Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33960 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 19/12/2019), n.33960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18590-2014 proposto da:

B.M., B.P., in proprio e nella qualità di

legale rappresentante della Società TRE CURT di

B.M.e.P. Snc domiciliati in ROMA presso lo studio dell’avvocato

VANNICELLI FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato PEZZATO

FEDERICA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2014 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

TRENTO, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

RILEVATO

La contribuente società TRE CUR.T. di B.M.e.P. snc era attinta da avviso di accertamento a seguito di verifica interna all’ufficio e relativa all’anno di imposta 2005. Nel particolare veniva contestato la deduzione di beni aziendali in leasing secondo il criterio di contabilità internazionale IAS in luogo del sistema patrimoniale. Ne seguiva la ripresa a tassazione a fini Ires e Irap. All’accertamento societario seguivano, per riflesso, proporzionali accertamenti in capo ai soci, trattandosi di sodalizio di persone.

Insorgevano la società ed ambo i soci contestando due profili: da un lato il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la chiusura delle operazioni di verifica e l’emissione dell’atto impositivo; dall’altro la legittimità della deduzione secondo l’canoni IAS, già recepiti in Italia per l’anno di imposta 2005.

Riuniti i ricorsi dei soci e della snc, la CTP accoglieva l’eccezione pregiudiziale sul mancato rispetto del termine a difesa. Sull’appello dell’Ufficio che ne contestava l’applicabilità, le parti contribuenti riproponevano le eccezioni in rito ed in merito. La CTP di secondo grado riformava la pronuncia del primo giudice ritenendo non applicabile l’istituto del termine a difesa per le verifiche cd “a tavolino”, cioè che non si sostanzino in ispezioni, accessi e verifiche nei locali aziendali, ma nella semplice richiesta di documenti o su documentazione già in atti. In più, ricostruiva la disciplina vigente all’epoca dei fatti per escludere che la snc potesse valersi dei principi IAS, poichè l’art. 109 TUIR nel testo dell’epoca lo consentiva a certe condizioni, ma lo vietava espressamente per chi, come la società contribuente, beneficiasse di scritturazioni semplificate ex art. 2435 c.c..

Ricorrono per cassazione la società ed i soci con due motivi, controdeduce l’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di gravame si lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, oltre ai principi costituzionali e della Dichiarazione Europea diritti dell’Uomo. In sostanza, si ripropone la censura per violazione del termine dilatorio di 60 giorni fra chiusura delle operazioni e notifica dell’accertamento. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, della si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, hanno chiarito che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoproceclimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6- 5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943).

Nel caso di specie è pacifico che si sia trattato di c.d. accertamento a tavolino, non riferito ad IVA secondo quanto sopra osservato, con invito alla società al deposito della documentazione che fosse idonea a giustificare costi, quindi recuperati a tassazione, perchè ritenuti dall’Amministrazione non documentati, eccedenti i limiti di legge e non inerenti (cfr. Cass. n. 23824/2018; n. 24313/2018).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo, viene lamentata la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione artt. 102 e 109 Tuir, come modificati dal D.Lgs. n. 38 del 2005 e D.L. n. 203 del 2005. In altre parole, si lamenta non sia stato ritenuto applicabile il sistema di deduzione leasing secondo i parametri IAS.

Corretta appare la motivazione della CTP di secondo grado, che ritiene la snc non solo sottratta a quei parametri, ma addirittura che gliene sia vietato l’utilizzo in ragione del regime contabile cui è soggetta per le proprie dimensioni, di cui all’art. 2435 c.c. (cfr. p. 6 sentenza impugnata).

Correttamente poi il giudice d’appello scrutina l’ulteriore profilo di motivo proposto dalla contribuente, ove ritiene comunque possibile la deduzione, riprendendo il testo del predetto art. 109 TUIR, comma 4, (come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) ove la deducibilità dei canoni sarebbe stata consentita alle condizioni di aver imputato i canoni di locazione al conto economico relativo all’esercizio di competenza e solo in tal caso deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi fosse indicato il loro importo complessivo, circostanza che il giudice d’appello attesta non essersi verificata.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

Il ricorso è pertanto infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del grado di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater del la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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