Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33976 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti D’Andria Cataldo, Ferrucci

Flaminia e Mastrogregori Mariangela, i quali hanno indicato recapito

PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori

designati, al viale Regina Margherita n. 262/264 in Roma;

– ricorrente –

contro

– Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 1008, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Roma l’11.2.2014 e pubblicata il 19.2.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Di Marzio Paolo.

la Corte osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.V., in data 21 dicembre 2009 riceveva dall’Agenzia delle Entrate la notifica dell’avviso di accertamento n. RCE010501803 2009, concernente il recupero di Irpef ed accessori per l’importo di Euro 34.499,00, emesso in riferimento all’anno d’imposta 2004. A base della contestazione erano poste le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza di Viterbo, che aveva ritenuto accertata la partecipazione a c.d. frodi carosello della Secom Srl, società che dichiarava di esercitare l’attività di commercio all’ingrosso di apparecchi per la telefonia mobile, ritenuta mera “cartiera” ed avente ristretta base partecipativa, detenendone quote soltanto due soci, ciascuno titolare del 50%. L’Agenzia delle Entrate ha condiviso le conclusioni della Guardia di Finanza. Essendo state ritenute inesistenti tutte le operazioni effettuate dalla società, sono stati disconosciuti tutti i costi, contabilizzati in Euro 179.130,18, conseguendone un maggior reddito societario ed applicandosi la presunzione di redistribuzione degli utili ai soci, tra cui il ricorrente.

Il contribuente impugnava l’avviso d’accertamento contestando, per quanto ancora d’interesse, il vizio di motivazione dell’atto impositivo, fondato per relationem sul Processo Verbale di Costatazione redatto nei confronti dalla società Secom Sri, non allegato, e l’illegittima applicazione della ricordata presunzione di redistribuzione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma osservava che il PVC era evidentemente a conoscenza del ricorrente, che aveva pure compiutamente articolato le proprie difese. Inoltre, il contribuente nulla eccepiva circa l’inesistenza delle operazioni poste in essere dalla società. Ha quindi ritenuto legittima la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, vertendosi in ipotesi di società di capitali con ristretta base partecipativa, ed ha rigettato il ricorso.

D.V. ha gravato la decisione di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rinnovando le proprie censure. In corso di giudizio ha pure prodotto una sentenza penale di assoluzione dall’imputazione di avere partecipato all’evasione fiscale posta in essere dalla Secom Srl mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. La CTR ha osservato che “una copia del… processo verbale è stata consegnata al contribuente, il quale l’ha regolarmente firmata” (sent. CTR, p. 2). Ha quindi ritenuto ricorrere le condizioni per l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili occultati ai soci e, in relazione alla sentenza penale, l’ha ritenuta irrilevante, perchè “si riferisce soltanto a due fatturazioni relative ad un anno diverso d’imposta da quello in questione” (sent. CTR, p. 3).

Avverso la decisione assunta dalla CTR del Lazio ha proposto impugnazione per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente, ed ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale discussione orale della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 3, da parte della CTR, per aver ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio conseguiti dalla società, avente ristretta base partecipativa, senza accertare che sussistesse un valido accertamento nei confronti della società, da intendersi come accertamento definitivo sul dato presupposto (ric., p. 14).

1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e dell’art. 2697 c.c., in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto operante l’inversione dell’onere della prova, per il sol fatto che la società Secom Srl presentava una ristretta base partecipativa, gravando il contribuente della dimostrazione di non aver conseguito la redistribuzione degli utili.

1.3. – Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’impugnante afferma la nullità della sentenza, e comunque lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR impugnata omesso di esaminare, ai fini probatori, la sentenza penale di assoluzione del contribuente dall’imputazione di essere stato partecipe di evasioni fiscali, commesse dalla Secom Srl, che non vi è prova siano state effettivamente realizzate.

1.4 – Mediante il quarto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR per il difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in materia di omessa verifica dell’esistenza di un valido avviso di accertamento elevato nei confronti della società quale presupposto dell’accertamento notificato al contribuente.

2.1. – 2.4. – Il primo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente poichè propongono, in relazione ai profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia e della violazione di legge, la medesima questione di diritto, se cioè sia possibile ritenere operante la presunzione della distribuzione in favore dei soci degli utili extrabilancio, conseguiti dalla società a ristretta base partecipativa, qualora non vi sia prova di un “valido accertamento” nei confronti della società.

