Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33950 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/12/2019), n.33950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28493-13 R.G. proposto da:

C.R. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Picca Dante e

Chiapponi Vittorio con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe

Avezzana, n. 6, presso il loro studio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stati con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 136 del 27.02.13 depositata il 18.04.13

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dai Consigliere Pandolfi Catello.

Fatto

CONSIDERATO

C.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 136/22/13 depositata il 18.4.213.

Il ricorrente ha premesso di svolgere attività di promotore finanziario per conto della Banca Fideuram e che in tale veste aveva ricevuto la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l’anno d’imposta 2006. Aveva pertanto chiesto, senza esito, all’Amministrazione lo sgravio della cartella stessa sul presupposto di svolgere la sua attività senza essere dotato di autonoma organizzazione. Anche i successivi ricorsi alle commissioni territoriali non trovavano accoglimento.

Il ricorrente ha basato il suo ricorso in sede di legittimità su due motivi.

Con il primo deduce, in relazione all’art. 630 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1742 e segg. e art. 2195 c.c. nonchè degli artt. 2,3,8 e 27 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 36 e dell’art. 113 c.c..

Con il secondo lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate che si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RILEVATO

La CTR ha rigettato l’appello in base alla circostanza che il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta avesse detratto Euro 17.000,00 per spese di lavoro dipendente ed assimilato e per lavoro autonomo ed Euro 6.264,00 per quote di ammortamento / traendone prova dell’esistenza di autonoma organizzazione, costituente presupposto dell’imposta in questione. L’assunto è errato dal momento che la giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce, ha più volte affermato che “l’attività di agente di commercio (ma parimenti può ritenersi per la figura del promotore finanziario) è soggetta ad IRAP solo ove ricorra il requisito della autonoma organizzazione, la cui sussistenza non può peraltro essere desunta dal valore assoluto dei compensi e dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale” (Sez.5-Ord.n. 27898 del

31/10/2018). Cfr. SU/12111/09; Sez. 5/8120/12; Sez. 6/28640/17.

In particolare, per le spese per collaborazione è necessario appurarne durata e natura (in quanto non integrano il presupposto dell’imposta forme di collaborazione altrui che abbiano carattere non continuativo o meramente esecutivo non suscettibile di accrescere la produttività dell’attività svolta. (in tal senso ex multis Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21679 del 26/10/2016).

Nel caso in esame il giudice del merito ha quindi errato nel ritenere applicabile l’imposta quale conseguenza automatica dell’indicazione, nella dichiarazione dei redditi 2006, di costi per lavoro dipendente e quote di ammortamento, senza verificare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, che, per i suoi contenuti, ecceda, secondo id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale.

Il secondo motivo è da ritenersi assorbito venuto meno l’interesse ad esaminarlo.

Ne discende l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame della controversia in base ai suindicati principi ed anche per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ii secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per riesame della controversia in base ai principi enunciati ed anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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