Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33977 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 12/11/2021), n.33977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17200-2020 proposto da:

C.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli

avvocati PIERFRANCESCO VITI e VITO TAFFAREL;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SCCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 199/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 3/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bari, con decreto ingiuntivo del 10 gennaio 2013, ingiungeva ad (OMISSIS) s.c.c.a a r.l. il pagamento in favore di C.A., cessionario di un credito in precedenza vantato da Agrimed s.r.l., della somma di Euro 2.200.000, oltre interessi e spese.

(OMISSIS) s.c.c.a a r.l., pur essendo stata dichiarata fallita in data 23 gennaio 2013, notificava, il 26 febbraio 2013, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, costituendosi poi in giudizio oltre il decimo giorno successivo alla notifica di tale atto.

Disposta l’interruzione del giudizio a causa dell’intervenuto fallimento della società opponente, il giudizio, riassunto dalla curatela di (OMISSIS) s.c.c.a a r.l., veniva deciso con sentenza n. 2368/2015, con la quale il Tribunale dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione proposta e, conseguentemente, l’esecutorietà dell’opposto decreto monitorio, con integrale compensazione delle spese di lite.

2. Avverso questa statuizione proponeva appello C.A., lamentando unicamente l’ingiustificata compensazione delle spese di giudizio ad opera del primo giudice.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 3 febbraio 2020, rigettava l’impugnazione, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente disposto la compensazione delle spese di lite “in ragione delle circostanze processuali sopravvenute”, tenuto conto che come la curatela non aveva avuto alcuna ragione per riassumere il giudizio di opposizione interrotto, non essendole opponibile il decreto ingiuntivo non definitivo prima della dichiarazione di fallimento, così l’opposto non aveva avuto alcun interesse alla costituzione nel giudizio riassunto, in quanto l’improcedibilità sarebbe stata comunque rilevata d’ufficio.

3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso C.A. prospettando un unico motivo di doglianza.

L’intimato fallimento di (OMISSIS) s.c.c.a a r.l. non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 24 Cost., con riferimento alla regolazione delle spese della sentenza di primo grado, in quanto la Corte d’appello, dopo aver confermato la correttezza della declaratoria di improcedibilità adottata dal Tribunale e l’inutilità della riassunzione del giudizio interrotto ad opera della curatela, doveva, di conseguenza, condannare la controparte alla refusione delle spese processuali, in ragione della sua totale soccombenza in giudizio.

Ed anzi proprio l’inutilità dell’azione di riassunzione del giudizio da parte della curatela avrebbe dovuto far propendere per una pesante condanna alle spese.

5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

5.1 La presente controversia ha preso avvio prima che il D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito nella L. n. 162 del 2014, introducesse l’attuale testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e rimane di conseguenza regolata, a mente del capoverso dell’art. 13 citato, dalla disciplina applicabile ratione temporis, secondo cui il giudice può compensare le spese di lite se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 7352/2019, Cass. 16037/2014, Cass. 26987/2011).

E ciò è quanto per l’appunto è stato fatto dal Tribunale, nel disporre la compensazione delle spese di lite, e dalla Corte d’appello, nel confermare tale statuizione, laddove ambedue gli organi giudicanti hanno ritenuto di valorizzare a tal fine le “circostanze processuali sopravvenute” nel corso del giudizio di opposizione, costituite dall’inutile riassunzione del giudizio, in precedenza interrotto, da parte della curatela e dall’altrettanto inutile costituzione dell’opposto nel giudizio riassunto.

5.2 La valutazione dell’opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, rientra poi nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017).

Pertanto, una volta verificato il ricorrere delle condizioni di legge per provvedere in tal senso, la scelta del giudice di merito di pronunciare la compensazione delle spese avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 92 c.p.c., comma 2, non può essere censurata in questa sede di legittimità, giacché il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere rigettato.

La mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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