Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33953 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 19/12/2019), n.33953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20680 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

– ricorrente –

contro

Al-MA s.r.l. Packing and Packaging Machinery, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Restuccia Anna Maria,

elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria, n. 422, presso lo

studio dell’Avv. Savino Maria Teresa;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 114/44/2011, depositata in data 17

giugno 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

Che:

dalla esposizione in fatto della pronuncia censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Al-MA s.r.l. Packing and Packaging Machinery (di seguito Al-MA s.r.l.) un atto di contestazione di violazioni in materia di compensazione di imposta, avendo ritenuta non valida l’istanza di adesione al precedente processo verbale di constatazione in quanto il superamento del plafond disponibile per i crediti di imposta maturati nell’anno solare comportava un tardivo versamento, quindi una violazione formale, e non una violazione sostanziale consistente nell’omesso versamento; avverso il suddetto atto impositivo Al-MA s.r.l. aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como che lo aveva parzialmente accolto; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la compensazione effettuata dalla società contribuente oltre il limite del plafond disponibile per l’anno solare in cui i crediti erano maturati costituiva un inadempimento dell’obbligazione tributaria e, quindi, implicava il mancato pagamento del tributo, sicchè doveva essere qualificata come violazione sostanziale; tale interpretazione era sorretta anche dalla circostanza che, nello stesso processo verbale di constatazione, era esplicitata la facoltà per la società di presentare istanza di adesione; pertanto, trattandosi di violazione sostanziale, doveva trovare applicazione la previsione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura, cui ha resistito AI-MA s.r.l. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis;

in particolare, si evidenzia che la suddetta previsione richiede che possono formare oggetto di adesione i processi verbali contenenti la constatazione di violazioni sostanziali delle norme concernenti le imposte sui redditi o l’Iva, condizione non sussistente nella fattispecie, in quanto la irregolare compensazione oltre il limite del plafond disponibile, non comportando alcun recupero della base imponibile nè avendo dato luogo all’emissione di un accertamento parziale, è da assimilarsi ad un tardivo versamento, in quanto l’utilizzo di un credito esistente ma non ancora utilizzabile in compensazione si traduce in un utilizzo anticipato di somme di denaro che avrebbero dovuto rimanere, per un certo periodo, nella disponibilità dell’erario;

il motivo è infondato;

questa Corte (Cass. civ., 17 aprile 2019, n. 10708) ha precisato che in tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti (Cass., 26 ottobre 2012, n. 18369);

il principio in esame era stato affermato da questa Corte (Cass. civ., 24 aprile 2018, n. 10020; Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22430), che aveva precisato che lo sforamento del plafond ha comportato il mancato immediato versamento dell’IVA con riferimento agli acquisti inseriti nel plafond. Sicchè gli obblighi sostanziali – che la stessa sentenza Ecotrade, invocata dalla CTR, esige siano rispettati ai fini della detrazione – nella specie risultano violati, essendo stata alterata l’ordinaria sequenza della rivalsa e della detrazione, indefettibile nel sistema dell’IVA;

ne consegue che correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, l’irregolare compensazione dei crediti oltre il limite del plafond disponibile costituisse violazione sostanziale, con conseguente applicabilità della previsione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3;

in particolare, si evidenzia che l’art. 17, comma 3, cit., dispone che per le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non si applica la definizione agevolata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997 comma 2 e art. 16, comma 3, e, inoltre, in considerazione della disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra l’ipotesi in cui la contestazione e le relative sanzioni non sono state precedute dal processo verbale di constatazione (che non sarebbero agevolabili per esplicita previsione normativa) e quelle in cui la contestazione è preceduta dal processo verbale di constatazione che, secondo la pronuncia censurata, sarebbero agevolabili;

il motivo è infondato;

lo stesso, invero, non tiene conto della circostanza che, nella vicenda in esame, si è innestata la procedura di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, avendo la società contribuente proposto, a seguito della redazione del processo verbale di costatazione, istanza di adesione;

in ordine a tale profilo, la pronuncia censurata ha ritenuto che la stessa era stata validamente proposta dalla contribuente, ritenendo, quindi, applicabile la riduzione della misura della sanzione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis;

la questione prospettata con il presente motivo, quindi, è argomentata unicamente sulla interpretazione della previsione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, ma non tiene conto della prevalenza, in tema di determinazione della misura della sanzione da applicare, dello speciale regime previsto dalla disciplina di favore di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, in tema di adesione al processo verbale di constatazione;

ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 2.800,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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