Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3399 del 12/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, (ud. 16/01/2018, dep.12/02/2018),  n. 3399

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio ha deliberato la redazione dell’ordinanza in forma semplificata.

1.- P.G. ricorre per regolamento di competenza nei confronti di Eco=Climax Industria Termomeccanica s.n.c. di V.A. & C., di V.A., di C.R. e di C.M., articolando un motivo avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona in data 16 marzo 2017 (R.G. 180/2016).

Con tale provvedimento, il detto Tribunale – rilevato che “parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionatile dall’indebito uso di un marchio e che ai convenuti venga inibito l’uso del marchio stesso” – ha ritenuto che la domanda così proposta venga a cadere “nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di L’Aquila”, così dichiarando la propria incompetenza per materia in proposito. Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

P.G. ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

2.- Il motivo di ricorso, proposto da P.G., assume in via segnata che la “controversia avente ad oggetto marchio non registrato, che non costituisce proprietà industriale in quanto solo la registrazione conferisce al marchio la natura di proprietà industriale, non è di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa che si occupano di controversie in materia di proprietà industriali, come invece ritenuto nell’ordinanza gravata”.

Rilevato in particolare che nella specie si discute di un marchio non registrato bensì di fatto, secondo quanto risulta pacifico in causa, il motivo assume che tale figura non rientra nello spettro normativo della competenza assegnata dalla legge alla sezione specializzata in materia di impresa e che, d’altro canto, non risulta possibile l’interpretazione analogica di questa disciplina, in quanto individuativa di “un criterio di competenza funzionale in favore di un giudice specializzato per materia all’interno della giurisdizione ordinaria”.

3.- Il motivo è infondato.

Come ha puntualmente rilevato la requisitoria rilasciata dal Sostituto Procuratore Generale, la competenza della sezione specializzata risulta attualmente “stabilita mediante il rinvio al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134 (cod. prop. ind.), che riserva alla sezione specializzata i “procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriali e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale”. Il testo della disposizione permette e impone di ricondurre alla previsione tutte le controversie in materia di diritti di proprietà industriale, titolati e non titolati. Il richiamo generico ai marchi, di cui all’art. 1 cod. prop. ind., è infatti tale da ricomprendere anche i marchi di fatto non registrati, pure ai fini della tutela giurisdizionale”.

“La tutela del marchio di fatto” – aggiunge il Sostituto – “che, sino al codice della proprietà industriale, aveva trovato fondamento nell’art. 2598 c.c., n. 1, dopo di esso si radica anche in detto atto normativo. Tale segno, anche se specificamente disciplinato con riferimento alla rilevanza del preuso, risulta comunque rafforzato dall’introduzione del codice della proprietà industriale, proprio perchè gode ormai di una tutela giurisdizionale non diversa da quella del marchio registrato, come è dato evincere dagli artt. 1 e 2 cod. prop. ind. e dalla significativa previsione secondo cui “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato” (art. 2, comma 4)”.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di L’Aquila, sezione specializzata in materia di impresa.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo D.P.R. n. 113 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018

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