Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3394 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3394 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 2555-2017 proposto da:
ORDINANZA PI :,R CORREZIONI:, DI 1:,RRORI’,
SCOIATTOLO NERO S.R.L.
P.101 129110662, in persona del curatore fallimentare, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIETRO OTTOBONI n.37, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO SERAFINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO SANIBI’,NI:,D1′,TTO;

– ricorrente contro
COMUNI’, CANIPO DI

GIOVE, 1-3ANCA. POPOI „ARI:, DI

LANCIANO E SULAIONA S.P.A.;

– intimati –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 17948/2016 della CORTE SUPREMI DI
CASSAZIONI, depositata il 13/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA NIARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2017 n. 02555 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

R.G.n.2555/2017

Ordinanza

Rilevato che:
Con sentenza depositata il 13 settembre 2016, il S.C. ha respinto il primo
motivo del ricorso proposto dal Comune di Campo di Giove, assorbiti i motivi
dal secondo al quinto e accolto il sesto motivo, relativo alla condanna alle
spese del giudizio di merito a favore del Fallimento, ha quindi deciso sulle
spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza

Fallimento alle spese, liquidate per ciascuno dei contro ricorrenti in euro …».
Ricorre per la correzione di errore materiale il Fallimento.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Considerato che:
E’ di chiara evidenza l’errore materiale di cui si duole il Fallimento, nel raffronto
tra la parte motiva, che ha giustificato la condanna alle spese in considerazione
della soccombenza prevalente riferita al Comune, ed ha invece nel dispositivo
condannato il Fallimento; e la mera svista si coglie anche nella disposizione
della condanna a favore dei «controricorrenti», tra cui il Fallimento, indicato per
evidente errore materiale come soggetto condannato.
Si tratta pertanto di vero e proprio errore materiale,

rilevabile

immediatamente, senza alcuna incidenza sul contenuto sostanziale della
decisione.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; dispone la correzione della pronuncia di questa
Corte n.17948/2016 di cui si tratta, nel senso che nel dispositivo debba
leggersi «Condanna il Comune alle spese del presente giudizio…», in luogo di
«Condanna il Fallimento alle spese del presente giudizio…».
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma
1 quater del d.P.R. n.115 del 2002.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017

prevalente del Comune (pagina 6), disponendo in dispositivo « Condanna il

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