Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33984 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15265/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari – Sezione staccata di Lecce), Sez. 24, n. 1319/24/17

del 14 dicembre 2916, depositata il 7 aprile 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la revisione ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento di unità immobiliari di proprietà della contribuente in Lecce, contestato per a) vizio di motivazione, b) insufficienza dei criteri utilizzati per la revisione catastale; c) infondatezza nel merito. Il ricorso era accolto in primo grado in punto di difetto di motivazione dell’atto impositivo, e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi.

2. Ritenuto che la contribuente non si è costituita;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente non ha prodotto memoria;

4. Considerato che dei due motivi di ricorso assume valore assorbente il secondo con il quale la parte ricorrente denuncia la violazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, appellandosi soprattutto al principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 21176 del 2016, secondo la quale il presupposto della revisione del classamento prevista dalla norma in questione “è il riallineamento resosi essenziale per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile alle quali deve essere invece attento un diverso tipo di atto di classamento, che trova in altre norme la propria giustificazione”.

5. Ritenuto che il motivo non è fondato. Invero il richiamato orientamento deve ritenersi superato – secondo una recentissima sentenza di questa Corte (Cass. n. 19990 del 2019) – sulla base delle “successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la richiamata pronuncia n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1) non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, nello stesso tempo ha evidenziato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento””. Il Giudice delle leggi avrebbe “così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere “diffuso”, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa”.

6. Considerato che alla luce di queste osservazioni della Corte costituzionale la citata recente sentenza di questa Corte ha quindi fissato il seguente principio di diritto al quale va qui prestata adesione:

“In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 del (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”.

7. Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere respinto. In ragione della mancata costituzione dell’intimata non occorre provvedere sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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