Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33959 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 19/12/2019), n.33959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorsi riuniti ed iscritti ai nn. 12502, 12504 e 12579/2015 R.G.

proposti da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Curatela del fallimento della ditta O.N. s.n.c.,

N.M., N.O.M., quali soci illimitatamente

responsabili, e N.A., quale socio di fatto, in persona del

curatore avv. Sangiorgi Gaetano, rappresentato e difeso dall’avv.

Carota Domenico, elettivamente domiciliato in Roma al viale Giulio

Cesare n. 71 presso l’avv. Bonsignore Aloisia;

– controricorrenti –

avverso le sentenze nn. 10130, 10131, 10132/01/14 della Commissione

Tributaria Regionale della Sicilia, emesse il 27/2/2014, depositate

il 27/3/2014 e non notificate.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

Che:

con distinti ricorsi, l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la Curatela del fallimento della ditta O.N. s.n.c., N.M., N.O.M., quali soci illimitatamente responsabili, e N.A., quale socio di fatto, per la cassazione delle sentenze nn. 10130, 10131, 10132/01/14 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, emesse il 27/2/2014, depositate il 27/3/2014 e non notificate, che, in controversie relative all’impugnativa degli avvisi di accertamento integrativi, con cui l’amministrazione finanziaria, ai fini Irpef, Irap ed Iva, aveva determinato maggiori ricavi per l’anno di imposta 2003 e, di conseguenza, maggiori imposte a carico della società e dei soci, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando le sentenze della C.T.P. di Palermo;

con le sentenze impugnate, la C.T.R. della Sicilia (di seguito C.T.R.) riteneva che l’avviso di accertamento nei confronti della società fosse sostanzialmente basato sulle verifiche fiscali eseguite dal Nucleo di polizia Tributaria dal 23/2/2005 al 14/4/2005, sulla base delle quali era già stato emesso un precedente avviso di accertamento nel dicembre 2005, mai annullato in autotutela dall’amministrazione finanziaria;

in particolare, secondo i giudici di appello, la documentazione bancaria era già in possesso degli inquirenti anteriormente al dicembre 2005 e non poteva legittimare l’emissione degli avvisi di accertamento integrativi, notificati alla società ed ai soci nel 2008 ed oggetto di impugnazione;

i giudici di appello, quindi, rigettavano gli appelli dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società ed il conseguente annullamento dell’accertamento del maggior reddito di partecipazione dei soci;

a seguito dei ricorsi dell’Agenzia delle entrate, i contribuenti resistono con controricorsi;

i ricorsi sono stati fissati per la camera di consiglio del 18 settembre 2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis.1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il ricorso n. 12502/15 nei confronti di N.M., l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -primo motivo), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo motivo) e la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, commi 3 e 4, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (terzo motivo), perchè la C.T.R. non avrebbe valutato la ricorrenza di elementi nuovi a base dell’accertamento integrativo, costituiti dal p.v.c. della G.d.F. del 14/11/2007, che analizzava e recepiva gli esiti delle indagini bancarie espletate nei confronti dei contribuenti successivamente al primo avviso di accertamento, notificato nel dicembre 2005;

con il ricorso n. 12504/15, nei confronti di N.O.M., e con il ricorso n. 12579/15, nei confronti della società e dei soci, l’Agenzia delle entrate denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (primo motivo) e la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, commi 3 e 4, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (secondo motivo), perchè la C.T.R. non avrebbe valutato la ricorrenza di elementi nuovi, posti a base dell’accertamento integrativo e costituiti dal p.v.c. della G.d.F. del 14/11/2007, che analizzava e recepiva gli esiti delle indagini bancarie espletate nei confronti dei contribuenti successivamente al primo avviso di accertamento, notificato nel dicembre 2005;

i motivi dei ricorsi vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi;

il terzo motivo del ricorso n. 12502 ed il secondo motivo dei ricorsi n. 12504 e 12579/2015 sono fondati e vanno accolti, rigettato il primo motivo del ricorso n. 12502/15 ed assorbiti i rimanenti;

sul primo motivo, deve rilevarsi che “in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l’obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso. Qualora, però, l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario” (Sez. 5, Ordinanza n. 26648 del 10/11/2017);

nel caso di specie, le controversie, che hanno coinvolto la società ed i soci, sono state trattate contemporaneamente in primo grado dal medesimo collegio della C.T.P. di Palermo e decise con le sentenze nn. 80, 81 ed 82/9/11, nonchè in secondo grado dal medesimo collegio della C.T.R. della Sicilia e decise in data 27/2/2014 con le sentenze nn. 10130, 10131, 10132/01/14, oggetto di impugnazione, contenenti un’identica motivazione;

deve, quindi, disporsi la riunione dei ricorsi n. 12504/15 R.G., nei confronti di N.O.M., e n. 12579/15 R.G., nei confronti della società e dei soci, a quello n. 12502/15 R.G., nei confronti di N.M., al fine di consentirne la trattazione unitaria;

passando agli altri motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la C.T.R., nelle decisioni impugnate, abbia erroneamente ritenuto che gli avvisi in oggetto non presentassero i requisiti richiesti per l’accertamento integrativo dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 4, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, commi 3 e 4, con particolare riferimento alla sussistenza di nuovi elementi;

invero, il contenuto preclusivo della normativa citata deve intendersi relativo al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sulla base di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell’ufficio procedente (vedi Sez. 5, Sentenza n. 576 del 15/01/2016);

in punto di diritto è assolutamente pacifico che costituiscono dati, la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione nuovi avvisi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, (e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 3), anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento;

si è ulteriormente precisato che non rileva ” in senso contrario nè l’art. 33 del medesimo decreto, che pone solo un dovere di reciproca collaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza, nè la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, in quanto si tratta di uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materia imponibile, che non preclude, pertanto, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice, anche ove definito con adesione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1542 del 22/01/2018);

in particolare, come si è detto, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, il quale pone a carico degli uffici finanziari e della Guardia di finanza l’obbligo di darsi reciproca e tempestiva comunicazione delle attività intraprese, non attribuisce al contribuente il diritto a non essere ulteriormente compulsato, nè consente, in mancanza di un’espressa comminatoria, di dedurre dalla eventuale violazione di tale obbligo una sanzione sul piano della validità dell’accertamento, trattandosi di una disposizione volta a regolare (per evidenti ragioni di economicità) i rapporti tra l’ufficio fiscale e la Guardia di finanza (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23353 de1301101200, richiamata da Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1542 del 22/01/2018 cit.).

nel caso di specie, la difesa erariale fa rilevare fondatamente che il secondo atto impositivo si basa, con un esplicito riferimento ad esso, sul p.v.c. redatto dalla G.d.F. il 14/11/2007, che analizzava e recepiva gli esiti delle indagini bancarie espletate nei confronti dei contribuenti successivamente al primo avviso di accertamento, notificato nel dicembre 2005;

la C.T.R. ha ritenuto, invece, e non vi fossero elementi nuovi che giustificassero l’avviso integrativo, dando erroneo rilievo al fatto che gli inquirenti (cioè la Procura della Repubblica di Palermo e non l’Amministrazione Finanziaria) fossero in possesso della documentazione bancaria anteriormente al dicembre 2005, e che, per ciò stesso, a tale data l’Amministrazione Finanziaria fosse in possesso “se non già di tutti gli elementi a carico della società sottoposta a verifica, almeno della cd. notitia criminis acquisita dai verificatori”, per cui la C.T.R. non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati;

in conclusione, rigettato il primo motivo del ricorso n. 12502/2015 R.G., vanno accolti il terzo motivo dello stesso ricorso ed il secondo motivo dei ricorsi n. 12504 e 12579/2015, relativi alla violazione di legge, rimanendo assorbite le censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

le sentenze impugnate vanno cassate con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi n. 12504/15 R.G., nei confronti di N.O.M., e n. 12579/15 R.G., nei confronti della società e dei soci, a quello n. 12502/15 R.G., rigetta il primo motivo del ricorso n. 12502/2015 R.G. ed accoglie il terzo motivo dello stesso ricorso ed il secondo motivo dei ricorsi n. 12504 e 12579/2015, assorbiti i rimanenti;

cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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