Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33999 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12603/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.S., in proprio e quale legale rapp.te della SO.MA.FED.

S.a.s. di S.M., elett.te domiciliati in Roma, alla via

Nomentana n. 91 presso lo studio dell’avv. Giovanni Beatrice,

unitamente all’avv. Francesco D. Pugliese che li rapp.ta e difende

come da procura a margine del controricorso

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 95/1/17 della Commissione Tributaria

dell’Umbria, depositata in data 1/3/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 95/1/17, depositata in data 1 marzo 2017, non notificata, la Commissione Tributaria dell’Umbria accoglieva parzialmente l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 181/2015 della Commissione Tributaria di Perugia, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad elevare, da Euro 53.040,00 ad Euro 93.345,96, la rendita catastale di un immobile di categoria D/2, destinato ad attività alberghiera, di cui con procedura DOCFA era stata proposta la variazione a seguito di lavori di modifica che avevano determinato un ampliamento di superfice per mq 1.203;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio che aveva parametrato la rendita a quella accertata giudizialmente in modo definitivo, con riferimento alla consistenza dell’immobile prima dell’ampliamento;

4. la CTR, disposta una consulenza tecnica d’ufficio per determinare il valore del compendio immobiliare, aveva parzialmente accolto l’appello e fissato la rendita in misura di Euro 53.810,00, di poco superiore a quella dichiarata, facendo proprie le conclusioni peritali;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 9 maggio 2017, affidato a due motivi; le parti contribuenti hanno resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed eccepisce la nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione, rilevando che la CTR, nonostante le specifiche contestazioni sollevate dall’Ufficio, si era limitata a recepire acriticamente la CTU senza esplicitare gli elementi da cui aveva tratto il suo convincimento;

2. con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 27,28 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il procedimento utilizzato dal CTU per addivenire alla determinazione della rendita, fondato sull’utilizzo del valore catastale in luogo del valore venale.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo risulta infondato.

1.1 Questa Corte ha più volte affermato che la sentenza che recepisce “per relationem” le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, non è carente di motivazione ancorchè si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. (Vedi Cass. n. 4352 del 2019; n. 7364 del 2012; n. 10222 del 2009; n. 10668 del 2005).

Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Vedi Cass. n. 15147 del 2018 e n. 12703 del 2015).

1.2 Si è anche precisato che diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione.

Infatti ” Allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5). (Cass. n. 23637 del 2016).

1.3 Un obbligo di motivazione puntuale sulla scelta di aderire alle conclusioni peritali non sussiste, tuttavia, nell’ipotesi in cui le specifiche contestazioni di parte siano state già esaminate e disattese dallo stesso consulente d’ufficio.

Con principio cui va data continuità si è chiarito che “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Vedi Cass. n. 1815 del 2015; n. 14471 del 2014; n. 282 del 2009).

1.4 Nella specie, dalla sentenza impugnata che espressamente ne dà atto, risulta che le, pur specifiche, censure mosse dal consulente di parte dell’Ufficio risultano già ampiamente valutate e disattese dal CTU; su tanto conviene anche l’Agenzia, che nel ricorso specifica che, alle pagine da 21 a 24 della relazione finale della perizia d’ufficio, sono riportate le considerazioni sulle osservazioni avanzate dai consulenti di parte.

Va ritenuta, pertanto, adeguatamente motivata una sentenza che si riporti per relationem alle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio che in modo analitico e circostanziato abbia già dato conto, valutato e disatteso i rilievi critici delle parti.

2. Il secondo motivo va, invece, ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

2.1 In forza del principio dell’autosufficienza del ricorso (cfr. art. 366 c.p.c.) l’atto di impugnazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti, processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 17198/2016; n. 14182/2016; n. 14784/2015).

2.2 Ebbene la parte che si duole di violazioni di legge, carenze o lacune della consulenza tecnica su cui il giudice di merito ha basato il proprio convincimento, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erronee, ed a svolgere rispetto ad esse critiche concrete e puntuali.

Condizione di ammissibilità del motivo è quella che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della violazione e un’adeguata disamina del dedotto vizio.

2.3 Dal momento che nella prospettazione del motivo la ricorrente Agenzia si è invece limitata a riportare l’esito finale della valutazione operata dal CTU, ma non anche i passaggi logici e tecnici che l’hanno determinata, impedendo così a questa Corte di verificare la correttezza del suo operato, va ritenuta l’inammissibilità del motivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

3.1 Segue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alle parti controricorrenti le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso, in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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