Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33947 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/12/2019), n.33947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16677-13 R.G. proposto da:

P.A. rappresentata e difesa dall’Avv.to Fenizia Ernesto con

domicilio eletto in Roma, via Buccari n. 3 presso lo studio

dell’avv. Acone Maria Teresa;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sezione di Salerno n. 33B/04/12 depositata il 16 maggio

2012

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Pandolfi Catello.

Fatto

RILEVATO

P.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale delle Entrate della Campania sezione di Salerno, n. 3B/04/12 depositata il 16/05/2012.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, che contestava alla ricorrente un maggior reddito imponibile di Euro 275.650,00 per effetto della vendita di un terreno edificabile al valore dichiarato di Euro 464.811,00. A fronte del quale l’Amministrazione indicava, invece, un valore di Euro 758.700,00 pari a quello accertato dall’ufficio del Registro, ascrivendo la differenza come maggiore imponibile.

La parte deduce che la pretesa impositiva di maggiori imposte sul reddito e sanzioni non potesse essere basata automaticamente sul valore posto a base dell’imposta di registro, anche in ragione del fatto che ella avesse, in opposizione all’avviso accertamento in parola, presentato all’Ufficio una perizia giurata, peraltro antecedente alla vendita, sul reale valore del suolo ceduto, indicato dai tecnico incaricato in Euro 469.000,00.

In fase di opposizione all’avviso di accertamento, i giudici di merito avevano respinto i ricorsi in entrambi i gradi.

Ricorre il contribuente in questa sede deducendo due motivi.

Con ii primo, lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c per erronea valutazione delle prove; con il secondo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si duole dell’omessa motivazione su un fatto decisivo quali gli elementi emersi dalla richiamata perizia di stima.

L’Agenzia si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

I motivi di appello appaiono fondati.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di imposte sui redditi la norma di interpretazione autentica, di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecario o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (Sez.5-sentenza n. 12131 del 08/05/2019).

La sentenza impugnata non è conforme a tale principio, avendo assunto, a motivo del rigetto del gravame, la sola circostanza che l’Ufficio avesse quantificato la plusvalenza in questione “facendo riferimento al valore definitosi per l’imposta di registro e ciò presumendo una corrispondenza tra tale valore ed il prezzo percepito per detta cessione …”.

La determinazione del giudice regionale è in contrasto con quanto, con efficacacia retroattiva, ha chiarito la citata norma interpretativa di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, non risultando, che l’Ufficio avesse individuato, oltre alla citata “presunzione”, ulteriori indizi a supporto del maggior accertamento rispetto a quello dichiarato.

Nè la sentenza ha fatto alcun cenno alla produzione della perizia giurata e alle ragioni per cui erano da ritenersi inidonei o non condivisibili gli elementi e i parametri da essa considerati.

Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione regionale della Campania-sezione di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia alla luce dei principi indicati, nonchè per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale per fa Campania-sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA