Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3394 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3394 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 24585-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SAROLDI ALBERTO, SAROLDI ANDREA, SAROLDI
GIANCARLO, SAROLDI MARCO, SAROLDI PIERLUIGI;

intimati

avverso la sentenza n. 105/6/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 16.6.2010, depositata il 07/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Data pubblicazione: 13/02/2014

o

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Classamento catastale

1. L’Agenzia del territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria 105/06/10
del 7 ottobre 2010 che rigettava l’appello
dell’Ufficio, affermando
l’illegittimità dell’atto con cui il bene di proprietà dei contribuenti era
stato (disattendendo le indicazioni contenute nella DOFCA presentata a seguito di lavori di
ristrutturazione) qualificato come A2 (civile abitazione) anzicchè come A4 (abitazione
popolare)
2.1 contribuenti si sono costituiti in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Si ritiene che l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il
classamento di un fabbricato debba contenere una adeguata – ancorchè sommaria- motivazione;
che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.
Ciò è tanto più evidente ove si considerino le incertezze proprie del sistema catastale italiano che
si riflettono sull’atto (classamento) con cui l’amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare
in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”.
Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a
prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di
tali gruppi, categorie e classi all’Ufficio tecnico erariale (art. 9 D. P. R. 1′ dicembre 1949, n.1142)
L’ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel
tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione II
del 24 maggio 1942). Ed alla circolare n. 5 del 1992.
Dunque l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve
anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la
Dofca viene disattesa.
Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che tali elementi facevano difetto; e che l’Ufficio
non ha neppure in sede contenziosa fornito elementi per una corretta valutazione della sua pretesa.
La Avvocatura ha depositato atto di rinuncia “stante l’avvenuta composizione del contrasto
giurisprudenziale”. La recente formazione di tale indirizzo giurisprudenziale giustifica la
compensazione delle spese.
Pqm
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa fra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 29 gennaio 2014
Il presid te e relatore
Depestatò in -Cancelleritt
Scala
Roma:

1 3 FEB, 2014

Reg. Gen. 24585/2011
RICORRENTE: AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE
INTIMATO: Alberto, Andrea, Giancarlo,Marco e Pierluigi Saroldi

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