Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33979 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2127/20187 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

D.T.D.V.D.E., elettivamente domiciliata in

Roma, via Romeo Romei 27, presso lo studio dell’Avv. Savarese

Roberto, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso per cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3236/10/2017 della CTR di Roma, depositata il

05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3236/10/17, depositata il 05/06/2017, la CTR di Roma, ha riformato la decisione di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso presentato da D.T.D.V.D.E. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con cui l’Agenzia delle entrate, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva provveduto alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di sua proprietà, site in (OMISSIS), distinte nel NCEU al foglio 502, particella 265 (subalterno (OMISSIS) di vani 5,5 e subalterno (OMISSIS) di vani 2,5), conservando le categorie (rispettivamente A2 e A4), ma elevando la classe da 2 a 4, con conseguente aumento della rendita catastale.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con atto presentato per la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario il 02/01/2018, formulando un unico motivo di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso avversario. Successivamente ha depositato memoria illustrativa delle proprie difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla controricorrente.

Dalla semplice lettura del ricorso evince chiaramente il contenuto delle doglianze in esso avanzate, essendo indicate le parti della decisione censurate e gli argomenti posti a fondamento delle critiche mosse.

Il ricorso, inoltre, non si limita a proporre una soluzione interpretativa diversa a quella del giudice di appello, ma ne illustra gli argomenti, posti a confronto con quelli della sentenza impugnata, richiamando anche un certo orientamento giurisprudenziale sia pure attualmente minoritario.

2. Con il primo e unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata prospettando la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto l’avviso di accertamento privo di adeguata motivazione, senza considerare che unico presupposto per procedere alla revisione parziale, disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, è lo scostamento superiore al 35% del rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale nella microzona di riferimento rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, nella specie compiutamente illustrato nella motivazione dell’atto impugnato, aggiungendo che comunque la revisione si è basata anche sui criteri ordinari, anch’essi esplicitati in motivazione, ove sono stati indicati tutti gli elementi fattuali che hanno contribuito al nuovo classamento, quali la descrizione della microzona, l’indicazione delle trasformazioni urbanistiche intervenute, la definizione della categoria e della classe, oltre all’indicazione degli immobili posti a comparazione.

3. Le censure sono infondate e devono essere respinte.

3.1. Com’è noto, l’atto di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nella collocazione di ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali viene attribuita la rendita (cfr. art. 61 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, e D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9).

La categoria e la classe costituiscono i due distinti segmenti dell’unitaria operazione del classamento.

La categoria viene assegnata in considerazione della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 2).

La classe, invece, che rappresenta il livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona, viene attribuita non solo in base alle caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, o del fabbricato che la comprende, ma anche in considerazione della qualità urbana e ambientale della microzona in cui l’unità immobiliare è ubicata, dovendosi intendere per qualità urbana il livello delle infrastrutture e dei servizi e per qualità ambientale il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3).

Nelle procedure valutative, compiute ai fini del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e del suo aggiornamento su basi automatiche, la qualità urbana ed ambientale e le caratteristiche edilizie, sopra richiamate, sono espresse attraverso il “fattore posizionale” e il “fattore edilizio”, i quali, espressi in appropriate scale di misura, concorrono alla identificazione del parametro globale d’apprezzamento del livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell’unità immobiliare (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 5 e 8).

Il “fattore edilizio” è il parametro rappresentativo dei seguenti caratteri distintivi del fabbricato e dell’unità immobiliare (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7):

a) dimensione e tipologia;

b) destinazione funzionale;

c) epoca di costruzione;

d) struttura e dotazione impiantistica;

e) qualità e stato edilizio;

f) pertinenze comuni ed esclusive;

g) livello di piano.

Il “fattore posizionale” è invece il parametro rappresentativo dei caratteri della microzona, nonchè dello stato e della qualità dei luoghi circostanti il fabbricato con particolare riferimento a quelli aventi destinazione pubblica, semprechè siano permanenti e significativi ai fini del classamento (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7).

Per microzona si intende una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, in quelli urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2).

3.2. Il legislatore è intervenuto più volte, nel tentativo di realizzare una riforma del catasto, al fine di eliminare, o quanto meno di contenere, le sperequazioni impositive derivanti dallo squilibrio, per alcuni immobili, tra i valori catastali riferiti ad anni risalenti e i valori di mercato attuali, accresciuti notevolmente dalla collocazione in un mutato sistema economico-culturale dell’assetto urbano.

