Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33986 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4163/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Marchetti Gabriella;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 5, n. 3629/05/17 del 15 maggio 2017, depositata il 20

giugno 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la revisione ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento di una unità immobiliare di proprietà della contribuente in Roma, contestato per vizio di motivazione e per difetto di prova. Il ricorso era accolto in primo grado. L’appello dell’Ufficio, non essendosi costituita l’appellata, era dichiarato inammissibile in quanto l’impugnazione

era stata spedita per posta e l’appellante non aveva depositato la ricevuta di spedizione della raccomandata nè in udienza era stato esibito l’originale dell’avviso di ricevimento (prodotta tuttavia in copia all’atto della costituzione in giudizio). Avverso la sentenza in epigrafe l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. (Vi è ricorso successivo notificato oltre che all’intimata anche al difensore domiciliatario che rappresenta inoltre M.G.B. e C.I.).

2. Ritenuto che la contribuente non si è costituita;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente non ha prodotto memoria;

4. Considerato che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, facendo appello alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13452 del 2017 secondo cui: “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (in senso conforme v. Cass. n. 11559 del 2018).

5. Ritenuto che il motivo è fondato, sicchè il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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