Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33978 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24419/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– ricorrente –
contro
DUEMME SGR s.p.a., (C.F.: (OMISSIS)) con sede in (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Prof. Pennella Nicola, con domicilio eletto presso
l’Avv. dall’Avv. Prof. Pennella Nicola, con studio in Roma, Piazza
Venezia n. 11;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n, 985(36/2015, pronunciata il 15 dicembre 2014 e
depositata ii 17 marzo 2015;
udita la relazione svolta nell’Udienza pubblica del 15lsettembrei
2019 dal Consigliere Antezza Fabio.
Fatto
RILEVATO
1. che l’Agenzia delle Entrata (“A.E.”) ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe;
2. che non risulta la notificazione del ricorso anche nei confronti del concessionario per la riscossione (“EQUITALIA”), parte nel giudizio di merito.
Diritto
RITENUTO
1. pertanto, ex art. 331 c.p.c., di dover integrare il contraddittorio nei confronti dei concessionario per la riscossione (“EQUITALIA”) e, quindi, di rinviare il processo a nuovo ruolo assegnando alle parti termine per l’integrazione del contraddittorio pari a novanta giorni, decorrente dalla comunicazione alle stesse della presente ordinanza a cura della cancelleria-
P.Q.M.
rinvia il processo a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione (“EQUITALIA”) pari a novanta giorni, decorrente dalla comunicazione alle stesse della presente ordinanza a cura della cancelleria.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019