Sono stati così previsti dei meccanismi che hanno consentito di effettuare, in presenza di specifici presupposti e condizioni, degli interventi correttivi di portata generalizzata ed hanno sollecitato l’Amministrazione finanziaria a procedere a delle verifiche massive.

Possono, in particolare, individuarsi tre ipotesi di revisione del classamento su iniziativa dell’Amministrazione comunale.

La prima è quella prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, secondo la quale il Comune può chiedere l’intervento dell’Agenzia delle entrate per ottenere la revisione del classamento di un immobile, quando il medesimo classamento risulti non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.

Un’altra ipotesi è quella disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, relativa al classamento di immobili che non siano stati dichiarati o che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate.

La terza ipotesi è quella che interessa il presente giudizio ed è disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il quale stabilisce che “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio”.

Nella stessa disposizione si legge che “Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”.

In applicazione di quanto appena riportato, è stata adottata la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), che ha provveduto a stabilire le modalità di aggiornamento del valore medio di mercato e a individuare la soglia minima di significatività dello scostamento tra il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale, rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (pari al 35%, eventualmente innalzabile da ciascun Comune).

3.3. Le tre ipotesi appena richiamate sono tra loro distinte ed hanno presupposti, condizioni e procedure diverse.

In particolare, mentre le prime due delle tre suddette ipotesi di revisione del classamento dipendono da fattori intrinseci specificamente riguardanti il singolo immobile considerato, la terza ipotesi, che è quella che qui viene in esame, prevede un riclassamento dovuto, in via principale, a fattori estrinseci che interessano l’intera macroarea e che si riflettono sul “fattore posizionale” (v. supra) della singola unità immobiliare.

In altre parole, per adeguare il classamento alla realtà delle effettive caratteristiche costruttive ed edilizie, anche sopravvenute, di ciascun immobile, considerato isolatamente, sono previste le prime due diverse procedure di revisione sopra descritte. La revisione del classamento disciplinato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, si inserisce, invece, in un fenomeno massivo, che riguarda la zona a cui appartiene il bene, incidendo conseguentemente sul valore di quest’ultimo.

Ovviamente, qualora l’Amministrazione finanziaria faccia ricorso una delle descritte procedure di revisione del classamento, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, anche se sono idonei a giustificare la revisione del classamento nel quadro di una procedura diversa (v. in tal senso Cass., Sez. 5, n. 23046 del 17/09/2019).

D’altronde, l’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento impone all’Amministrazione di specificare in modo chiaro, nell’avviso di accertamento, le ragioni della modifica, senza alcuna possibilità per l’Agenzia delle entrate di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto, nell’evidente fine di delimitare l’oggetto dell’eventuale giudizio contenzioso (Cass., Sez. 5 civ., n. 22900 del 29/09/2017).

3.4. Quando è operato il mutamento della rendita ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa della revisione non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la richiesta di adeguamento del Comune, bensì l’accertamento di una peculiare modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, posto che, come si evince dalla norma, l’intervento è possibile nelle microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosti significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

La disposizione è stata posta al vaglio della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (Corte Cost., n. 249 del 01/12/2017),

La Corte costituzionale ha ricordato che la rendita catastale non costituisce di per sè un presupposto d’imposta – e pertanto non è direttamente prospettabile, in riferimento ad essa, una questione collegata al parametro di cui all’art. 53 Cost. – ma i criteri per la determinazione delle tariffe di estimo e delle rendite catastali, ove non ispirati a principi di ragionevolezza, possono porre le premesse per l’incostituzionalità delle singole imposte che su di essi si fondino. La capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l’imposta è collegata, può infatti essere ricavata da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza.

La stessa Corte costituzionale ha così evidenziato che la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il “fattore posizionale” già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale. Può quindi ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale della singola unità immobiliare. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto, in sostanza, ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.

La finalità perequativa si realizza attraverso un riallineamento tra le varie microzone, quando ve ne siano alcune in cui il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente (e cioè per più del 35%, salva maggiore determinazione comunale) dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle altre microzone.

La revisione è, in altre parole, finalizzata a ridurre lo scarto tra valore di mercato e valore catastale delle unità immobiliari nelle microzone in cui esso è maggiore del 35% rispetto al rapporto tra valore di mercato e valore catastale mediamente presente sul territorio comunale. Le rendite catastali delle unità immobiliari comprese nella microzona “anomala” possono dunque essere aumentate in misura percentualmente corrispondente a quella necessaria e sufficiente a rendere il rapporto tra il valore medio di mercato ed il valore medio catastale delle unità immobiliari della microzona non superiore al 35% rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

3.5. Da quanto appena evidenziato emerge con chiarezza che, nelle ipotesi in esame, la revisione del classamento delle singole unità immobiliari è espressione della specifica (ed esclusiva) valorizzazione del “fattore posizionale”, con finalità chiaramente perequative.

