Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3400 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2329/2016 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 213,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE TRIVELLI, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA DEL LAZIO SCRL, D.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 668/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata depositata la seguente relazione:

“1. Con sentenza in data 16/6/2015, la Corte d’appello di Ancona ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, ha disatteso la domanda proposta, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio nei confronti di D.F. e L.P., per la revoca di un atto di costituzione di fondo patrimoniale.

“Con la stessa sentenza, la corte territoriale ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio, evidenziando la “peculiarità della fattispecie, comportante obiettive problematiche interpretative in rapporto alla normativa di riferimento”.

“2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione L.P. sulla base di un unico motivo di impugnazione.

“3. Nessuna delle controparti ha svolto difese in questa sede.

“4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

“5. Con l’unico motivo di ricorso, la L. si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio sulla base di una motivazione generica e del tutto lacunosa.

“5.1. Il motivo è inammissibile.

“Con il motivo in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ossia la sostanziale inadeguatezza dei requisiti in fatto richiamati dalla corte d’appello a fondamento della decisione sulla regolazione delle spese del giudizio: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

“Nel caso di specie, infatti, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità del discorso giustificativo dettato dalla corte territoriale ai fini della integrale compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto del carattere generico e lacunoso della motivazione posta a fondamento nella decisione sulle spese.

“Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

“Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

“6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto per essere dichiarato inammissibile”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. Non vi è luogo all’adozione di provvedimenti in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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