della natura del soggetto intestatario o degli interessi ivi perseguiti.

OSSERVA CHE:

1 I due motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, non meritano accoglimento.

1.1 Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, recita: “il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all’atto del classamento”.

A norma del successivo art. 62, poi: “La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare”.

Questa Corte ha quindi già affermato che “Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicchè l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica (vedi Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015); ed ancora che “In tema di rendita catastale, nell’ipotesi in cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Vedi Cass. n. 22103 del 2018).

1.2 Non rileva quindi nè il carattere pubblico o privato della proprietà dell’immobile, nè eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell’immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento.

1.3 Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A – C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E).

Ai sensi del D.P.R. n. 1141 del 1949, art. 8, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.

1.4 Ebbene la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri normativi applicabili e dei principi innanzi affermati laddove, ritenuto, con accertamento in fatto non censurato nè censurabile se non attraverso il paradigma del vizio motivazionale, che per le sue caratteristiche intrinseche, ed oggettive la struttura avesse la funzione di ospitare persone, fosse destinata a residenza per anziani, ed in assenza di prova che la stessa fosse strutturata per esigenze di natura commerciale, ha escluso la sussistenza degli elementi per una classificazione in categoria D4.

Il riferimento alla qualità soggettiva dell’intestataria dell’attività, fondazione senza scopo di lucro qualificata come Onlus, ha solo rafforzato tale conclusione, quale argomentazione “ad abundantiam”, senza tuttavia rappresentarne l’unico e decisivo elemento di valutazione.

2. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

2.1 Segue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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