Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33975 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33975
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa
a margine del ricorso, dagli Avv.ti Glendi Cesare e Manzi Luigi, che
hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del secondo procuratore designato, alla via Federico
Confalonieri n. 5 in Roma;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata
presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n, 279, pronunciata dalla Commissione Tributaria
Regionale di Milano, sez. staccata di Brescia, il 27.6.2011 e
pubblicata l’8.11.2011;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal
Consigliere Di Marzio Paolo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’odierno ricorrente S.M., “titolare dell’omonima ditta individuale, che svolgeva lavori di appalto, istallazione e cablaggio di impianti e cavi per telecomunicazioni per primarie società” (sent. CTR, p. 2), era sottoposto ad accertamento ad opera della Guardia di Finanza. Gli operanti rilevavano un maggior reddito d’impresa, in relazione agli anni 2000 (dichiarato Euro 11.751,00, accertato 54.774,00), 2001 (dichiarato Euro 40.352,00, accertato 184.263,00) e 2002 (dichiarato Euro 42.891,00, accertato 250.077,00), in conseguenza del mancato riconoscimento di costi per operazioni non documentate, oltre che costi per viaggi, soggiorni e prestazioni di terzi non documentati, ed ulteriori componenti negativi non riconosciuti. Il Processo Verbale di Costatazione (PVC), redatto dai verificatori il 26.2.2007, era poi posto a base degli avvisi di accertamento n. R00010C00193 2007 (Irpef ed Irap, anno 2000), e n. R00010C00194R00010C000362 (Irpef ed Irap, anni 2001 e 2002), notificati dall’Agenzia delle Entrate al contribuente per un importo complessivo di alcune centinaia di migliaia di Euro. Il contribuente promuoveva le procedure di accertamento con adesione, che sortivano però esito negativo. S.M. impugnava allora gli avvisi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo che, riuniti i tre ricorsi, rigettava l’impugnativa, stimando corretto l’operato dell’Agenzia.
Il contribuente gravava la decisione di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia. Il giudice del secondo grado osservava, in via preliminare, che è consentito all’Amministrazione finanziaria motivare l’propri atti in riferimento a documenti regolarmente portati a conoscenza del contribuente, come il PVC. Rilevava, inoltre, che l’accertamento operato doveva ritenersi di natura analitica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 14, perchè la contabilità del ricorrente era stata ritenuta sostanzialmente attendibile, ma erano stati dedotti i costi non riconoscibili, e non poteva allora accedersi alla tesi del contribuente che domandava procedersi alla ride-terminazione del reddito secondo le medie di settore (c.d. metodo induttivo). Chiariva, ancora, che nella documentazione prodotta dal ricorrente “nel corso dell’attività istruttoria non veniva rinvenuta alcuna documentazione amministrativa/contabile che evidenziasse spese riconducibili all’attività oggetto di rimborso” (sent. CTR, p. 3). In conseguenza rigettava l’impugnativa proposta da S.M..
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. In prossimità della data di celebrazione dell’udienza camerale, il ricorrente ha pure depositato memoria, con allegata documentazione, ed ha proposto istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ragioni della decisione
1.1. – Il contribuente contesta con il primo motivo di ricorso, invocando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in conseguenza della violazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonchè degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, Disp. att. c.p.c., e 111 Cost., per effetto dell’assoluta mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento notificatigli.
1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente censura l’impugnata CTR per essere incorsa ancora nella nullità della sentenza, oltre che nella violazione di legge e nel difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione al disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, anche in relazione all’art. 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost., ed a quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7, in quanto, affermando la generale attendibilità della contabilità dell’impresa, e negando poi il riconoscimento di gran parte
dei costi, l’avviso di accertamento è pervenuto risultati assolutamente inattendibili, affermando il conseguimento di un profitto irragionevole, senza neppure correggere il risultato mediante il riconoscimento dei costi emergenti dagli studi di settore.
Non sussistono le condizioni per addivenire alla decisione nel merito del giudizio.
Il ricorrente, infatti, ha depositato memoria difensiva mediante la quale chiede dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere. Il contribuente ha pure allegato documentazione attestante la presentazione di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, come conv., copia delle quietanze di pagamento delle prime cinque rate, e comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di estinzione del debito a seguito di saldo in data 28.9.2018, in relazione alle iscrizioni di ipoteca.
Il contribuente ha provveduto, inoltre, ad assicurare prova di aver notificato istanza e documentazione allegata alla controparte, l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima non ha replicato.
Mediante la memoria e gli allegati depositati, comunque, il ricorrente ha manifestato in maniera inequivocabile la propria sopravvenuta carenza d’interesse al giudizio.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, nonchè dell’apprezzabile condotta del contribuente documentata in memoria, appare opportuno dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
In conseguenza, la Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da S.M. per sopravvenuta carenza d’interesse. Spese compensate,
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019