Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33970 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 12/11/2021), n.33970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18781/2015 promosso da:

D. & D. Real Estate s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

F. Denza 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa, rappresentata e

difesa dagli avvocati Lorenzo del Federico e Valeria D’Ilio in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/2017 della CTR dell’Abruzzo (Sezione

Staccata di Pescara), depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1108/2017, depositata il 14/12/2017, la CTR dell’Abruzzo (Sezione Staccata di Pescara), ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso presentato dalla contribuente contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), relativo alle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, richieste in riferimento all’atto di compravendita stipulato in data (OMISSIS), in ragione della ritenuta non applicabilità dell’esenzione prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5.

Avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi d’impugnazione.

L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, e dalla L. n. 457 del 1978, art. 27, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR escluso l’applicabilità del regime di favore previsto dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, in difetto di un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata approvato o anche solo adottato, ritenendo, invece, sufficiente che l’immobile sia compreso in una zona di recupero prevista nel piano regolatore generale.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, della L. n. 457 del 1978, art. 27, commi 1 e 2, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto che fosse intervenuta la decadenza dall’agevolazione a causa della mancata realizzazione dell’intervento nel termine perentorio di tre anni, computato a decorrere dalla stipula dell’atto (e non dall’adozione o approvazione del piano).

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Preliminarmente deve essere ricostruito il quadro normativo richiamato nella censura formulata.

La L. n. 168 del 1982, art. 5, dispone che “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa”.

La L. n. 457 del 1978, art. 28, appena menzionata, prescrive, in particolare, che “I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al precedente art. 27, comma 3, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui alla L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 59.

Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al precedente art. 27, comma 3, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l’individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal precedente art. 27, commi 4 e 5. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale”.

2.2. Come più volte affermato da questa Corte, la L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1, subordina l’agevolazione fiscale all’esistenza di un duplice requisito.

Il primo ha carattere oggettivo, costituito dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato.

Il secondo è di natura soggettiva, rappresentato dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero.

Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende che il beneficio spetta soltanto quando si realizzano tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa e che l’agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero che deve essere già esistente all’atto del trasferimento dell’immobile (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7046 del 26/03/2014; v. anche Cass., Sez. 5, n. 17061 del 21/07/2010). E’ pertanto da ritenersi giustificato il mancato riconoscimento dell’agevolazione, ove si accerti l’insussistenza dei prescritti requisiti, anche quando la mancata attuazione in concreto del detto piano non sia imputabile a un comportamento omissivo del contribuente (Cass., Sez. 5, n. 11786 del 12 maggio 2008).

In particolare, questa Corte, con orientamento condiviso, ha precisato che non è sufficiente che al momento dell’acquisto l’immobile sia incluso nelle zone di recupero, previste dal piano regolatore generale.

Questa conclusione è imposta dalla lettera della legge, che riconosce il beneficio nell’ambito dei “piani di recupero” di iniziativa pubblica o privata, purché convenzionati e non nell’ambito delle “zone di recupero” – e che, introducendo un’eccezione al normale regime d’imposta, è insuscettibile di applicazione analogica o anche solo estensiva, ai sensi dell’art. 14 disp. att. c.c. (cfr. in motivazione Cass., Sez. 5, n. 27904 del 31/10/2018 e Cass., Sez. 5, n. 12515 del 22/05/2013, ove è stato ritenuto inesistente il piano di recupero perché scaduto).

Non appare condivisibile la diversa soluzione offerta dalla ricorrente, che ha ritenuto più coerente con la ratio delle norme interessate considerare sufficiente, ai fini agevolativi, l’inserimento dell’immobile in zone nelle quali sia previsto un piano di recupero, in modo tale da favorire il raggiungimento dello scopo delle menzionate norme, che è quello di conseguire la riqualificazione edilizia del territorio.

Come appena evidenziato, tale soluzione è impedita dalla lettera delle disposizioni sopra richiamate e dai limiti interpretativi che caratterizzano le previsioni agevolatrici, fermo restando che, poi, proprio in considerazione della ratio delle norme in esame, sono i casi in cui già esiste un piano di recupero, che necessita solo di essere attuato, a garantire il perseguimento in concreto del sopra descritto scopo (così, in motivazione Cass., Sez. 5, n. 27904 del 31/10/2018).

2.3. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto, in applicazione del seguente principio: “In tema di agevolazioni, la L. n. 168 del 1982, art. 5, nel prevedere l’applicazione dell’imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 27 e ss., è correlata all’effettiva attuazione del “piano di recupero”, che deve essere già esistente all’atto del trasferimento, non essendo sufficiente che l’immobile sia compreso in una “zona di recupero” prevista nel piano regolatore generale”.

3. Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.

Con tale doglianza, parte ricorrente ha censurato argomenti offerti dalla CTR a supporto della statuizione adottata, che tuttavia non integrano la ratio decidendi, la quale, come sopra evidenziato, attiene alla ritenuta necessaria esistenza, per fruire dell’agevolazione, di un piano di recupero al momento del compimento dell’atto di acquisto da registrare.

La CTR ha, infatti, aggiunto che, in conformità alla ratio dell’agevolazione, volta a conseguire la riqualificazione edilizia del territorio, il beneficio non solo non è concedibile nell’ipotesi in cui non sussista un piano di recupero al momento dell’acquisto, ma non viene neanche conservato quando, pur sussistendo il piano e il contribuente, nell’atto di acquisto, si impegni ad attuarlo, tuttavia quest’ultimo non adempia a ciò nel termine di tre anni.

Com’e’ noto, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, che non ha alcuna influenza sul dispositivo della decisione impugnata. Essendo, infatti, improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (così Cass., Sez. 1, n. 8755 del 10/04/2018).

4. La censura è comunque inammissibile anche in ragione della novità degli argomenti dedotti, riguardanti l’asserita non imputabilità della mancata attuazione del recupero per fatto non imputabile alla ricorrente, riconducibile alla mancata adozione del relativo piano da parte del comune, trattandosi di argomento che dalla stessa esposizione in fatto, contenuta nel ricorso per cassazione, non risulta essere mai stato prospettato nei precedenti gradi di merito.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

6. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

7. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 5.600,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario e accessori di legge.

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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