Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3397 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3397 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 23006-2015 proposto da:
PREMEDICAL SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in. ROMA, VIALI i DI il i i i 1311,LE ,\RTI 7, presso lo studio dell’avvocato
AMBROSIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PII iR
LUIGI GRANA;

– ricorrente contro
FALLIMENTO RPR AIEDICAL SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA,VIA MERULANA, 2341, presso lo studio
dell’avvocato DELLA VALLE CRISTINA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DARIO MORET11;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 2736/2015 della (ORTE D’APPELLO di MILANO, depositata
il 25/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
14/12/2017 dal Presidente Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25.06.015, ha accolto l’appello

che aveva respinto la domanda ex art. 64 1. tali. svolta dall’appellante nei confronti di
Premdical s.r.l. ed ha dichiarato l’inefficacia dell’emissione di due assegni
bancari tratti dalla società poi fallita in favore della convenuta/appellata, rilevando che
era stata cluest’ultima ad affermare che i titoli (peraltro rimasti insoluti e protestati) le
erano stati rilasciati in pagamento del debito di una terza società, con la conseguenza che,
in difetto di prova contraria, doveva presumersi la gratuità dell’atto. La corte ha cluindi
accertato che non poteva opporre in compensazione al Fallimento (di cui era
debitrice) il credito nascente dai titoli e l’ha condannata a pagare all’appellante la somma
dagli stessi portata, di 23.528,38, a titolo di adempimento del debito rimasto insoluto.
La sentenza è stata impugnata dalla soccombente con ricorso per cassazione affidato
a due motivi,lcui il l’alliMento ha resistito con controricorso.
1,c parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta e del decreto di cui
all’art. 380 bis c.p.c.
ia ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo 1-1.M.C. denuncia il mancato rilievo da parte della Corte d’appello
del difetto di interesse del Fallimento a sentir dichiarare l’inefficacia della mera emissione
dei titoli, che, essendo stati protestati, non avrebbero mai potuto integrare l’atto
pregiudizievole (pagamento del debito altrui) impugnato.
Col secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 1998 c.c. e 64 1. ass., sostiene che
sarebbe stato onere del Fallimento provare l’inesistenza del rapporto fondamentale
sottostante all’emissione dei titoli e ribadisce che l’emissione di un assegno bancario
insoluto non può costituire atto pregiudizievole per i creditori.

proposto dal Fallimento di RPR Medical s.r.l. contro la sentenza del tribunale di Sondrio

I motivi, che possono -essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente
infondati.
EI.M.C. ha infatti opposto in compensazione il credito portato dai due assegni al
credito vantato nei suoi confronti dal Fallimento.
Per poter far escludere l’operatività della compensazione, il Fallimento era dunque
tenuto a dimostrare l’insussistenza del rapporto causale sottostante all’emissione dei

Proprio conrrocredito.
Detta insussistenza non)()teva essere dimostrata se non attraverso l’accertar~to della
gratuità dell’atto di emissione, di per se stesso astrattamente pregiudizievole per i
creditori, siccome implicante, indipendentemente dal pagamento degli assegni, l’accollo
da parte della società poi fallita del debito altrui, opponibile alla massa (tanto che I-1CM
se ne era avvalso ai fini della compensazione) se non dichiarato inefficace.
Va inrine rilevato che, secondo quanto accertato dalla corte del merito e non contestato
in ricorso, v’era prova documentale in atti, proveniente dalla stessa ricorrente, che gli
assegni erano stati emessi da RPR in adempimento del debito contratto da una sua
• controllata verso 1-INIC: risulta pertanto corretta l’affermazione del giudice a quo secondo
cui sai ebbe stato onere della convenuta/appellata di provare che l’atto non era a titolo
gratuito, per averne Rl R comunque tratto un vantaggio.
Il ricorso deve in conclusione essere respinto.
1,c spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
I,a Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
che liquida in (; 3.100, di cui C 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di
legge.
.1i sensi dell’art. 13 comma 1 q/tater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17°
comma, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 14 dicembre 2017 Il Pes e t est.

titoli, che, pur essendo rimasti insoluti, erano stati fatti valere da FINIC quale prova del

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