Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3400 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3400 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10762-2017 R.G. proposto da:
EDILIZIA EDIMIL SOC. COOP., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA MANCUSO;
– ricorrente contro
GRECH SANTA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARIA COCO;
– resistente per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del
GIUDICE DI PACE di MESSINA, depositata il 15/03/2017;

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO, che chiede che

ricorso, cassi l’impugnato provvedimento e disponga la
prosecuzione del processo.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio ha deliberato la redazione dell’ordinanza in forma
semplificata.
1.- La Società Cooperativa Edilizia Edimil ricorre per
regolamento di competenza nei confronti di Santa Grech,
svolgendo un motivo avverso l’ordinanza resa dal giudice di
pace di Messina in data 15 marzo 2017.
Con questo provvedimento, il detto giudice ha sospeso ex art.
295 cod. proc. civ. il giudizio di opposizione promosso da Santa
Grech avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace
di Messina n. 1221/2016, dietro ricorso dell’attuale ricorrente e
relativo al pagamento delle «quote societarie» degli anni 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013. In relazione al provvedimento di
sospensione, così disposto, il giudice ha osservato, da un lato,
che «il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto dalla Società
Cooperativa Edilizia Edimil sulla base della delibera
assembleare del 24 novembre 2014» e, dall’altro, che «tale
atto» di delibera «è stato opposto presso il Tribunale di
Palermo, Sezione Specializzata in materia di impresa e risulta
pendente al n. R.G. 11209/2016».

Ric. 2017 n. 10762 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-2-

dr.

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

Santa Grech ha depositato una memoria difensiva ex art. 47,
ultimo comma, cod. proc. civ. e successivamente una ulteriore
memoria.
2.-

Il motivo di ricorso presentato da Edimil denuncia

«violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. in

Esso contesta, in via segnata, che la decisione del giudizio
relativo al pagamento delle quote sociali – che per l’appunto è
stato sospeso dall’ordinanza impugnata – dipenda
effettivamente dalla definizione che avrà il giudizio pendente a
Palermo e inteso a chiedere, secondo la indicazione contenuta
nel ricorso, «la sospensione dell’esecutorietà della delibera
assembleare del 24.11.2014 di approvazione del bilancio 2013
e, al contempo, la condanna degli amministratori per il loro
operato (mala gestio)». A supporto di tale censura, il motivo
porta, essenzialmente, due serie di circostanze.
La prima è che «il giudizio proposto innanzi al Tribunale delle
imprese di Palermo è stato instaurato da alcuni soci della
Società Cooperativa Edilizia Edimil, tra i quali non risulta la
signora Santa Grech, che pertanto non può essere considerata
parte di quel giudizio».
La seconda è che, nel giudizio sospeso dal giudice messinese,
la ricorrente ha specificamente prodotto – a distinta prova dei
propri crediti – i verbali di approvazione dei bilanci 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013, mentre il giudizio pendente a Palermo
rimane del tutto estraneo alle delibere di approvazione del
bilanci dal 2009 al 2012, che non sono mai stati impugnati.
3.- La requisitoria svolta dal Sostituto Procuratore Generale ha
tra l’altro osservato: «l’ordinanza, nell’estrema sintesi che la
caratterizza, non si dà carico neanche di indicare se il giudizio
di impugnazione di detta delibera veda quale parte anche la
Ric. 2017 n. 10762 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-3-

/t-

relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.».

Grech, circostanza quest’ultima contestata dalla ricorrente (p.
4-5 del ricorso) e non specificamente contrastata dalla
predetta nella memoria ex art. 47 cod. proc. civ. e che,
conseguentemente, può ritenersi non controversa. Tale
constatazione appare pregnante, poiché la circostanza che la

stesse parti è già sufficiente a fare escludere l’esistenza dei
presupposti della sospensione necessaria ex

art. 295 cod.

proc. civ. (Cass. n. 6792 del 2000; n. 25272 del 2010; n.
16844 del 2012; n. 17235 del 2014)».
4.-

Il Collegio condivide gli assunti svolti dal Sostituto

Procuratore e appena sopra riportati.
5.- Di conseguenza, il dispiegato ricorso dev’essere accolto,
con connessa cassazione dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata.
Dispone la prosecuzione del giudizio avanti al giudice di pace di
Messinavil termine di tre mesi dalla comunicazione della
presente ordinanza, rimettendo allo stesso giudice anche la
regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta
Sezione civile, addì 1é gennaio 2018.

Il Presidente

ftrazionario Qudizia04

controversia asseritamente pregiudicante non verte tra le

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