Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3398 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27266-2007 proposto da:

FALLIMENTO CTM COMMERCIO E TRASFORMAZIONE METALLI DI BELLUCCINI

SERGIO E COLOMBO ROBERTO & C. S.N.C., nonchè FALLIMENTO

PERSONALE

DEI SOCI B.S., deceduto il (OMISSIS), e C.

R., in persona del Curatore pro tempore Avvocato M.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL BABUINO 51

presso lo studio dell’Avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato MENCHINI SERGIO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 27/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 13/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, per delega

Avvocato SERGIO MENCHINI, che si riporta al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso in via principale per

l’inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto dello

stesso.

Fatto

La Guardia di finanza di (OMISSIS) eseguiva una verifica presso la società C.T.M. (Commercio e Trasformazione Metalli) di B. S., Colombo Roberto e C. s.n.c, esercente l’attività di fabbricazione di leghe di piombo per cavi elettrici e telefonici, a seguito della quale accertava la falsità ideologica di 12 fatture della società Euroutensili s.a.s. e di 6 della società Intermetal s.r.l. emesse per operazioni ritenute inesistenti. Sulla base del conseguente p.v.c., l’Ufficio I.V.A. di La Spezia emetteva avviso di rettifica n. (OMISSIS) per l’anno d’imposta 1996, con il quale chiedeva il versamento di L. 428.314.000 a titolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni.

La società proponeva ricorso avverso detto atto innanzi alla C.T.P. di quella città, opponendo che la Guardia di finanza aveva verificato la coerenza tra le quantità di materie prime acquistate e quelle di prodotti finiti venduti o giacenti in magazzino , per cui le operazioni erano effettivamente avvenute pur in presenza di falsità soggettiva delle fatture.

Resisteva l’Ufficio.

La C.T.P. accoglieva il ricorso. Impugnava l’Ufficio e, facendo riferimento alle testimonianze rese alla Guardia di finanza e nel corso del giudizio penale, affermava che le operazioni riportate in fattura erano inesistenti pur ammettendo che fosse possibile che gli acquisti si fossero realmente verificati ma con soggetti diversi per cui il credito d’imposta andava disconosciuto perchè contabilizzato in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art 19, comma 1.

Controdeduceva la società, instando anche con appello incidentale in ordine alle spese del doppio grado.

La C.T.R., in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando la validità dell’avviso di accertamento, ritenendo che gli elementi desunti dai documenti e dalle verbalizzazioni fornivano presunzioni gravi, precise e concordanti sul fatto che la C.T.M. si fosse avvalsa di false fatturazioni, in concorso con altre aziende, apparentemente fornitrici di materiale, in realtà acquistato in nero da altri fornitori, al fine di dedurre l’I.V.A..

relativa, presunzioni che la società avrebbe dovuto confutare dimostrando che i reali fornitori avevano versato l’I.V.A. e che i corrispondenti importi erano stati incassati dall’A.F..

Avverso detta decisione la società C.T.M. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2227 e 2229 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e art. 513 c.p.c., per avere la C.T.R. fatto riferimento alle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza e nel corso delle indagini preliminari, quindi mai sottoposte al vaglio del dibattimento penale ex art. 513 c.p.p., traendone il suo convincimento una prima volta come elementi indiziali e successivamente valutando le stesse dichiarazioni come riscontro probatorio.

Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 56 per avere la C.T.R. violato le regole della formazione delle prove presuntive e della ripartizione dell’onere della prova, avendo desunto un comune intento fraudolento tra le società emittenti le fatture relative ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e la società ricorrente per la quale restava inconferente l’apparente regolarità delle scritture contabili, essendo invece necessario che la società provasse di non avere effettuato acquisti in nero.

I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 366 bis c.p.c..

L’art. 366 bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena d’inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr., Cass. civ. sentt. nn. 27130 del 2006 e 19769 del 2008).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronuncia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr. Cass. civ. sent. n. 7258 del 2007).

Orbene nel caso di specie il ricorrente, con riferimento ai due motivi ove lamenta violazione di norme di diritto, nelle conclusioni formula i seguenti quesiti di diritto, rispettivamente per il primo:

“Dica la Suprema Corte se il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte in sede di procedimento penale o, anche, nella fase procedimentale di un accertamento tributario, è esclusivamente quello proprio degli “elementi indiziali”, che devono essere attentamente e rigorosamente valutati nel processo con il necessariamente riscontrato con altri univoci elementi onde poter supportare un legittimo accertamento tributario e se, in tale valutazione, sia consentito al giudice di merito utilizzare le dichiarazioni raccolte in sede di procedimento penale – o, anche nella fase procedimentale di un accertamento tributario – una prima volta come indizi ed una seconda volta come riscontri univoci degli indizi stessi” per la seconda censura: “Dica la Suprema Corte se in tema di I.V.A., la fattura è documento idoneo a documentare un costo dell’impresa, come si evince chiaramente dal D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l’altro l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale e se, pertanto, nell’ipotesi di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetti al contribuente provare che l’operazione è effettiva o se invece non sia onere dell’amministrazione – che adduce la falsità del documento conseguente inesistenza di un maggiore imponibile – provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere.” Data tale formulazione è evidente che i medesimi risultano formulati in termini non rispondenti al sopra delineato schema in quanto espressi in modo del tutto astratto senza investire la ratio decidendi della sentenza, inconferenti con la fattispecie sottoposta a giudizio, essendosi il redattore limitato alla riproduzione del precetto di legge e risolvendosi in una tautologia senza l’indicazione della violazione denunciata e privi, quindi, dei necessari requisiti della conclusività e specificità (cfr., Cass. civ. sent. n. 8016 del 2009).

D’altra parte il quesito di diritto non può neppure essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., così come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, finalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, ai miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (cfr., Cass. civ. sent. n. 20409 del 2008).

I motivi, pertanto, si palesano privi dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis, applicabile nella specie essendo stata la sentenza pubblicata il 13.9.2006 e, quindi, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo, così come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Tutto ciò premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

conseguentemente le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in L. 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Corte di cassazione, sezione tributaria, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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