Occorre premettere che il contribuente era ben a conoscenza delle verifiche tributarie effettuate nei confronti della Secom Srl, avendo ricevuto regolare notifica del processo verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza (cfr. sentt. CTP e CTR), dato neppure contestato dal contribuente nel suo ricorso introduttivo (cfr. sintesi dei motivi di ricorso in primo grado, ric., p. 5). Sembra anche opportuno segnalare che, nel presente giudizio, il contribuente non contesta neanche l’avvenuta emissione dell’avviso di accertamento nei confronti della Secam Srl, ma ne lamenta piuttosto il vizio di “validità”, e comunque la mancata prova della definitività. Tanto premesso, occorre tener presente che l’accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della società ai fini IVA, e quello operato nei confronti del socio ai fini IRPEF, costituiscono atti distinti e separati. Ne consegue che, per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio conseguiti dalla società, non è sufficiente che il socio si limiti a lamentare la mancanza di prova della “validità” dell’accertamento effettuato nei confronti della società, che peraltro non è contestato sia stato emesso, senza neppure spiegare la lamentata invalidità da che cosa dipendesse, conseguendone il vizio di specificità della contestazione.

Qualora poi il contribuente intenda affermare che un accertamento tributario può intendersi come valido sol quando sia divenuto definitivo, questa contestazione non appare condivisibile, come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ad es., Cass. sez. V, n. 4185 del 2016). Il socio, invero, raggiunto dall’accertamento tributario a titolo personale in conseguenza della ritenuta distribuzione dei proventi conseguiti e non dichiarati da società di capitali con ristretta base partecipativa, in considerazione dell’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio, e del rapporto di pregiudizialità che lega l’accertamento nei confronti della società a quello effettuato nei confronti del socio, ove non sia in grado di dimostrare che la distribuzione degli utili in favore dei soci non è intervenuta, deve necessariamente contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, degli utili extrabilancio che l’Amministrazione finanziaria afferma essere stati realizzati (cfr. Cass. sez. V, sent. n. 25115 del 2014) e poi distribuiti tra i soci. Nel caso di specie la Commissione Tributaria Provinciale aveva già avuto modo di osservare “che il ricorrente nulla eccepisce in ordine al fatto che la Secom Srl avrebbe acquistato da società cartiere girando i beni acquistati ad altre società cartiere nè in ordine a quanto rilevato dall’ente impositore che, trattandosi di una società a ristretta base azionaria a causa della presenza di due soli soci, l’Ufficio ha accertato redditi di capitale…” (anche in ric., p. 6). L’odierno ricorrente neppure illustra, come sarebbe stato suo onere nell’ambito di un giudizio di natura impugna-toria, di aver tempestivamente contestato questa pronuncia, e di avere diligentemente coltivato le sue censure nelle forme di legge, con la conseguenza che la decisione, sul punto, si è consolidata.

I motivi di ricorso devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

2.2. – Il contribuente critica, con il suo secondo motivo di ricorso, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la impugnata CTR, per aver ritenuto operante il principio dell’inversione dell’onere della prova, di cui ha reputato dovesse essere gravato il contribuente, in materia di intervenuta redi-stribuzione degli utili extrabilancio conseguiti dalla società, soltanto in considerazione della ristretta base sociale.

In proposito questa Suprema Corte, confermando un orientamento da lungo tempo consolidato, ha di recente avuto occasione di ribadire che “l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima… la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti”, Cass. sez. V, n. 32959 del 2018 (conf. Cass. sez. V, n. 27778 del 2017). Come anticipato, il ricorrente neppure allega di essersi impegnato a fornire l’indicata prova contraria.

Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.

2.3. – Mediante il terzo motivo di impugnazione il contribuente lamenta la nullità della sentenza, e comunque la violazione di legge, per non avere la CTR valutato la conseguita sentenza di assoluzione dall’imputazione di essere stato partecipe di evasioni fiscali di cui si sarebbe resa responsabile la Secom Srl.

Invero la CTR ha osservato in proposito, sinteticamente ma con chiarezza, che “la sentenza penale prodotta si riferisce soltanto a due fatturazioni relative ad un anno d’imposta diverso da quello in questione” (sent. CTR, p. 3), ed ha ritenuto pertanto la decisione irrilevante nel presente giudizio. La questione è stata pertanto esaminata dal giudice dell’appello, che ha espressamente pronunciato in materia, e non ricorre, pertanto, la violazione di legge o la nullità della decisione. Anche in ordine al profilo motivazionale, pur non esplicitamente contestato, la pronuncia appare assolutamente logica e consequenziale, non avendo del resto il ricorrente illustrato le ragioni per le quali una decisione penale pronunciata in relazione a due sole fatture, emesse in anni diversi da quello in contestazione, avrebbe dovuto assumere un rilievo nel presente giudizio.

Il motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

In conseguenza, il ricorso deve essere rigettato.

Non deve darsi corso alla liquidazione delle spese di lite, stante la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione dell’Agenzia. Deve comunque darsi atto che ricorrono le condizioni perchè sia dovuto dal ricorrente il versamento degli oneri relativi al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da D.V..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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