Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33962 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 19/12/2019), n.33962
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Enestino Lu – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28164/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Dentsu Aegis Network Italia s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Monte della Scrofa n. 57, presso lo studio dell’avv. Zoppini
Giancarlo, che la rappresenta e difende unitamente Pizzonia Giuseppe
e Russo Corvace Giuseppe giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 1747/14/14, depositata il 4 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre
2019 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. con la sentenza n. 1747/14/14 del 04/04/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc CTR) rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 33/03/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Dentsu Aegis Network Italia s.p.a. (hinc Dentsu s.p.a.) nei confronti di un avviso di accertamento a fini IRES ed IVA relativamente all’anno d’imposta 2005;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;
4. a seguito dell’udienza pubblica del 06/03/2017 e della richiesta formulata dalla società contribuente ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8, conv. con modif. nella L. 21 giugno 2017, n. 96, veniva emessa ordinanza di sospensione del processo.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria dalla quale si evince l’intervenuto pagamento della società contribuente a seguito della richiesta di definizione agevolata della controversia, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2. va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 24083 del 03/10/2018);
3. le spese di lite vanno compensate tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019