Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33990 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9039-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE i persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2429/2016 della COMM.TRIB.REC. di BARI,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 2429/2016 del 3 ottobre 2016, pubblicata il 17 ottobre 2016, ha confermato,Ja sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 725/201gdi accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente G.G. avverso l’avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, previa rideterminazione del classamento, aveva elevato le rendite catastali dei cespiti specificamente indicati nell’atto impositivo.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 30 marzo 2017, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – nei termini seguenti.

In seguito a richiesta del Comune di Lecce la Agenzia del territorio ha proceduto alla revisione parziale del classamento e delle rendite delle unità immobiliari comprese nelle microzone di quel Comune n. 1 e n. 2; e, all’esito della revisione, ha emesso ” in via generalizzata e indifferenziata avvisi di accertamento attributivi di classe e di rendita superiori “, tra i quali quello oggetto del ricorso di parte contribuente.

La L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, contempla esclusivamente ” il presupposto fattuale ” che abilita alla revisione parziale del classamento (cioè la ricorrenza di uno scostamento significativo, superiore al minimo predeterminato ” del rapporto tra i valori medi nella zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali “); mentre il procedimento di revisione resta disciplinato dai criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, incorrendosi altrimenti nella violazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), alla stregua del quale per l’attribuzione della rendita catastale deve tenersi conto ” dei caratteri specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita “.

Nella specie l’Agenzia del territorio ha attribuito la classe superiore ed elevato la rendita catastale motivando ” asetticamente ” (sic) con generico riferimento al quadro normativo, allo scostamento dai valori medi, a non specificati e indimostrati ” interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano (…) di ristrutturazione degli edifici da parte dei privati “, omettendo di dar conto della incidenza dei pretesi interventi sulla redditività dei singoli immobili, oggetto dell’atto impositivo, a dispetto della circostanza che nessun intervento di manutenzione o di ristrutturazione sia stato eseguito e che i fabbricati versino ” in totale stato di fatiscenza e di abbandono “.

Priva di pregio e fondamento è la tesi della Amministrazione finanziaria secondo la quale la ampiezza e le ragioni della rivalutazione consentirebbero ” la generica e indistinta motivazione degli accertamenti “. L’argomento stesso denunzia la carenza dei dati ” specifici, fattuali e giuridici ” che giustifichino la rettifica e conferma che si è ” fatto luogo a una inammissibile revisione catastale di tipo massivo ” sulla sola base della mera prospettazione ” comune e onnicomprensiva (…) dell’accertata evoluzione del contesto urbano e socioeconomico della microzona “, senza la ” analitica esplicitazione degli elementi concreti ” sui quali si fonda la revisione.

In conclusione l’atto impositivo non risulta sorretto da adeguata motivazione, in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione, denunziando con entrambi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

2.1 – Col primo motivo l’Avvocatura deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39.

Premesso che presso il Consiglio di Stato pende tuttora il giudizio intentato da alcune associazioni dei contribuenti mediante ricorso avverso le deliberazioni colle quali la Giunta del Comune di Lecce aveva richiesto alla Agenzia del territorio di avviare il procedimento di revisione del classamento degli immobili siti nelle microzone n. 1 e n. 2 del territorio comunale, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ricorrente censura il rigetto da parte della Commissione regionale tributaria della richiesta di sospensione del processo in considerazione della pregiudizialità, reputata “evidente”, tra il giudizio amministrativo e quello tributario.

2. – Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311 cit., art. 1, comma 335, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

Con riferimento ai lavori preparatori della legge e mediante puntuale richiamo di pertinente arresto di legittimità, esattamente in termini (Sez. 5, sentenza n. 217176 del 19/10/2016, n. m.), l’Avvocatura generale dello Stato sostiene: la disposizione della L. 30 dicembre 2004, art. 1, comma 335, costituisce ” norma a carattere speciale ” recante ” una procedura ma ssiva di revisione parziale dei classamenti delle unità immobiliari ” per ” sopperire al mancato aggiornamento delle rendite “, la quale non esige la ” revisione puntuale ” del classamento del singolo cespite; erroneamente, pertanto, la Commissione regionale tributaria, supponendo che con ” l’accertato presupposto dello scostamento significativo tra i valori di mercato ” della microzona e quelli catastali, dovesse concorrere, nell’ottica (affatto differente) di una procedura ” individua-le/oggettiva, (…) la considerazione dei fattori posizionali ed edilizi pertinenti a ciascuna unità immobiliare “, ha ritenuto privo di adeguata motivazione l’avviso di accertamento impugnato, così incorrendo nella duplice, denunziata violazione di legge; laddove, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ” l’obbligo di motivazione dell’atto di classamento resta assolto una volta che sia stato evidenziato (…) il presupposto dell’accertamento risultante, laddove esso tragga impulso da una c.d. verifica per microzone, dalla previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 (…) senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile “.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1 – Il primo motivo di impugnazione è affatto privo di giuridico pregio e fondamento.

Questa Corte di legittimità ha chiarito che ” la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati ” (v. per tutte Sez. 5, ordinanza n. 21765 del 20/09/2017, Rv. 645619 – 01).

Orbene, nella specie, l’epilogo del giudizio amministrativo, relativo alla legittimità degli atti presupposti adottati dal Comune di Lecce (indicato dalla ricorrente come causa pregiudicante), è palesemente ininfluente sulla definizione del presente processo tributario, laddove il thema decidendum concerne il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento catastale impugnato, sicchè la regiudicanda resta assolutamente insensibile anche rispetto all’eventuale sentenza del Consiglio di Stato favorevole alla Amministrazione finanziaria.

3.2 – Neppure il secondo motivo di ricorso è fondato.

La Commissione regionale tributaria si è attenuta al principio di diritto il quale ” il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa ” (Sez. 6 – 5, sentenza n. 4712 del 09/03/2015, Rv. 635065 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, sentenza n. 3156 del 17/02/2015, Rv. 634632 – 01).

La ricorrente Avvocatura generale dello Stato ha invocato Sez. 5, sentenza n. 217176 del 19/10/2016 (v. supra), la quale ha, per vero, affermato il contrario indirizzo (conforme alla tesi della Amministrazione finanziaria).

Ma tale arresto è rimasto affatto isolato.

La giurisprudenza più recente di legittimità – anche alla luce dei criteri ermeneutici offerti dal Giudice delle leggi colla sentenza n. 249 del 2017, resa nel giudizio di legittimità costituzionale della norma in parola – si è consolidata nella riaffermazione del principio di diritto secondo il quale ” in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso ” (Sez. 5, sentenza n. 19810 del 23/07/2019; cui adde Sez. 6-5, ordinanza n. 20574 del 31 luglio 2019; Sez. 6-5, ordinanza n. 19275 del 17/07/2019; Sez. 65, ordinanza n. 12604 del 10/05/2019; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9770 del 08/04/2019, Rv. 653679 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 5049 del 21/02/2019; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 23129 del 26/09/2018, Rv. 650817 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 16378 del 21/06/2018, Rv. 649373 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 22900 del 29/09/2017).

Al superiore principio il Collegio si uniforma, condividendo le ragioni che ne sorreggono l’affermazione, diffusamente illustrate nella pertinente pronuncia.

La sentenza impugnata risulta, pertanto, giuridicamente corretta e affatto immune dalla denunziata violazione di legge.

Consegue il rigetto del ricorso della Amministrazione finanziaria.

3.3 – Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento delle spese del presente giudizio in quanto la vittoriosa parte contribuente intimata non ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA