Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3398 del 08/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 90/2016 proposto da:

C.A., D.M.M., in proprio e nella qualità di

esercenti la tutela sulla figlia C.E., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RIZIERO ANGELETTI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RIETI (AUSL), in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

TASSONI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5532/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato ILARIA SMEDILA, per delega verbale dell’Avvocato

RIZIERO ANGELETTI, che si riporta agli scritti insistendo per

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCO TASSONI, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata depositata la seguente relazione:

“1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Rieti ha rigettato la domanda proposta da C.A. e D.M.M., in proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale sulla minore C.E., diretta alla condanna dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) di Rieti al risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta dei medici dell’amministrazione sanitaria convenuta, indicati come responsabili dell’episodio di cianosi verificatosi, a carico della piccola E., a poche ore dalla sua nascita, avendo gli attori individuato, detto episodio di cianosi, quale condizione determinante o comunque concorrente alla produzione delle gravi conseguenze invalidanti riportate dalla minore.

“2. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione C.A. e D.M.M., sulla base di cinque motivi d’impugnazione.

“3. Resiste con controricorso la Ausl di Rieti, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

“4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

“5. Con i primi tre motivi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata: 1) per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè 2) per violazione dell’art. 2697 c.c. e 3) dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale sostanzialmente trascurato l’esame della circostanza di fatto consistita nella mancata assistenza e controllo della neonata C.E. per un considerevole lasso di tempo successivo alla nascita, sì da generare una situazione di rischio per eventi clinici imprevisti e da impedire il tempestivo trattamento della cianosi insorta a danno della minore, viceversa aderendo acriticamente alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico dell’ufficio sulla base di percorsi argomentative illogici e incongrui.

“Ciò posto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la corte territoriale sarebbe giunta alla decisione impugnata attraverso la violazione del principio-cardine in materia di distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), essendo stata esclusa la responsabilità dell’amministrazione sanitaria convenuta pur in mancanza di alcuna prova circa l’assolvimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte del personale sanitario dell’amministrazione medesima.

“Sotto altro profilo, la corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso ogni pronuncia sul capo di domanda risarcitoria riferibile al danno conseguente al procurato grave stato di cianosi a carico della piccola E..

“6. Con il quarto e il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata 4) per violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè 5) per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di rilevare le gravi lacune e le irriducibili contraddizioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta in relazione all’accertamento del nesso di causalità tra la cianosi subita dalla bambina durante la degenza ospedaliera e la successiva gravissima encefalopatia manifestatasi dopo la nascita.

“Sulla base di tali premesse, i ricorrenti evidenziano come la corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione del principio generale relativo alla distribuzione dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), per aver escluso la responsabilità della Ausl pur mancando la prova che gli esiti invalidanti sofferti dalla piccola C.E. fossero stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile estranei alla prestazione medica.

“7. Il primo e il quinto motivo sono inammissibili.

“Sul punto, osserva il relatore come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui del medesimo art. 54 cit., comma 3).

“Ciò posto, mentre, da un lato, il sindacato sulla motivazione deve ritenersi ormai limitato ai casi di inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro lato, il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881).

“In breve, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – vale ribadire – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

“A seguito della richiamata novella legislativa deve dunque ritenersi confermato e rafforzato il principio, già del tutto consolidato (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n, 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394), secondo cui deve recisamente escludersi il potere della corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico argomentativo e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè sarebbe inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, 15 gennaio 2016, n. 9239).

“Nella specie, le censure sollevate con i motivi in esame dagli odierni ricorrenti tornano a negare la congruità del complessivo risultato della valutazione operata dal giudice d’appello con riguardo all’intero materiale probatorio riferito alla ricostruzione della condotta del personale sanitario dell’amministrazione avversaria e della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio; elementi di valutazione che, viceversa, la Corte d’appello – dopo aver proceduto all’accurata disamina delle emergenze probatorie acquisite – risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica rilevanti in questa sede di legittimità.

“8. Il terzo motivo (riferito alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla dedotta mancata pronuncia in ordine al danno da cianosi subito dalla piccola E. a causa del difetto di diligenza del personale sanitario dell’amministrazione convenuta) è manifestamente infondato.

“Al riguardo, osserva il collegio come la corte territoriale abbia espressamente evidenziato come il consulente tecnico dell’ufficio (di cui i giudici d’appello hanno fatto proprie e motivatamente condiviso le argomentazioni) avesse effettivamente provveduto alla verifica della condotta osservata dal personale sanitario denunciato, utilizzando quali parametri di controllo, tanto i protocolli del 1994, quanto quelli, sovrapponibili, del 2007, giungendo a escludere il ricorso di alcuna condotta colposa (e dunque di alcun inadempimento) agli stessi riferibile, con la conseguente esclusione di alcuna ascrivibilità, alla responsabilità dell’amministrazione sanitaria, dell’asserito danno da cianosi subito dalla piccola E..

“9. Il secondo e il quarto motivo (relativi ai diversi profili di violazione dell’art. 2697 c.c.) sono manifestamente infondati.

“Sul punto, osserva il collegio come, in tema di responsabilità medica, l’art. 1218 c.c., mentre solleva il creditore della prestazione che si afferma non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore inadempiente, non lo solleva dall’onere di provare il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno di cui domanda il risarcimento.

“Ciò posto, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, incombe sull’attore danneggiato l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno di cui è richiesto il risarcimento; con la conseguenza che, ove al termine dell’istruttoria la causa effettiva del danno denunciato rimanga incerta, la domanda risarcitoria dovrà essere disattesa.

“Sulla base di tali premesse, del tutto correttamente la corte territoriale ha confermato la sentenza di rigetto pronunciata dal primo giudice, avendo accertato negativamente la sussistenza della prova del nesso di causalità tra la condotta del personale dell’amministrazione sanitaria e la gravissima encefalopatia sofferta dalla piccola E. (dei cui effetti gli attori ebbero a rivendicare il risarcimento); così come in modo parimenti corretto i giudici d’appello hanno escluso la riconducibilità di qualunque altro danno sofferto dalla minore (ivi compreso l’asserito danno da cianosi) alla responsabilità di detto personale sanitario, avendo positivamente raggiunto la prova della conformità della relativa condotta ai parametri protocollari esaminati e puntualmente richiamati, con esclusione di alcun profilo di colpa nella specie rilevabile.

“10. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”;

2. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni, tenuto altresì conto della totale inidoneità delle considerazioni critiche illustrate nella memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., a incidere sulla relativa correttezza nonchè sull’integrale condivisibilità degli apprezzamenti in essa contenuti.

E’ peraltro appena il caso di precisare (al di là di ogni questione concernente la distribuzione dei relativi oneri di dimostrazione processuale) come la prova relativa al nesso di casualità tra l’inadempimento contestato a carico del sanitario e il danno ascritto alla relativa responsabilità debba ritenersi del tutto irrilevante (e dunque inammissibile il relativo motivo di ricorso per cassazione per difetto di decisività) nei casi, come quello in esame, in cui il giudice a quo abbia positivamente attestato – con motivazione immune di vizi d’indole logico-giuridica – l’assenza di alcun profilo di addebito colposo configurabile nei relativi confronti.

4. Il ricorso dev’essere pertanto rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al rimborso, in favore della Ausl di Rieti controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per spese e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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