Ciò non toglie che, una volta ritenuti sussistenti i presupposti per procedere alla revisione parziale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, i singoli atti attributivi delle nuove rendite catastali debbano valutare, ed esplicitare, le ragioni della revisione del classamento con riferimento alla specifica unità immobiliare revisionata, in base a regole, che, in assenza di diverse disposizioni, non possono che essere quelle generali, previste dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, richiamato dal successivo medesimo D.P.R. art. 9 (così da ultimo Cass., Sez. 5 civ., n. 19810 del 23/07/2019; v. anche Cass., Sez. 6-5 civ., n. 4712 del 09/03/2015).

Se, dunque, in ragione dei menzionati presupposti, secondo una scelta legislativa considerata ragionevole dalla stessa Corte costituzionale, la revisione del classamento delle unità immobiliari è correlata ad uno solo dei suoi criteri determinativi (il “fattore posizionale”), degli altri criteri previsti dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, e in particolare del “fattore edilizio”, deve tenersi conto ai fini della determinazione della nuova classe e della conseguente rendita catastale spettante alle singole unità immobiliari.

3.6. In conclusione, se l’Amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deve seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi.

Nella prima fase, ha l’onere di accertare i presupposti di fatto che legittimano la c.d. riclassificazione di massa.

Nella seconda fase l’Amministrazione ha l’onere di individuare ed applicare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri di riclassificazione della singola unità immobiliare.

3.7. Com’è noto, la L. n. 212 del 2000, art. 7, richiede di indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione”, al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa e di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, (v. ex multis Cass., Sez. 5 civ., n. 14987 dell’08/06/2018; Cass., Sez. 5 civ., n. 12777 del 23/05/2018; Cass. Sez. 6-5 civ., n. 25037 del 23/10/2017).

Nel rispetto di tale obbligo motivazionale, la revisione del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, impone all’Amministrazione finanziaria di specificare in modo chiaro, nell’avviso di accertamento, le ragioni della modifica effettuata con riferimento ad entrambe le fasi valutative appena menzionate.

La stessa Corte costituzionale, nella pronuncia sopra richiamata (v. ancora Corte cost, n. 249 del 01/12/2017) ha evidenziato che la natura e le modalità della revisione del classamento, previste dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, impongono di enfatizzare l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che determinano il diverso classamento della singola unità immobiliare, aggiungendo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione (che riguarda tutti gli immobili di una determinata microarea), tale obbligo deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti (v. ancora Cass., Sez. 5 civ., n. 19810 del 23/07/2019).

Con riferimento alla prima fase della valutazione, sopra richiamata, non può, dunque, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona, considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento, oltre che ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi, i tempi e i criteri con cui questi dati sono ricavati ed elaborati.

L’Amministrazione è anche tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, non essendo sufficiente far richiamo ad espressioni di stile o a generici fatti notori del tutto avulsi dalla situazione concreta.

Questa corte ha di recente esemplificato con chiarezza i requisiti, in questa prima fase di valutazione, di un’adeguata motivazione dell’atto di accertamento catastale (Cass., Sez. 5 civ., n. 23046 del 17/09/2019).

Per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito dal valore medio di mercato delle unità immobiliari comprese nella singola microzona, è necessario che l’Amministrazione specifichi e documenti con precisione quali dati siano stati utilizzati e in quale modo siano state effettuate rilevazione ed elaborazione degli stessi per determinare tale valore medio. Come non è sufficiente il mero richiamo ai termini generici impiegati dalla norma, neppure è sufficiente la mera indicazione in cifra dei risultati, essendo invece necessario dar conto in modo chiaro e specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteri impiegati e delle tecniche statistiche applicate, oltre che della attendibilità dei dati di fatto sui quali si è basata l’elaborazione statistica. Qualora poi, ai fini dell’individuazione del valore medio di mercato della singola microzona, si sia fatto ricorso oltre che alla rilevazione documentata dei dati reali, quali i prezzi delle compravendite e delle locazioni, anche (oppure in luogo ovvero in aggiunta e integrazione di essi) a fattori indiziari e inferenziali (urbanistici, ambientali o simili ovvero riguardanti le variazioni delle preferenze della clientela), dai quali siano stati inferiti componenti di maggior valorizzazione economica delle unità immobiliari comprese nella microzona, allora l’amministrazione ha l’onere di specificare con precisione, e di provare, la sussistenza e l’efficacia di tali condizioni fattuali, oltre che la correttezza del metodo inferenziale adottato.

