Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33966 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Enestino Lu – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21015/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

CAD CENTRO ASSISTENZA DOGANALE 2000 SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avv. Prof. TOSI LORIS e dall’Avv. Prof. MARINI GIUSEPPE,

elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via di Villa

Sacchetti, 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, n. 80/18, depositata il 16 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente, in qualità di spedizioniere doganale, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento e rettifica di valore di merci di origine cinese importate con bollette negli anni 2011 2012, con recupero di maggiori dazi e IVA all’importazione;

che la CTP di Venezia ha accolto il ricorso e che la CTR del Veneto, con sentenza del 16 gennaio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’atto impositivo è prilitò di motivazione e che, in ogni caso, lo spedizioniere in rappresentanza indiretta non risponde se non delle violazioni che risultino essere obiettivamente percepibili, laddove la documentazione sulla base della quale sarebbe stato possibile evincere la sottofatturazione era nell’esclusiva disponibilità dell’importatore;

che la CTR ha, inoltre, dichiarato assorbita la questione relativa alla debenza dell’IVA all’importazione;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 201, comma 3, Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC) e all’art. 199 Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che lo spedizioniere in regime di rappresentanza indiretta non risponde del recupero di maggiori dazi in caso di accertata sottofatturazione; deduce il ricorrente che la responsabilità dello spedizioniere in regime di rappresentanza indiretta rinviene dall’art. 201 CDC in qualità di dichiarante, veste assunta dallo spedizioniere in regime di rappresentanza indiretta; deduce il ricorrente che lo spedizioniere non poteva non rendersi conto, stante la diligenza professionale su di lui incombente, della differenza tra il prezzo indicato in fattura e quello di mercato; contesta, pertanto, che la responsabilità dello spedizioniere possa dedursi dalla sola obiettiva percepibilità della violazione;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli art. 181-bis Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC) e agli artt. 29, 30, 31, 32, 41 Reg. n. 2913/1992 (CDC) nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la qualità doganale si deduce dalla Nomenclatura Combinata; deduce il ricorrente come nella specie sia stato applicato l’art. 30 CDC relativo al metodo del prezzo unitario;

che va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, nonchè per mancanza dell’istanza di trasmissione ex art. 369 c.p.c., avendo lo stesso controricorrente prodotto copia della sentenza impugnata ed essendo la stessa nella disponibilità del giudice (Cass., Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648; Cass., Sez. V, 14 febbraio 2019, n. 4370), nonchè essendo in atti la nota di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, depositata in data 23.07.2018;

che va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del principio di specificità dei motivi, essendo gli stessi sufficientemente articolati e adeguati sotto il profilo del parametro normativo invocato;

che va rigettata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del primo motivo, non trattandosi di una revisione del ragionamento probatorio ma di questione interpretativa;

che, in ogni caso, i due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, posto che la sentenza impugnata ha accertato, senza che sul punto sia stata articolata censura di alcun genere, che “l’irregolarità della dichiarazione doganale presentata in regime di rappresentanza indiretta deve essere obiettivamente percepibile e di ciò l’amministrazione avrebbe dovuto dar prova ancor prima di emettere l’atto contestato”;

che la CTR ha, quindi, premesso al giudizio sul merito, una valutazione preliminare di “carenza di motivazione” sull’atto impugnato, in relazione alle ragioni per le quali è stata affermata la responsabilità dello spedizioniere doganale, statuizione sulla quale si è formato il giudicato e che è idonea a reggere la motivazione dell’annullamento dell’atto impositivo;

che la omessa impugnazione della statuizione preliminare in punto carenza di motivazione dell’atto impugnato – tanto preliminare che la stessa CTR pare qualificare tutta la successiva motivazione quasi come un obiter dictum, laddove statuisce “anche a volere superare questo fatto dirimente (carenza di motivazione)” – rende inammissibile l’impugnazione delle successive statuizioni sul merito della pretesa tributaria, essendo principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1093), persistendo la potestas iudicandi nel diverso caso in cui il giudice del merito abbia aderito a più di una ratio decidendi attinenti al merito della causa (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399), non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione (e del conseguente motivo di impugnazione) attinente al merito (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; conf. Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004);

che, stante l’inammissibilità dei due motivi di ricorso, lo stesso va rigettato nel suo complesso, con spese del giudizio di legittimità regolate dal principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna l’AGENZIA DELLE DOGANE al pagamento in favore di CAD 2000 SRL delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.950,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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