Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33964 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 19/12/2019), n.33964
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Enestino Lu – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO G. Mar – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 15796 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Bindella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
C.G. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a
margine del controricorso, dall’avv.to Rapone Patrizia e dall’avv.to
Nigi Barbara, elettivamente domiciliata presso lo studio dei
difensori, in Roma alla Via Santa Caterina da Siena n. 46;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana n. 2427/25/2014, depositata il 15 dicembre
2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19 settembre 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di
Nocera Maria Giulia.
Fatto
RILEVATO
Che:
– con la sentenza n. 2427/25/2014, depositata il 15 dicembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da Bindella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena n. 140/01/12, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione nei confronti di quest’ultima, per il 2007, ai fini Ires, Irap e Iva, costi relativi all’acquisto di arredi destinati ad attrezzature di locali di ristorazione gestiti dalla società consociata “Bindella Terra Vite Vita s.a., con sede in Svizzera;
– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che la società contribuente con l’attività collaterale di acquisto degli arredi e rivendita degli stessi – con adeguato margine di ricavo – alla società collegata svizzera, perseguiva – tramite l’allestimento dei locali di ristorazione in svizzera con mobili di gusto italiano internazionalmente riconosciuto- lo scopo di incrementare della propria attività di impresa di vendita di prodotti agricoli (vino e olio), con conseguente inerenza dei costi sostenuti a detta attività;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso la società contribuente, articolando ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per avere la CTR ritenuto erroneamente deducibili, ai fini delle imposte dirette, e detraibili, ai fini Iva, i costi sostenuti dalla contribuente per l’acquisto di beni mobili di arredo, non sussistendo – ad avviso dell’Ufficio- il presupposto dell’inerenza dei detti costi, trattandosi di acquisti aventi ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione indifferenziata e, in concreto, non destinati o destinabili all’attività imprenditoriale propria della contribuente alla quale non erano direttamente connessi;
– il motivo è infondato per le ragioni di seguito indicate;
– questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui “In tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall’art. 75, comma 5 (attuale D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5), che concerne il diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l’inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza” (Cass., sez. 5, n. 27786 del 2018; n. 13882 del 2018; Cass., sez. 5, ord. n. 450 del 2018);
-nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio in merito- che ha fissato i criteri per l’elaborazione del giudizio sull’inerenza-avendo ritenuto deducibili, ai fini delle imposte dirette, e detraibili, ai fini Iva, i costi sostenuti dalla contribuente per l’acquisto di beni di arredo in quanto inerenti all’attività di impresa della medesima di produzione e commercio di prodotti agricoli, e ciò in proiezione futura, quale quella di un possibile “incremento delle vendite di olio e vino” mediante l’allestimento dei locali di ristorazione della controllante in svizzera con i mobili acquistati e rivenduti a quest’ultima dalla controllata;
– il rigetto del ricorso principale, comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato con il quale la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione: 1) del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, secondo periodo e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 2, anche in riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1 e 2, (primo motivo); 2) della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, (secondo motivo);
– in conclusione, va rigettato il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
– il consolidarsi della giurisprudenza in materia di inerenza successivamente alla proposizione del ricorso, induce questa Corte a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019