Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33968 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10762/2015 R.G. proposto da:

Tooling Plast Srl cessata in persona del liquidatore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti D’Ambra Vito e Morrone Corrado, con domicilio

eletto presso quest’ultimo in Roma viale XXI Aprile n. 11, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 7143/33/14, depositata in data 23 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

Tooling Plast Srl cessata in persona del liquidatore impugna per cassazione, con cinque motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate relativa ad Iva e Ires per l’anno d’imposta 2008, originata dalla mancata acquisizione nei termini della dichiarazione dei redditi ed Iva Modello Unico 2008 (per il periodo d’imposta 2007), e conseguente mancato riconoscimento dei crediti ivi evidenziati.

L’Agenzia delle entrate resiste, depositando atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2495 c.c. per aver la CTR escluso la nullità della cartella nonostante fosse stata notificata alla società già estinta per l’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, attribuendo rilievo quale indice della prosecuzione della società all’invio della dichiarazione per l’anno 2008 reiterato dopo la cancellazione stessa.

2. La doglianza, nell’aggredire la statuizione della CTR, ne evita il consolidarsi definitivo, sì da consentire a questa Corte l’esame, d’ufficio, della questione della legittimazione processuale.

2.1. Dagli atti del giudizio, invero, emerge che la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 18 gennaio 2012, in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento (avvenuta in data 19 aprile 2012) e, conseguentemente, alla proposizione della relativa impugnazione, ad opera esclusiva della società stessa in persona del liquidatore, dinanzi alla Commissione provinciale.

Orbene, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti, e priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013).

Il caso in esame ricade, dunque, sotto la nuova disciplina del diritto societario atteso che la cancellazione della società è intervenuta dopo il 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003).

2.2. La CTR ha ritenuto che la società, successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese, abbia “in realtà continuato ad operare avendo, nella persona del liquidatore, inviato, in data 12/06/2012, una nuova dichiarazione Modello Unico 2008 e conferito procura alla lite per il contenzioso in esame”.

Occorre tuttavia ricordare che perchè si abbia prosecuzione dell’attività della società cancellata (sì, in ipotesi, da determinare l’annullamento della disposta cancellazione) occorre la prova di un fatto dinamico, ossia dello svolgimento di un’attività economico-operativa, funzionale alla realizzazione dell’oggetto sociale, in quanto solo in tale circostanza si può desumere che la società cancellata in realtà non ha cessato di svolgere la sua attività di impresa.

I fatti individuati dalla CTR – mero conferimento di una procura per una iniziativa giudìziale e reinvio di una dichiarazione relativa ad una risalente annualità – non assumono, in evidenza, una simile funzione, riguardando eventi ed azioni precedenti alla stessa cancellazione, la cui assunzione, come pure per le eventuali azioni a tutela del credito, ormai compete ai soci (come discende dalle Sezioni Unite n. 6070/2013 cit., per cui, in tale evenienza, “la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci”), e non lo svolgimento di una attività economica.

Ne deriva l’inesatta sussunzione dei fatti in questione nell’art. 2495 c.c., di cui il giudice ha fatto errata applicazione.

2.3. Ciò posto, deve rilevarsi che già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado la capacità processuale della società contribuente era venuta meno e, conseguentemente, anche la legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore (Cass. n. 15844 del 15/06/2018; Cass. n. 5736 del 23/03/2016; Cass. n. 21188 del 2/10/2014).

Tale esito travolge l’intero giudizio, esclusa la possibilità di alcuna statuizione di merito sull’oggetto del contendere.

L’accertamento del difetto di legitimatio ad causam determina, infatti, l’impossibilità di prosecuzione dell’azione e, dunque, decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria del merito.

3. Atteso l’esito complessivo del giudizio e la peculiarità della fattispecie appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara che la causa non poteva essere proposta e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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