Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3396 del 12/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3396 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 15252-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona

del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA MEZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al
2012

ricorso;
– ricorrente –

9689
contro

MONACO ANTONIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 12/02/2013

avverso la sentenza n. 3215/2010 della CORTE D’APPELLO
di RARI del 24.5.2010, depositata il 29/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. ROSSANA MANCINO;

che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIUSEPPE CORASANITI che nulla osserva rispetto
alla relazione scritta.

udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuele De Rose

r.g.n.15252/2011 Inps c/ Monaco Antonio
Oggetto: operai agricoli; riliquidazione indennità di disoccupazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

/. La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 13 dicembre 2012 ai sensi

2. Monaco Antonio, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps
chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione
per l’ anno 2003 non calcolato, dall’INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto
conto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con
conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
3. la domanda veniva respinta con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di Bari, che
accoglieva la domanda;
4.

avverso detta sentenza I’Inps ricorre con un motivo;

5.

l’intimato non si è costituito;

6,

con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del
d.lgs. n. 314/97 e all’art.3 dl. n.318 del 1996 conv. in legge n.402 del 1996, nonché in
relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la
sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR” , la quale invece
non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita;

7.

il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di
questa Corte n, 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente
principio: «Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546/2007 per cui “Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la
nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del
suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a
partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza

r.g.n. 15252/2011

dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio
1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli
accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella
indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali
da parte dell’autonomia collettiva»;
8. l’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale,

“L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 cornma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che
la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli
a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto
comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
9.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al
decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

io. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il
ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.
/1.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito e rigettarsi
la domanda.

12.

Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha definitivamente
consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella materia, ricorrono giusti motivi
per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda relativa all’inclusione del TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.

con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che:

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