Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3397 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19201-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SAVARESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANIELLO COSIMATO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.S., commercialista iscritto all’albo e lavoratore subordinato, ricorreva al Tribunale di Nocera Inferiore per sentir dichiarare l’obbligo dell’Inps al rimborso dei contributi da lui versati alla gestione separata per l’attività libero professionale svolta nell’anno 2009;

il Tribunale accoglieva la domanda sul presupposto che fosse venuta a determinarsi un’illegittima duplicazione della contribuzione in favore della gestione separata Inps, atteso che il contributo corrisposto per il 2010, in base al regolamento della Cassa di appartenenza, era calcolato sui redditi del 2009;

la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza di prime cure, ha negato che fosse stata erogata una doppia contribuzione per il 2009, avendo accertato che la contribuzione versata per il 2010 valeva a copertura della posizione assicurativa per tale anno e non per il precedente;

la cassazione della sentenza è domandata da B.S. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

l’Inps ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente deduce “Violazione del D.M. n. 281 del 1996, art. 6, della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del regolamento di Disciplina del regime previdenziale dei dottori commercialisti, art. 1 comma 2”;

contesta l’erroneità dell’interpretazione della normativa richiamata in epigrafe da parte della Corte d’appello; sostiene di avere versato per due volte i contributi sul medesimo reddito prodotto nell’anno 2009, perchè, conferito il contributo nell’anno 2009 ed essendo stato iscritto alla Cassa previdenziale dei commercialisti per il venir meno della condizione di esonero nel 2010, il contributo soggettivo versato per siffatta annualità era stato calcolato in base al reddito prodotto nell’anno precedente, secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina della Cassa di appartenenza;

il motivo è infondato;

le critiche si basano su argomentazioni già esaminate da questa Corte e disattese con plurime decisioni (Cass. n. 30344 e n. 30345 e successive) con cui si afferma che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata in conseguenza dell’attività di lavoro autonomo svolta, è finalizzato a garantirne la relativa copertura;

la Corte territoriale ha rilevato che il rimborso della quota per il 2009 avrebbe lasciato priva di copertura la corrispondente posizione assicurativa, ciò in palese contrasto con le finalità della gestione separata (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26) alla luce della cui ratio va letta anche la disciplina del D.M. n. 281 del 1996, a norma del quale soltanto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria non sono soggetti alla contribuzione separata;

quanto alla legittimità e razionalità del sistema della Cassa professionale che all’epoca disponeva che il calcolo del contributo soggettivo per il 2010 dovesse avvenire sulla base dei redditi prodotti nell’anno precedente e non su quelli dell’anno in corso (sistema di calcolo del contributo successivamente mutato), la Corte territoriale ha affermato che tale questione non era stata mai sollevata ritualmente, tant’è che l’ente non era stato neppure evocato dall’odierno ricorrente;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio sono compensate per la novità della questione;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA