Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3395 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3395 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.14083-2017 R.G. proposto da:
CINQUEPALMI LORENZO, C:RIMI NATO, elettivamente
domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocatoLORENZO

CINQUEPALMI, FRANCESCO VERSACI, FELICE C.
BESOSTRI;

– ricorrenti contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO
DELL’INTERNO;

– intimati per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di BRESCIA, depositata 11 09/05/2017; Ci Cr – –

Ag237,3bié-

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS che ha chiesto

competenza per territorio del tribunale di Brescia, di ordinare la
prosecuzione del giudizio dinanzi al medesimo Tribunale, fissando alle
parti il termine per la riassunzione.

Ric. 2017 n. 14083 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, accertata la

C
R.G.n. 14083/2017
Ordinanza
Rilevato che:
Con ordinanza depositata il 9/5/2017, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la
propria incompetenza, competente essendo il Tribunale di Roma a conoscere

accertamento e declaratoria del diritto di esercitare il diritto di voto come
garantito costituzionalmente e dall’art.3 del Protocollo n.1 della CEDU,
soggetto a grave pregiudizio a ragione delle leggi n. 52/2015 e 270/2005. In
particolare, dopo la sentenza della Corte cost.35/2017, i ricorrenti hanno
rinunciato alle questioni di costituzionalità di cui ai motivi dal secondo al
tredicesimo, insistendo solo sui motivi primo e quattordicesimo.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Avvocatura dello
Stato, ritenendo che nel caso non è possibile il ricorso ai criteri di cui all’art.25,
seconda parte, cod.proc.civ., atteso che i ricorrenti hanno chiesto
l’accertamento della pienezza costituzionale del proprio diritto di voto
pregiudicato dall’applicazione delle leggi elettorali, azione non riconducibile ad
alcun diritto di obbligazione, da cui il riferimento al criterio generale di cui
all’art.19 cod.proc.civ., e quindi la competenza del Tribunale di Roma, sede e
della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Interno.
Hanno proposto ricorso per regolamento di competenza l’avv.Cinquepalmi ed il
sen.Vito Crimi, ritualmente notificato alle altre parti, che non hanno svolto
difese.
Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato che:

della domanda dei ricorrenti sen.Vito Crimi ed avv. Cinquepalmi Lorenzo, di

Al fine di correttamente inquadrare la questione di competenza, sollevata col
regolamento ex artt. 42 e 47 cod. proc – . civ., occorre valutare le domande
avanzate nel giudizio di merito.
A seguito della pronuncia della Corte cost. 35/2017, l’avv.Cinquepalmi e l’on.
Vito Crimi, con l'”atto motivato di rinuncia ad eccezioni di costituzionalità”

tredicesimo, per insistere solo sui motivi primo (“error in procedendo
Violazione dell’art.72, c.1 e 4 Cost. e del regolamento parlamentare Camera
per legge in materia elettorale e costituzionale. Illegittimità della procedura di
approvazione) e quattordicesimo (“Le soglie di accesso al Senato- Illegittimità
costituzionale degli artt.16 e 17 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n.533, come
modificati dall’art.4 settimo e ottavo comma della legge n. 270 del 21 dicembre
2005, per violazione degli artt.1, 3, 48, 49 Cost.”), e chiedere che il Giudice
adito, previa trasmissione alla Corte costituzionale delle questioni di
costituzionalità, accerti e dichiari il diritto dei ricorrenti ad esercitare il diritto di
voto in modo conforme a Costituzione.
Ora, come nel giudizio definito da questa Corte con la sentenza 8878/2014, i
ricorrenti hanno agito quali cittadini elettori, lamentando la lesione, a ragione
dei profili di incostituzionalità fatti valere, del diritto di voto personale, eguale,
libero e diretto, secondo il paradigma Costituzionale, diritto inviolabile e
permanente del cittadino, che deve poterlo esercitare, quando a ciò chiamato,
in modo conforme a Costituzione.
Ne consegue che la posizione soggettiva fatta valere deve essere valutata non
nella sua astrattezza, ma necessariamente correlata all’esercizio, e l’effettività
della tutela richiama necessariamente i profili della tempestività e

hanno rinunciato alle eccezioni di costituzionalità, di cui ai motivi dal secondo al

dell’accessibilità,nel rispetto dell’art.25 Cost. e dell’art.6 CEDU.
La controversia, siccome appunto avente ad oggetto l’esercizio del diritto di
voto, deve ritenersi radicata nel luogo ove si esercita il diritto, ovvero nel
comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti i ricorrenti,
spostandosi se del caso la competenza ai sensi del primo comma dell’art.25

Non può infatti concordarsi con quanto ritenuto dal Giudice del merito
nell’ordinanza impugnata, per i rilievi, ampiamente condivisibili, avanzati dal
RG. nelle sue conclusioni, dato che il richiamo all’art.19 cod. proc.civ., vista la
chiara inapplicabilità dell’art.25, seconda parte, si pone in palese contrasto con
la specifica previsione del foro erariale, che ha regole sue proprie ed è stato
previsto dal r.d. 1611/1933, dalle leggi 260/1958 e 103/1979 e successive
modificazioni, per evitare il radicamento presso il tribunale di Roma della gran
parte delle controversie in cui è convenuto lo Stato e nelle quali non si
controverte in materia di rapporti obbligatori.
Infine, non è pertinente il richiamo alla pronuncia 13255/2011, dato che in
detta fattispecie, diversamente che nel caso di cui si tratta, la parte aveva
proposto domanda volta ad ottenere l’adempimento da parte dello Stato
italiano dell’obbligo del risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da
parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76.
In accoglimento del ricorso, va pertanto ritenuta la competenza del Tribunale di
Brescia, avanti, al quale va rimessa la causa, ed a cui si rimette anche la
decisione sulle spese del presente regolamento. •
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza territoriale del

cod.proc.civ.

Tribunale di Brescia, avanti al quale rimette la causa, anche per le spese del
presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 14/11/2017

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