Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33958 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.33958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24270/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Teksid Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Armella e Marina

Milli, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma via Marianna

Dionigi n. 29, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 2443/45/2015, depositata il 12 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Teksid Spa effettuava importazioni dal Messico tra il 18 giugno 2009 e il 23 maggio 2012 fruendo del trattamento preferenziale in base alla dichiarazione di origine apposta sulle fatture dal fornitore estero.

In esito alla procedura di cooperazione amministrativa avviata dall’Amministrazione doganale emergeva che l’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato del fornitore messicano era scaduta, sicchè la contribuente, in data 20.6.2012, presentava istanza per la revisione dell’accertamento doganale per il pagamento dei maggiori diritti dovuti.

In data 2.8.2012 la società, ottenuto il rilascio a posteriori dei certificati EUR 1, presentava ulteriore istanza per il riconoscimento del trattamento preferenziale, la quale, tuttavia, veniva rigettata dall’Ufficio per la tardiva presentazione dei titoli e l’assenza delle “circostanze eccezionali” previste dall’Accordo tra Messico e CE.

L’impugnazione del diniego era accolta dalla CTP di Napoli. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un motivo; resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione della Decisione CE-Messico 23 marzo 2000, n. 2 del 2000, artt. 15, 17, 20, 21 e 22, nonchè degli artt. 109 DAC, e ss..

L’Agenzia delle dogane lamenta che la CTR abbia ritenuto idoneo l’avvenuto rilascio della certificazione EUR 1 a posteriori ancorchè l’importazione fosse avvenuta in base a dichiarazione su fattura rilasciata dall’esportatore autorizzato, procedure alternative e non equiparabili.

Rileva, inoltre, che non sussistevano le condizioni – errore od omissione involontaria – previste dal citato Accordo per il rilascio a posteriori, costituendo la scadenza dell’autorizzazione in capo al fornitore estero evenienza meramente fisiologica.

2. Va disattesa, preliminarmente, l’eccepita inammissibilità: l’Ufficio censura, infatti, l’inesatta applicazione della disciplina invocata sull’assunto che la modalità semplificata di importazione (dichiarazione su fattura) non possa fruire del meccanismo di sanatoria a posteriori, ritenuto applicabile solo con riguardo al rilascio del certificato EUR 1, sicchè, in parte qua, non mira ad un riesame del merito, nè, tantomeno, a rimettere in discussione l’origine messicana della merce (circostanza che – va sottolineato pur necessaria non è sufficiente per fruire del regime preferenziale occorrendo anche la presentazione di un certificato EUR 1 o di una dichiarazione su fattura).

3. Il motivo, pur ammissibile, è infondato.

3.1. La Decisione CE-Messico n. 2 del 2000, art. 15, All. III, prevede che i prodotti originari del Messico importati nella CE (e viceversa) possano fruire del regime preferenziale su presentazione: “a) un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell’appendice III, oppure b) nei casi di cui all’art. 20, paragrafo 1, una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’appendice IV, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso “dichiarazione su fattura”), che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione”.

Accanto alla procedura cd. ordinaria (EUR 1) è, quindi, prevista una modalità semplificata nell’ipotesi in cui l’esportatore estero sia autorizzato ad attestare l’origine della merce.

La Decisione, art. 21, prevede le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione illimitata (qualunque spedizione per qualunque importo), mentre l’art. 20, par. 1, lett. b, afferma la legittimazione di qualunque esportatore se l’importo della spedizione non superi i 6.000,00 Euro.

3.2. Il meccanismo in considerazione è chiaro: in via generale è necessario il rilascio della certificazione EUR 1; se il fornitore gode dello status di esportatore autorizzato, è sufficiente la dichiarazione su fattura.

Le due modalità, peraltro, non sono contrapposte o separate ma costituiscono semplici varianti di un unitario modello operativo: la fruizione del regime preferenziale è condizionata dall’esistenza di un titolo – da individuare tra quelli elettivamente fissati – che attesti l’origine della merce.

Per inciso, non è rilevante (ma, per contro, rafforza la suddetta conclusione) l’ipotesi di cui al successivo art. 25, che esonera dalla prova dell’origine alcune transazioni per la modestia degli importi e la peculiarità dei contraenti.

