Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33987 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11850/2018 R.G. proposto da

C.E., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini 27,

presso l’avv. Di Gioia Giovan Candido, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 6, n. 5869/06/17 del 25 settembre 2017, depositata l’11

ottobre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale con il quale veniva modificata da A2 aD2 (in rettifica di dichiarazione DOCFA) la categoria catastale attribuita ad un’unità immobiliare in Roma che il contribuente aveva in diversi periodi locato ad uso abitazione con possibilità di sublocazione ad affittacamere, uso quest’ultimo al quale l’immobile era stato poi effettivamente adibito in via continuativa. Il contribuente deduceva sostanzialmente la violazione del R.D. n. 652 del 1939, art. 20, del D.L. n. 70 de 1998, art. 11, della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7. Il ricorso era rigettato in primo grado che riconosceva la legittimità dell’accertamento sulla base delle modifiche apportate all’immobile (con variazione degli spazi interni e l’aggiunta di un bagno per ciascuna delle stanze disponibili) e allo scopo di lucro perseguito dall’interessato. L’appello del contribuente era respinto con la sentenza in epigrafe avverso la quale lo stesso contribuente propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

2. Ritenuto che l’amministrazione resiste con controricorso;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha prodotto memoria;

4. Considerato che come correttamente evidenzia anche la parte controricorrente la sentenza impugnata è impropriamente motivata con un riferimento (ritenuto decisivo) alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, (la cui violazione e falsa applicazione è denunciata nel primo motivo di ricorso) norma che risulta, invece, del tutto estranea alla materia del contendere costituita dalla rettifica da parte dell’Ufficio della classe attribuita dal contribuente all’immobile in accertamento nella denuncia DOCFA (da A/2 a D/2), cui aveva invece dedicato precipua attenzione il giudice di prime cure.

5. Sicchè essendo assolutamente mancato il riesame della controversia in punto di fatto e in punto di diritto da parte del giudice d’appello, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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