In sintesi, per la correttezza della revisione in parola è necessario che siano esattamente identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone.

In particolare, per questi due ultimi parametri occorre che sia specificato se la media dei valori di mercato e catastali per la generalità degli immobili del territorio comunale sia stata effettuata sulla base dei valori delle singole unità immobiliari ovvero facendo la media dei valori medi delle singole microzone. In questa seconda ipotesi, infatti, il metodo sarebbe erroneo se attuato senza i necessari meccanismi di correzione, data la diversa composizione quantitativa delle singole microzone ed i conseguenti ovvi effetti distorsivi.

Allo stesso modo, è necessario che siano specificati i criteri in base ai quali è stato operato il rapporto tra valori catastali e valori di mercato: posto che i primi fanno riferimento ai vani ed i secondi ai metri quadri di superficie, il rapporto tra due misure così disomogenee ha bisogno di essere in qualche modo corretto ed occorre dar conto di come ciò sia stato fatto.

Infine, occorre che sia specificata la data alla quale faccia riferimento la rilevazione della media dei valori medi catastali e la data della rilevazione della media dei valori di mercato. Senza una piena coincidenza delle date di rilevazione le comparazioni tra zona e zona ipotizzate dalla norma non hanno infatti alcun senso e la mancata specificazione dell’anno di riferimento impedisce al contribuente di effettuare il controllo dell’informazione fornita e di svolgere al riguardo le sue difese.

Anche con riferimento alla seconda fase della valutazione, atteso il carattere diffuso dell’operazione, l’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi che, in concreto, hanno inciso sulla revisione in relazione al singolo immobile.

Si deve, infatti, tenere presente che, come sopra evidenziato, la revisione serve a riallineare la microzona “anomala” alle altre mediante la rideterminazione delle rendite catastali delle singole unità immobiliari, in essa situate, che abbiano risentito del significativo aumento di valore della microzona di appartenenza.

Devono pertanto essere spiegate le ragioni in virtù delle quali il significativo aumento del valore medio di mercato degli immobili siti nella microzona “anomala” abbia avuto una ricaduta (e in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare che viene assoggettata al riclassamento.

Inoltre, deve anche essere illustrato il metodo utilizzato per eseguire l’intervento perequativo, mediante l’indicazione delle operazioni compiute e dei dati utilizzati (v. ancora Cass., Sez. 5 civ., n. 23046 del 17/09/2019).

In particolare, dovendo fare ricorso ai criteri indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, nella motivazione dell’atto di accertamento l’Amministrazione deve spiegare il modo in cui il “fattore edilizio” e il “fattore posizionale” abbiano inciso sulla revisione del classamento (v. nuovamente Cass., Sez. 5 civ., n. 19810 del 23/07/2019, ove la S.C. ha annullato la decisione impugnata proprio perchè aveva ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di classamento, anche se faceva riferimento solo al rapporto di scostamento, alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza nè specificare i vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano nè effettuare indicazioni analitiche relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione).

3.8. Nel caso di specie, il tenore dell’atto impugnato, per come riassunto nella sentenza d’appello ed indicato nei suoi tratti essenziali nello stesso ricorso per cassazione, non risponde affatto a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati.

Come rilevato dalla CTR, la motivazione si palesa estremamente generica, ove fa riferimento alla consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare ed alla connessa redditività, attesa l’assenza di concreta specificazione degli elementi fattuali, che hanno concorso alla rivalutazione della microzona, restando generiche le indicazioni di interventi di riqualificazione urbana ed edilizia, nonchè i riferimenti a non meglio specificate attività direzionali e commerciali.

Manca poi una idonea motivazione, relativa alla seconda fase della valutazione, che l’Amministrazione è chiamata a compiere, esplicitando gli elementi concreti in forza dei quali, per le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare l’incremento di valore della microzona comporta anche un incremento di valore di tale bene, nella specifica misura determinata. L’avviso di accertamento non risulta motivato in ordine agli elementi che, in concreto, hanno inciso sulla revisione, in relazione alle caratteristiche proprie del singolo immobile.

4. Rigettato il ricorso, le spese del presente procedimento devono essere compensate, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza in materia di motivazione del provvedimento di revisione di classamento.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 22646 del 11/09/2019).

PQM

La Corte

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese del procedimento.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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