Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33951 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/12/2019), n.33951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12258-14 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento de “(OMISSIS) srl”, rappresentata e difesa

dall’Avv. Amoruso Lorenzo con domicilio eletto in Roma via Cosseria

n. 2 presso lo studio Fais-Placidi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 70/15/13 depositata il 8 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Pandolfi Catello.

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR Puglia n. 70/15/13 depositata l’8.11.13.

La vicenda trae origine dal diniego, da parte del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, della istanza della società “(OMISSIS) s.r.l.”, di applicazione della disciplina delle società non operative, L. n. 724 del 1994, ex art. 30 per il 2006 e 2007.

Proposto, la società, ricorso alla CTP, la stessa lo dichiarava inammissibile. Il successivo appello veniva, invece, accolto, con la pronuncia impugnata in questa sede dall’Ufficio, con un unico motivo.

Sopravvenuta dichiarazione di fallimento, si costituiva la Curatela del Fallimento della suindicata società, con controricorso con cui eccepiva la decadenza della impugnazione per inutile decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c.. Inoltre, eccepiva: inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cassazione e del successivo giudizio; in subordine, nullità del gravame e del connesso giudizio di secondo grado nonchè inammissibilità per difetto di interesse ed infine, in estremo subordine, l’infondatezza nel merito del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

L’eccezione di inammissibilità appare fondata.

La sentenza impugnata è stata, infatti, depositata l’8 novembre 2013 ed il ricorso della contribuente alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari è stato proposto in data 19.10.2010.

Conseguentemente, il processo de quo è stato introdotto in data successiva al 4 luglio 2009 e quindi successivamente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 327 c.p.c., comma 1, di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha fissato in sei mesi, dalla pubblicazione della sentenza, il termine di decadenza per proporre (anche) il ricorso per cassazione.

Nel caso in esame, il ricorso per cassazione è stato notificato, al Fallimento della società (OMISSIS) r.l., in data 10/10/2014, quindi ben oltre il termine decadenziale suindicato.

Segue la condanna alle spese di legittimità della parte ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del “Fallimento” della società, delle spese di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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