Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 340 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22068/2012 proposto da:

G.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO LORICCHIO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA TENUTA PRIMERO SRL P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENZIO VOLLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 557/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Loricchio Luciano difensore del ricorrente che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.S. e G.F., con atto di citazione del 26 febbraio 1991, convenivano in giudizio davanti al Pretore di Gorizia la società Givada spa., chiedendo che venisse accertato il possesso pacifico, pubblico e continuato per tempo immemorabile della porzione di terreno sito in grado e intestato alla società convenuta, e venisse dichiarata l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà del bene di cui si dice.

Veniva chiamata in causa la società Azienda Agricola Tenuta Primiero srl, resasi acquirente in corso di giudizio.

Il Pretore di Gorizia con sentenza del 14 maggio 1996 rigettava la domanda dei sigg. G. e li condannava al pagamento delle spese.

Tale sentenza veniva confermata dal Tribunale di Gorizia su appello dei sigg. G., ma, su ricorso degli stessi G. la Corte di Cassazione, con sentenza 13738 del 2009 la annullava per insufficiente motivazione circa la ritenuta assenza di prova in ordine all’esercizio del possesso utile all’usucapione.

Riassunta la causa da G.S., la Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 557 del 2011 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese anche del giudizio di legittimità. Secondo la Corte di appello di Trieste, il bene si trovava in (OMISSIS) dove vigeva il sistema tavolare e, pertanto, colui che ha usucapito è proprietario indipendentemente dall’iscrizione, ma è destinato a soccombere nei confronti del terzo che abbia iscritto il proprio acquisto sulla base di un atto dispositivo proveniente dall’ultimo proprietario iscritto che resta protetto nei confronti delle vicende rimaste occulte, verificatesi in precedenza al suo acquisto, tranne il caso in cui consti che lo stesso conoscesse in concreto o, avrebbe potuto conoscere, la vicenda non pubblicata. Pertanto, considerato che la società Givada spa ha acquistato nel 1984, della vicenda possessoria verificatasi ante 1984, non è alla stessa opponibile. Considerato il periodo dopo 1984 ammesso pure che G. abbia posseduto il bene, non avrebbe, comunque, posseduto per un tempo sufficiente ad usucapire.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G.S., con ricorso affidato a tre motivi. La società Azienda Agricola Tenuta Primiero srI ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, G.S., lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale, quale giudice di rinvio avrebbe posto a base della sua decisione una questione nuova, mai prima sollevata e, cioè, l’applicabilità dell’art. 5 della legge tavolare relativa all’opponibilità del possesso a chi ha acquistato dal precedente proprietario e abbia intavolato il proprio acquisto.

1.1.- Il motivo è infondato.

Va qui osservato che la sentenza n. 13738 del 2009 aveva cassato la sentenza del Tribunale di Gorizia e rinviato la causa alla Corte di Appello di Trieste, perchè venisse chiarito e stabilito se il rapporto di fatto intercorrente tra G. ed il bene “(…) in un non contestato rapporto di fatto con il fondo, fosse esso di possesso o di detenzione, di un rapporto utile ad usucapionem (…), specificando che una volta “(….) stabilita in modo compiuto la situazione di fatto, alla stessa dovrà essere applicata la giurisprudenza formatasi sul punto per pervenire alla decisione della causa (…)”. La Corte di cassazione, dunque, nel chiedere che venisse accertato se il rapporto di fatto intercorrente tra G. ed il bene, fosse qualificabile quale possesso, lasciava impregiudicata la necessità di apprendere se il possesso accertato fosse utile, anche in termine di tempo, all’usucapione, posto che, comunque, questo ulteriore aspetto non poteva che essere esaminato solo dopo aver accertato che il rapporto di cui si dice fosse qualificabile quale possesso. La sentenza impugnata, pertanto, nel chiarire che il possesso ante 1984 non era imputabile alla società Givada spa, posto che nulla risultava dal libro fondiario, circa l’esercizio di un possesso utile all’usucapione da parte dei due G. e che il possesso successivo al 1985 difettava della sua ultraventennalità, ha rispettato i termini posti dalla Corte di Cassazione, con la sentenza appena citata, posto che, comunque, ha verificato che il rapporto di fatto tra G. e, il bene di cui si dice, non era un possesso utile all’usucapione o perchè inopponibile o perchè difettoso della ultraventennalità.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale non abbia rispettato il principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., posto che avrebbe ritenuto che il possesso esercitato dai G., prima del 1984, sui beni oggetto di causa, non fosse opponibile alla convenuta Givada, non tenendo conto che la relativa circostanza non era stata mai dedotta dalle parti e sulla quale non si era mai dibattuto prima.

2.1.= Il motivo è infondato perchè la circostanza che gli acquisti a titolo originario, come quello nascente dall’usucapione, seppure pienamente operanti, a prescindere dall’iscrizione nel libro fondiario, sono caratterizzati da precarietà, non essendo opponibili in difetto di iscrizione a terzi che, sulla fede del libro fondiario, abbiano acquistati diritti incompatibili con l’acquisto a titolo originario, non integra gli estremi di un’eccezione propria ma è norma della legge tavolare che il giudice, in ragione del principio iura novit curia, è tenuto a conoscere ed ad applicare.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., comma 1 e art. 384 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Il ricorrente ritiene che, nell’ipotesi in cui il possesso dei G. antecedente al 1984 non fosse opponibile alla società Givada, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge tavolare, la sentenza ed il procedimento sarebbero nulli per violazione del diritto di difesa.

3.1.- Il motivo è fondato. Come ha evidenziato la Corte distrettuale l’acquisto a titolo originario sarebbe opponibile alla società Givada nel caso in cui consti che la stessa (società Givada) conoscesse in concreto o avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza il possesso ad usucapione dei G., non pubblicato. Dell’esistenza di tale stato soggettivo poi deve dare la prova colui che ha acquistato a titolo originario per effetto della vicenda non risultante dal libro fondiario. Pertanto, se la Corte di Trieste avesse segnalato alle parti tale questione di fatto e di diritto sulla quale ha fondato la decisione i G. avrebbero potuto formulare istanze istruttorie al fine di dimostrare che la società Givada era a perfetta conoscenza che sui beni per cui è causa i G. esercitavano dal 1964 un possesso utile ad usucapionem. Come è stato già detto da questa Corte (Cass. n. 11453 del 23/05/2014, n. 2984 del 2016), l’omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero, mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza (sentenze cosiddette “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorchè quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.

In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso e rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste, anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste, anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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