Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33955 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 19/12/2019), n.33955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18654/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F. (OMISSIS)) presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ATAP S.P.A., C.F. (OMISSIS), con sede in Pordenone, via Candiani n.

26, rapp.ta e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. Castellani Glauco del Foro di Pordenone e dall’avv.

Fiorilli Paolo del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Via

Cola di Rienzo n. 180 è elett. dom.ta;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia-Giulia, Sez.8 N. 4/08/2013 depositata il 15 gennaio 2013,

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Nocella Luigi.

Fatto

RITENUTO

Che:

ATAP S.p.A. impugnava innanzi alla CTP di Roma l’avviso di accertamento N. (OMISSIS) notificatole dall’Agenzia delle Entrate di Pordenone, con il quale questa, negando la detraibilità delle perdite cumulate nel periodo di moratoria fiscale L. n. 549 del 1995, ex art. 70, aveva rideterminato i redditi imponibili per l’esercizio 2007, richiedendo maggior IRES ed irrogando le connesse sanzioni.

L’adìta CTP con sentenza N. 24/02/2011 accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso impugnato; su appello della contribuente, la Sez.8 della CTR del Friuli Venezia-Giulia ha pronunciato la sentenza oggetto dell’odierno giudizio, con la quale ha integralmente confermato la sentenza appellata.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, asseritamente non notificata, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 15.07.2013, articolando unico motivo di censura.

L’ATAP ha notificato controricorso.

In data 18 marzo 2018 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegandovi comunicazione, da parte del Direttore Prov.le dell’Agenzia di Pordenone, della regolarità della definizione della lite pendente.

Con memoria del 27.05.2019 la ricorrente ha presentato analoga istanza, corredata di documentazione dimostrativa dell’avvenuto pagamento delle somme richieste per la definizione agevolata, evidenziando di non aver mai ricevuto dall’Agenzia notifica di un provvedimento di diniego della definizione.

Nell’udienza camerale del 10 luglio 2019, udita la relazione del Cons. Dott. Nocella Luigi, la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

L’Agenzia con l’unico motivo denunciava violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 84 e degli artt. 107 e 108 TFUE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con l’istanza presentata il 18 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate come rapp.ta in giudizio ha comunicato che la contribuente aveva proposto e successivamente definito istanza di condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.

Con istanza del 27 maggio 2019 la ricorrente, come rappresentata in giudizio, ha chiesto a sua volta declaratoria di estinzione del giudizio per l’annualità in contestazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, deducendo che “si è avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11 …” e di aver altresì effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, come provato dalle tre quietanze di pagamento prodotte.

Del resto l’Agenzia ha offerto, in allegato alla propria istanza, dichiarazione liberatoria circa la regolarità della definizione agevolata della lite pendente; sicchè sul piano processuale la presentazione di analoga istanza di estinzione della resistente Agenzia soddisfa tutti i requisiti per l’accoglimento della richiesta.

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite.

L’ormai risalente consapevolezza da parte dell’Agenzia dell’avvenuta definizione agevolata è motivo idoneo a giustificare, in difetto di difforme richiesta, l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11. Compensa le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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