Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33956 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 19/12/2019), n.33956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16530 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

– ricorrente –

contro

Tecnobridge s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana n. 15/8/2010, depositata il giorno 27 aprile

2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11

luglio 2019 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

Che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: la società contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pistoia la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate di Pescia con la quale era stato contestato l’omesso versamento IVA relativamente agli anni di imposta 2002 e 2003 e, quindi, recuperata la differenza tra il credito di imposta realmente spettante alla contribuente, pari a Euro 10.566,00, ed il maggior credito preteso dalla medesima, pari a Euro 15.849,00, con irrogazione delle conseguenti sanzioni; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, avendo ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio finanziario; la contribuente aveva proposto appello, deducendo che l’accertamento si era fondato unicamente sugli studi di settore, ma non aveva tenuto in considerazione il fatto che essa, nel corso del 2002, aveva sospeso l’attività e quindi non si trovava nella condizione di normale attività che giustificava l’applicazione degli studi di settore e che, per quanto concerneva l’anno di imposta 2003, era incorsa in errore materiale, in quanto, avendo versato in compensazione gli importi a debito, conteggiati erroneamente in considerazione di quanto la stessa sarebbe stata tenuta a corrispondere secondo gli studi di settore applicati per l’anno 2002, gli stessi, secondo quanto dedotto, non avrebbero dovuto essere applicati;

la Commissione tributaria regionale della Toscana, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, ha accolto l’appello, avendo ritenuto che doveva ritenersi effettivamente esistente, nel caso di specie, l’errore della contribuente, avendo accertato che la stessa non aveva operato nell’anno 2002, sicchè non potevano trovare applicazione gli studi di settore e l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto procedere ad una specifica determinazione della capacità reddituale e contributiva della contribuente attraverso una precisa e completa analisi di tutti i fattori della produzione e dei relativi oneri, allo scopo di verificare la rispondenza a realtà della dedotta sospensione dell’attività produttiva, mentre nessuna giustificazione della correttezza della pretesa, dinanzi a tali elementi, era stata offerta;

l’Agenzia delle entrate ricorre era~abmiiMmi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana in epigrafe;

non si è costituita la società intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è inammissibile;

questa Corte, a seguito di riconvocazione in data 27 novembre 2018, aveva ordinato il rinnovo della notificazione alla parte intimata entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza;

con la suddetta ordinanza era stata dichiarata la nullità della notifica del ricorso;

in particolare, si era evidenziato che il ricorso risultava notificato a mezzo del servizio postale sia presso il difensore dell’intimato che presso la sede legale e che dagli avvisi di ricevimento delle notifiche del ricorso, prodotte dalla ricorrente, si evinceva che la notifica era stata ricevuta dall’impiegato in data 16 giugno 2011 e che la notifica presso la sede non si è perfezionata in quanto il destinatario è risultato irreperibile;

si era quindi osservato che: a) la notifica era stata eseguita dal difensore della ricorrente, a mezzo del servizio postale, avvalendosi della facoltà di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1, e che l’art. 3, comma 1, della medesima legge prevede che “per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4 e ss.”; b) l’art. 7, della L. n. 890 del 1982, prevedeva, nel testo vigente ratione temporis, che “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”; c) dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non si evinceva che, una volta consegnato il plico all’impiegato, si fosse provveduto all’invio della successiva raccomandata informativa;

l’ordinanza sopra citata è stata comunicata alla ricorrente a mezzo di posta certificata in data 18 gennaio 2019;

parte ricorrente non ha provveduto al rinnovo della notifica alla parte intimata, sicchè il contraddittorio non è stato regolarmente costituito;

questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, Cass. civ., 2 aprile 2019, n. 9097) nel giudizio di legittimità, l’art. 371-bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito, la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso;

ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso;

nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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