Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33948 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/12/2019), n.33948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25288-13 R.G. proposto da:

Circolo ARCI La Locomotiva rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Pucillo Raimondo e Chiaro Elisa con domicilio eletto in Monza, viale

Romagna n. 36 presso il loro studio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 43/11/13 depositata il 12 marzo 2013

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Pandolfi Catello.

Fatto

RILEVATO

Il circolo ARCI “La Locomotiva” con sede in Monza ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 43/11/13 depositata il 12.03.2013.

La vicenda trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva contestato maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2004.

L’avviso di accertamento veniva opposto e la CTP di Milano che accoglieva solo parzialmente il ricorso. L’appello del contribuente a tale decisione veniva respinto dalla Commissione regionale.

Ii ricorso è basato su due motivi.

Con il primo l’Associazione ricorrente lamenta insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; con il secondo censura violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 148 e 149. Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

L’Ufficio ha contestato che l’esercizio bar gestito dal Circolo configurasse attività commerciale.

L’Associazione ricorrente sostiene, invece, che, in considerazione del gran numero di soci (oltre 900), il bar costituisse un servizio, ad esclusivo beneficio degli stessi, strumentale alla sua attività istituzionale caratterizzata da frequenti riunioni per attività culturali e ricreative statutariamente previste. Ii primo motivo, relativo alla carente motivazione della pronuncia impugnata, non trova riscontro nel testo della stessa, posto che il giudice regionale ha anzi enunciato in modo analitico le circostanze su cui ha fondato la sua decisione. Rispetto alla puntualità della sentenza, il motivo è formulato senza alcuno specifico riferimento alle singole e molteplici circostanze esposte nella decisione poste a suo fondamento. La censura, pertanto, per la sua genericità è da ritenersi inammissibile e volto, in sostanza, ad introdurre un riesame delle circostanze di fatto riservate alla valutazione del giudice di merito. Il secondo motivo è infondato.

Il Circolo, come detto, assume che la somministrazione di bevande e generi di caffetteria fosse riservata ai soci.

Per contro, la Commissione regionale ha evidenziato come dall’accertamento fosse emerso che il servizio fruibile da chiunque lo richiedesse anche se non socio. E la giurisprudenza di questa Corte ha pú volte chiarito che “l’attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo piò essere qualificata come “non commerciale”, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4) e di quella sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, oggi trasfuso nell’art. 148 dello stesso decreto) solo se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati. (Sez. 5 – Ordinanza n. 15474 del 13/06/2018). Nel caso in esame non risulta provata nè la strumentalità del servizio ai fini strumentali, rèresclusivitàdella fruizione agli associati.

A tale ultimo riguardo è anche da ricordare che “in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Sez. 5, Sentenza n. 21406 del 30/11/2012; nonctè Ord. n. 23228 del 2017).

Nel caso di specie, incombeva pertanto, al Circolo dare prova, anche in ragione del gran numero dei soci assiduamente frquentanti, di aver adottato formalità idonee ad individuarli ed escludere gli estranei dalla fruizione dei servizi riservati ai primi.

Il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna II Circolo ARCI ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre..eite eRle spese prenotate a dedito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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