Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 07/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 34

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15097-2015 proposto da:

EDIZIONI LEONARDI S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILLA 2/A, presso

l’avvocato LUCIA CECCHI AGLIETTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati ALBERTO POJAGHI, FRANCESCA POJAGHI, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L., D.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, Via BASSANO DEL GRAPPA 24, presso l’avvocato PAOLO CASUCCI,

che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 571/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2016 dal Consigliere Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALBERTO POJAGHI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato PAOLO CASUCCI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o,

in subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande proposte da L. e D.R., eredi del maestro D.S., dichiarò risolto per grave inadempimento di Edizioni Leonardi s.r.l. il contratto di edizione musicale, stipulato nel 1953, con il quale il de cuius aveva ceduto all’allora Music Film – Edizioni Leonardi s.r.l. i diritti di utilizzazione di alcune sue composizioni dietro corrispettivo, da calcolarsi in percentuale sui proventi dello sfruttamento, e condannò la società convenuta al pagamento in favore di ciascuna delle controparti della somma di Euro 685,35 oltre interessi.

L’appello proposto dalla soccombente contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 3.2.015.

La corte del merito ha accertato in fatto che il contratto prevedeva, fra l’altro, che l’utilizzatrice avrebbe corrisposto al compositore anche una partecipazione sui ricavati dalle vendite degli spartiti, da eventuali cessioni all’estero e da cessioni per film e che tale obbligazione non era stata mai adempiuta da Edizioni Leonardi, che si era limitata a versare, per il tramite della SIAE, le sole somme spettanti agli aventi diritto in relazione ai proventi derivati da pubbliche esecuzioni e da riproduzioni fonomeccaniche; tanto premesso, ha ritenuto che, nonostante l’esiguo ammontare degli importi dovuti dalla convenuta/appellante rispetto all’economia complessiva del rapporto, l’inadempimento fosse da ritenersi grave, e dunque tale da comportare l’accoglimento della domanda di risoluzione, in quanto si era protratto per più di un trentennio; che, del resto, la società – che aveva invocato a propria discolpa (indisponibilità materiale del contratto, che era stato oggetto di furto nel 1990, e la conseguente sua ignoranza della specifica clausola dedotta in giudizio- aveva perseverato nell’inadempimento anche dopo il promovimento della causa, nonostante la scrittura fosse stata prodotta dalle attrici, ed aveva presentato il rendiconto richiestole dalle eredi solo a seguito dell’ ordine di esibizione impartitole dal tribunale.

La sentenza, pubblicata il 3.2.05, è stata impugnata da Edizioni Leonardi s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria, cui le eredi D. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo di ricorso Edizioni Leonardi contesta che, tenuto conto della somma in contestazione e della condotta da essa tenuta, il suo inadempimento potesse ritenersi così grave da comportare la risoluzione del contratto. Rileva che, nel quinquennio in relazione al quale è stata condannata al pagamento (essendosi, per il resto, il diritto ex adverso azionato estinto per prescrizione), le eredi D. hanno percepito, per il tramite della SIAE, la somma di Euro 91.350,65 a titolo di proventi derivanti da pubbliche esecuzioni e da riproduzioni fonomeccaniche e che dunque i compensi da essa non corrisposti ammontano al solo 1,25% dell’importo complessivamente dovuto; aggiunge che, anche considerando il periodo coperto da prescrizione, la proporzione fra quanto incassato dalle controparti e quanto ad esse effettivamente spettante non sarebbe mutata, ed anzi sarebbe stata inferiore; sottolinea, altresì, di aver potuto prendere visione del contratto, che era stato oggetto di furto nel 1990, solo a seguito della sua produzione nel giudizio (introdotto con citazione del marzo 2009), atteso che la signora D.L., pur affermando di averne rinvenuta una copia nel 2007, non gliela aveva mai trasmessa, impedendole in tal modo di verificare che lo stesso, a differenza dei contratti standard di edizione, prevedeva il diritto del maestro a partecipazioni anche sui ricavati dalle vendite degli spartiti e da eventuali cessioni all’estero o per film, non risultanti dal c.d. bollettino di deposito della SIAE; assume, infine, di aver prodotto spontaneamente, e non solo dopo l’ordine di esibizione rivoltole dal giudice di primo grado (riguardante ulteriori documenti) il rendiconto relativo a dette partecipazioni, così chiaro e completo che proprio in base ad esso è stata determinato il quantum dell’obbligazione rimasta inadempiuta.

2) Il motivo va dichiarato inammissibile nella parte in cui, senza indicare il fatto storico decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che il giudice del merito avrebbe omesso di valutare, richiede a questa Corte un riesame degli elementi di fatto sulla base dei quali l’inadempimento di Edizioni Leonardi all’obbligazione dedotta in giudizio è stato ritenuto colpevole.

E’ invece fondato, nei termini che di seguito si precisano, nella parte in cui denuncia l’errata applicazione dell’art. 1455 c.c..

2.1) Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, il giudice investito della domanda di risoluzione per inadempimento, deve valutarne la gravità sulla scorta di un criterio oggettivo – che attiene all’interesse del creditore alla prestazione – attraverso la verifica che esso abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonchè di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l’intensità (Cass. nn. 22346/014, 7083/06, 1773/01).

2.2) La corte del merito non si è attenuta a tali principi, in quanto ha sostanzialmente fondato la propria decisione sul solo criterio soggettivo (ovvero sul comportamento, processuale ed extra processuale, tenuto da Edizioni Leonardi), mentre, in relazione al criterio oggettivo, si è limitata a rilevare che l’inadempimento della società aveva comportato uno squilibrio sensibile nel sinallagma contrattuale perchè si era protratto per un trentennio “impedendo alle eredi di compiere qualsiasi verifica in ordine al corretto svolgimento del contratto”.

Sennonchè, la durata dell’inadempimento (tanto più in un’ipotesi, quale quella in esame, in cui sia rimasta inadempiuta solo una delle obbligazioni poste a carico della parte debitrice) non può di per se stessa condurre all’accoglimento della domanda di risoluzione senza che ne venga valutata l’incidenza sull’economia complessiva del rapporto, sia con riguardo alla sua oggettiva entità rispetto all’entità delle obbligazioni che, nello stesso periodo di tempo, sono state correttamente eseguite, sia con riguardo al pregiudizio che (in termini meramente economici) ne è derivato alla parte creditrice.

Nè, nel caso di specie, potrebbe bastare a fondare la decisione il rilievo – ancora una volta attinente all’elemento soggettivo – che il perdurare dell’inadempimento aveva impedito alle eredi D. di verificare il corretto svolgimento del contratto (ciò senza contare che il giudice a quo non ha chiarito perchè andrebbe imputata ad Edizioni Leonardo anche l’inerzia delle creditrici, che solo a partire dal 2007 hanno iniziato ad attivarsi per effettuare detta verifica, e che solo con l’introduzione della domanda hanno formalmente richiesto alla convenuta di presentare il rendiconto delle partecipazioni sulle vendite degli spartiti e sulle cessioni all’estero e per film).

La rilevata, sostanziale mancanza di motivazione in ordine alla gravità oggettiva dell’inadempimento di Edizioni Leonardo, tenuto conto dell’economia complessiva del contratto dedotto in giudizio, si traduce, in conclusione, in un vizio di violazione dell’art. 1455 c.c..

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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