Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3395 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6553-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA

CORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3576/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.G., bracciante agricola, impugnava davanti al Tribunale di Salerno il provvedimento col quale l’Inps chiedeva la restituzione dei contributi percepiti per il quinquennio 2000-2004, in mancanza d’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

il Tribunale di Salerno, dopo aver riunito le cause aventi ad oggetto l’indebito relativo agli anni 2003 e 2004, proposte dalla difesa della G. in periodi diversi (n. 9392/2012 e n. 7997/2012), accoglieva la domanda con riferimento ai soli contributi dell’anno 2003;

il difensore della ricorrente, preso atto che nel dispositivo nulla veniva statuito in merito ai contributi del 2004, faceva istanza di fissazione di nuova udienza di discussione e, appellandosi all’autonomia dei due procedimenti riuniti, richiedeva al giudice del merito di prelevare e separare il fascicolo n. 9392/2012 relativo ai contributi del 2004;

fissata la nuova udienza, il giudizio proseguiva dinanzi al Presidente del Tribunale, nel frattempo subentrato nella trattazione del procedimento, il quale dichiarava inammissibile la domanda della ricorrente, sul presupposto che la definizione dei giudizi riuniti non consentisse nessuna separazione del fascicolo contenente la domanda relativa all’indebito contributivo del 2004 e che il giudizio di primo grado non potesse essere fatto “rivivere” al di fuori di quanto già deciso;

il Tribunale affermava che, per far valere il vizio di omessa pronuncia, la parte avrebbe dovuto riproporre la domanda in un nuovo giudizio ovvero, in via alternativa, impugnare la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 55 del 21.1.2019, dichiarava con ordinanza l’inammissibilità dell’appello relativamente alla domanda concernente i contributi richiesti per l’anno 2004, ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta nel merito;

G.G., ai sensi dell’art. 111 Cost., domanda la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3576 dell’8.1.2018, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 55 del 21.1.2019, ed in base ai medesimi motivi proposti in appello, sul presupposto che quest’ultima mancherebbe del requisito della definitività necessario per essere ricorribile in cassazione;

la ricorrente affida le proprie ragioni a un unico motivo di ricorso, illustrato da successiva memoria;

l’Inps deposita tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115-116, 274,339-342 e 115 c.p.c.”;

parte ricorrente sostiene che l’autonomia dei giudizi riuniti ne lascerebbe integra l’identità, sicchè ciascuna pronuncia sarebbe impugnabile dalla parte soccombente attraverso singole azioni; pertanto, la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolverebbe in altrettante pronunzie quante sono le cause decise e ciascuna pronunzia sarebbe soggetta al proprio regime di impugnazione;

il motivo non merita accoglimento;

esso è incentrato sulla prospettazione per la quale la riunione delle cause, lasciando inalterata l’autonomia dei giudizi, farebbe sì che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non abbiano a ripercuotersi sull’altro processo sol per effetto della riunione;

il motivo non si rivela idoneo a contrastare la ratio decidendi espressa nella sentenza del Tribunale e nell’ordinanza della Corte d’appello di Salerno;

i due provvedimenti, accertata l’omessa pronuncia su una delle domande di cui ai giudizi riuniti, segnatamente quella di cui al ricorso iscritto al n. 9392 del 2012, avente ad oggetto l’indebito del 2004, hanno affrontato funditus il tema delle conseguenze derivanti da tale condizione processuale, indicando soluzioni coerenti ai principi di diritto affermati da questa Corte;

la consolidata giurisprudenza di legittimità ha deciso che in caso di omessa pronuncia su un punto della domanda, ai fini della specificità del motivo di gravame, l’appellante non deve fare altro che reiterare la richiesta non esaminata in prime cure, stante l’assenza di qualsivoglia motivazione sulla quale costruire la doglianza; tale soluzione, che consente al giudice di appello di decidere sulla domanda non considerata in primo grado, risponde anche ad esigenze di economia e concentrazione processuale, atteso che, ove venga invece dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, la parte conserva inalterata la facoltà di riproporre la domanda dichiarata inammissibile in un separato giudizio;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in presenza della dichiarazione, sottoscritta dalla parte, di esenzione per motivi reddituali ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

quanto al contributo unificato, l’ammissione al gratuito patrocinio non è di ostacolo alla declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), se ed in quanto dovuto, considerato che l’attestazione del giudice dell’impugnazione ha la funzione meramente ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere “processuale” attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Sez. Un. 4315 del 2020; Cass. n. 27450 del 2020; Cass. n. 9660 del 2019; Cass. n. 27867 del 2019; Cass. n. 23830 del 2015).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA