Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3395 del 08/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017), n. 3395
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21826-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS),
presso lo studio dell’avvocato MARA CURTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURIZIO MICULAN giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile
della U.O. Contenzioso Esattoriale Friuli Venezia Giulia,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINO FERRO giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 491/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
emessa il 22/07/2015 e depositata il 10/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 10 agosto 2015, ha rigettato il reclamo della (OMISSIS) avverso la sentenza che aveva dichiarato il proprio fallimento in ragione dello stato di insolvenza desunto dall’impossibilità di adempiere ad un ingente debito nei confronti del Fisco. La Corte ha rigettato le doglianze concernenti la legittimazione di Equitalia, quale concessionario, a proporre la domanda di fallimento e la sussistenza del credito erariale iscritto a ruolo.
Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; Equitalia si è difesa con controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in ordine all’affermata legittimazione di Equitalia sul presupposto della titolarità di un credito la cui esistenza sarebbe da escludere, avendo il giudice tributario sospeso l’esecutività dell’atto impositivo.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge per avere tratto elementi di prova dalla sentenza penale di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, assumendosi l’infondatezza della contestazione all’amministratore (di entrambe le società) di avere riversato l’intero patrimonio aziendale di altra società (già fallita) nella (OMISSIS) al fine si sottrarre la prima al pagamento dei debiti tributari.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione di consolidati principi di diritto.
In primo luogo, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass., sez. un., n. 1521/2013; n. 11421/2014). Tale accertamento è stato adeguatamente compiuto nella sentenza impugnata con argomentazioni, relative alla probabile esistenza del credito erariale, non scalfite dall’argomento contrario che fa leva sulla sospensione dell’esecutività delle cartelle di pagamento disposta in via interinale dal giudice tributario.
In secondo luogo, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere la rilevanza come indiscutibile elemento di prova (Cass n. 24587/2010, n. 26263/2011).
Le parti non hanno presentato memorie.
Il Collegio condivide la predetta relazione.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3700,00, di cui Euro 3500,00 per compensi.
Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento dell’ulteriore contributo dovuto per legge.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017