3.3. La Decisione CE-Messico n. 2 del 2000, art. 17 All. III, regola, poi, l’ipotesi del rilascio a posteriori, ossia dopo l’esportazione, del certificato di circolazione EUR 1 che può eccezionalmente avvenire se il certificato “a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari oppure b) vengono fornite alle autorità doganali o all’autorità pubblica competente prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR. 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici”.

Il rilascio del certificato a posteriori, dunque, può avvenire in due ipotesi: 1) non è stato rilasciato ab ovo; 2) è stato rilasciato ma non è stato accettato “per motivi tecnici”.

La prima ipotesi – che è quella che qui rileva – si verifica non solo quando l’esportazione sia avvenuta in assenza del materiale rilascio dello specifico titolo ma anche quando questa sia avvenuta in base ad un altro titolo che, pur di astratta idoneità, era, in concreto, inesistente in quanto tale e, dunque, postulava il rilascio del certificato EUR 1, invece non avvenuto.

Si tratta, invero, della situazione qui in giudizio: l’esportazione era stata accompagnata da una dichiarazione su fattura, per la quale, in realtà, erano carenti i presupposti (perchè l’autorizzazione era scaduta), per cui la spedizione era avvenuta, in concreto, in una condizione di “omesso rilascio” del certificato.

3.4. Ne deriva che, in una tale evenienza, come ritenuto dalla CTR, legittimamente può essere attivata la procedura per il rilascio del certificato EUR 1 a posteriori ai sensi dell’art. 17 cit., restando privo di rilievo che sia stata adottata (erroneamente) la modalità semplificata in sede di originaria importazione.

Appare incongruo, del resto, che l’avvenuta esportazione in assenza del certificato EUR 1 sia astrattamente suscettibile (ove ne ricorrano i presupposti in fatto) di una cd. sanatoria a posteriori, mentre che una tale possibilità sia preclusa quando, invece, esista un titolo (l’altro” specificato dalla normativa) astrattamente idoneo, seppure, in concreto, insufficiente.

E’ poi coerente con l’esigenza di una (più) compiuta conoscenza delle condizioni sostanziali legittimanti il riconoscimento del regime preferenziale che la sanatoria possa – e, anzi, debba – avvenire esclusivamente con il rilascio di un successivo certificato EUR 1, neppure essendo ipotizzabile, in questa prospettiva, una modalità semplificata a posteriori.

4. Acclarata l’ammissibilità del rilascio del certificato EUR 1 a posteriori anche nell’ipotesi di originario accesso all’esportazione con le modalità semplificate, occorre valutare l’applicazione dell’istituto in relazione ai presupposti in fatto considerati dalla Decisione CE-Messico n. 2 del 2000, art. 17, par. 1, lett. a, All. III, per il quale il mancato rilascio rileva se avvenuto “a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari”.

4.1. La CTR ha ritenuto la sussistenza di tali presupposti poichè “l’esportatore messicano della merce ha omesso di chiedere il rinnovo della certificazione richiesta dall’Accordo commerciale suddetto e ciò ha fatto a causa di errore (per non aver rilevato la scadenza della precedente certificazione), e/o per omissione involontaria (per mancato inoltro della richiesta di rinnovo), ciò che configura appunto due delle ipotesi previste dall’art. 17 citato”.

Tali indicazioni – mancata rilevazione della scadenza dell’autorizzazione ex art. 21, e conseguente omesso inoltro della richiesta di rinnovo – si riferiscono, invero, alle ragioni per cui l’esportatore aveva ritenuto legittima e sufficiente la dichiarazione su fattura.

Un tale errore, peraltro, nell’investire l’esistenza delle condizioni attuali per la legittima adozione della procedura semplificata, giustifica anche – e necessariamente – la mancata attivazione della procedura ordinaria ed il rilascio del certificato EUR 1.

4.2. La complessiva situazione accertata dalla CTR individua, dunque, un errore rilevante e pertinente ai fini dell’applicazione della norma, sicchè il giudice d’appello ha, correttamente, dato rilievo alla certificazione rilasciata a posteriori.

4.3. E’ invece inammissibile la dedotta regolarità e prevedibilità della scadenza dell’autorizzazione, risolvendosi la censura, in parte qua, in una non consentita contestazione sull’accertamento in fatto operato dalla CTR che ha valutato la circostanza come priva di incidenza per la considerazione dell’errore.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

Attesa la peculiarità della questione, caratterizzata da profili di novità, le spese vanno compensate.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA