Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3396 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3396 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA

6 ti

sul ricorso 12145-2015 proposto da:
DEI, CASTI
RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, via OFAN’10 18,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentato e difeso dagli
avvocati FW\NCESCO ZURLO e G:\ETANO RUGGIERO;

– ricorrente contro
FREEDOM s.a.s. di FEDERICA CIPRIANI, in persona della legale rapp.te,
elettivamente domiciliata in ROMA, via E. D’ONOFRIO 43, presso lo studio
dell’avvocato UMBERTO CASSANO, rappresentata e difesa dagli avvocati UBERTO
DI PILLO e LUCIA TERESA MARIANI;
-controrícorrente —
avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila, depositato il 4/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
14/12/2017 dal presidente dott.ssa NIAGDA CRISTIANO.

RILEVATO CHE:
Riccardo Del Castello impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il
decreto 4.11.014 della Corte d’appello di L’Aquila che ha dichiarato inammissibile il
reclamo da lui proposto contro il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale
di Sulmona aveva rigettato la sua richiesta di nomina ex art. 2275 c.c. di un liquidatore
della Freedom s.a.s. di Federica Cipriani, di cui egli è socio accomandante, stante la
contestazione da parte della socia accomandataria dell’esistenza di cause di scioglimento
della società.
Freedom s.a.s. resiste con controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del
decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Ti ricorrente ha depositato memoria.

Data pubblicazione: 12/02/2018

Ti decreto emesso dalla corte d’appello, che abbia negato la reclamabilità del decreto
del tribunale, avente ad oggetto la nomina del liquidatore di società personale, non è
suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di
provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche
quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in
quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo
un’indagine sommaria e condotta incidenter tantum, non accerta in via definitiva né la
sussistenza o l’insussistenza dell’intervenuto scioglimento, né le cause che lo avrebbero
prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all’azione, può promuovere
un giudizio ordinario su dette questioni; che tale principio non viene meno allorché il
giudice (nella specie la Corte d’appell)) si sia pronunciato su di un profilo processuale,
atteso che la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo,
disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata
all’esame del ‘_iudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui
il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento
decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della
problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella
sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito (cfr.
Cass. n. 15070/011)
Ti ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
che liquida in C 3.100, di cui C 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di
legge
Ai sensi dell’art. 13 comma i cater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17°
comma, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 14 dicembre 2017
Il Pres4 ite est.

CONSIDERATO CHE:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA