Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3398 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19266-2019 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA

SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIAN

GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA

MASSERELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80790/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso dell’Inps avente a oggetto l’intimazione con avviso di addebito, notificata a F.R., iscritto alla gestione commercianti per l’attività svolta presso la società Bar Scorpion s.r.l., con cui veniva richiesto alla stessa la corresponsione dei contributi sui redditi d’impresa derivanti dalla sua partecipazione in qualità di socio di capitale in altre due società (Turati e Terzo Millennio s.r.l.);

la Corte territoriale, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha applicato il principio secondo cui i redditi di capitale percepiti dal socio che non svolga anche attività lavorativa non devono essere inclusi nella base imponibile contributiva, ed ha escluso che il F. dovesse versare i contributi per la quota di reddito d’impresa maturata per la mera partecipazione alle società di capitali;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

F.R. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3-bis, di conv.ne con modif.ni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233”;

sostiene che l’individuazione da parte del legislatore della base imponibile sulla quale commisurare la contribuzione fissa e a percentuale dovuta dal lavoratore autonomo si basa sul significato da assegnare alla nozione di attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, che il legislatore, con un ampliamento rispetto alla disciplina precedente, ha voluto riferita alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono, a prescindere che gli stessi siano frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o di capitali;

l’Istituto ricorrente sottopone a critica l’orientamento prevalso nella giurisprudenza di questa Corte, sollecitandone un ripensamento, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001, la quale ha evidenziato che a maggiori oneri contributivi si collega un vantaggio in termini previdenziali che permette al lavoratore di godere di un trattamento pensionistico più adeguato in quanto parametrato alla maggiore contribuzione versata;

le critiche prospettate, già oggetto di esame da parte di questa Corte, rendono il motivo di ricorso infondato;

il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, è tenuto ad includere nella base di calcolo della contribuzione la totalità dei redditi d’impresa così come risultante dalla disciplina fiscale, vale a dire tutti quei redditi derivanti dall’esercizio di un’attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), mentre non è tenuto a computare i redditi scaturenti dalla partecipazione a società di capitali, intesa quale mera partecipazione sociale, scevra dallo svolgimento di attività lavorativa (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, lett. e)) (Cass. n. 21540 del 2019);

neppure la prospettata disparità di trattamento fra soci di società di persone e di società di capitali, sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva, induce a un ripensamento dell’orientamento di legittimità prevalente, il quale ha stabilito un principio generale prescindendo dalla distinzione fra società di persone e di capitali;

la questione da ultimo richiamata appare, in ogni caso, superata dall’interpretazione che la giurisprudenza di questa Corte ha offerto delle norme in materia (D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 3), avallata anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 354 del 2001, là dove si è ritenuto che ai fini della determinazione della base imponibile contributiva degli artigiani ed esercenti attività commerciali, la nozione attualmente vigente di totalità dei redditi d’impresa include anche i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice (Così, Cass. n. 29779 del 2017);

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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