Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33954 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 19/12/2019), n.33954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13954/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F. (OMISSIS)) presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

NADALINI TACCHI S.R.L., C.F. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS);

P.B. HOLDING S.R.L., C.F. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS),

rapp.te e difese, giusta procure speciali a margine del ricorso,

dagli Avv.ti Angelini Antonio del Foro di Trento e Napolitano

Francesco del Foro di Roma, elett. dom.te presso lo studio del

secondo in Roma, via Po n. 9;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Trentino, Sez. 2 N. 20/02/2013 depositata il 25 marzo 2013,

notificata il 29.03.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Nocella Luigi.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Nadalini Tacchi s.r.l. impugnava innanzi alla CTP di Trento l’avviso di accertamento N. T2., notificato dall’Agenzia delle Entrate di Trento, con il quale questa aveva accertato, previa contestazione della detraibilità pro rata dell’IVA relativa ad una serie di operazioni ritenute non occasionali, per l’esercizio 2005, maggiore IVA per Euro 358.912,00, nonchè maggiori IRES ed IRAP, chiedendo il relativo pagamento ed irrogando le connesse sanzioni.

L’adìta CTP pronunciava sentenza N. 12/02/2011, con la quale respingeva il ricorso; su appello della Società, la Sez. 2 della CTR del Trentino ha pronunciato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale ha integralmente riformato la sentenza appellata, annullando l’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato (anche alla P.B. Holding s.r.l. in qualità di coobbligata solidale per effetto di sopravvenuta scissione) a mezzo del servizio postale il 22.05.2013, articolando sei motivi di censura.

Le Società intimate hanno notificato controricorso in data 3.07.2013.

In data 16.11.2017 le ricorrenti, come rapp.te, hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla quale si è associata l’Avvocatura dello Stato con memoria del 26 giugno 2018, anch’essa corredata di documentazione.

Nell’udienza camerale del 10 luglio 2019, udita la relazione del Cons. Dott. Nocella Luigi, la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con la memoria presentata il 26 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate come rapp.ta in giudizio ha comunicato che il contribuente aveva proposto e successivamente definito istanza di condono ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017, allegando istanza di definizione agevolata e quietanze dei versamenti eseguiti secondo la quantificazione fattane dalla medesima Agenzia. Ha pertanto proposto istanza di estinzione del giudizio.

Detta istanza riscontra quella proposta il 16 novembre 2017 dalle controricorrenti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, “stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere”, alla quale era pure allegata documentazione relativa agli adempimenti della definizione agevolata.

Del resto le parti hanno offerto, in allegato alle rispettive istanze, prova documentale dell’avvenuta presentazione dell’istanza di adesione agevolata, delle comunicazioni da parte della competente Agenzia delle Entrate dell’avvenuta chiusura della definizione agevolata, nonchè degli importi pagati alle scadenze dovute.

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per cessazione della materia del contendere, in seguito definizione della lite.

L’ormai risalente consapevolezza da parte dell’Agenzia dell’avvenuta definizione agevolata è motivo idoneo a giustificare, in difetto di difforme richiesta, l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11. Compensa le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA