Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3394 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5067-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STEFANO

LONGANESI 9, presso lo studio dell’avvocato CARMELO RUSSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NAZZARENO RUBINO;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA

SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1278/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, a conferma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dichiarando prescritti i crediti per contributi previdenziali contestati dall’Inps a F.R. e indicati in due cartelle esattoriali notificate il (OMISSIS) e il (OMISSIS), seguite da iscrizione ipotecaria notificata il (OMISSIS), contro cui la F. aveva proposto opposizione;

la Corte territoriale ha ritenuto che nel lasso di tempo intercorso fra la notifica delle due cartelle e l’iscrizione ipotecaria, l’ente della riscossione non aveva svolto nessuna attività idonea ad interrompere la prescrizione;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo;

F.R. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

l’Inps ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità proposte dai controricorrenti;

con la prima eccezione, la difesa di F.R. ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione per il mancato rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., in quanto, tra l’emissione della sentenza d’appello mediante integrale lettura in esito alla camera di consiglio del 5.7.2018 e la notifica del ricorso per cassazione in data 30.1.2019, sarebbero trascorsi più di sei mesi;

l’eccezione non merita accoglimento;

in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 429 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008 – applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all’udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicchè, in analogia con lo schema dell’art. 281-sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dall’avvenuta comunicazione del deposito come attestata dal cancelliere (Cass. n. 13617 del 2017);

nel caso in esame, contrariamente a quanto assume la controricorrente, dalla lettura della sentenza emergono elementi dai quali si desume che non vi è stata contestuale lettura in udienza del dispositivo e della motivazione: è significativa la diversità di date tra l’udienza di discussione, che si è svolta in data 5 luglio 2018, e la data di deposito in cancelleria della sentenza, come attestata dal cancelliere il 9 agosto 2018, la quale esclude che vi sia stata lettura integrale della sentenza in udienza;

ne consegue la tempestività dell’impugnazione;

la seconda eccezione, proposta da entrambi gli odierni controricorrenti, denuncia la nullità del mandato conferito all’Agenzia delle Entrate – Riscossione ad un avvocato del libero foro, nonchè l’omessa allegazione in ricorso della fonte del potere di rappresentanza in capo allo stesso;

l’eccezione non merita accoglimento, essendo, la questione prospettata, superata con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, la quale, nel ricostruire il sistema della rappresentanza e difesa della “nuova” Agenzia delle Entrate Riscossione, ha affermato il principio secondo cui in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale, l’ente può avvalersi anche di Avvocati del libero foro;

con la terza eccezione, la sola difesa di F.R. contesta l’assenza di procura speciale da parte del difensore dell’Agenzia delle Entrate avv. Fabio Rovito, rilevando l’incertezza sulla titolarità in capo allo stesso – al momento della proposizione del ricorso per cassazione – del potere di rappresentare l’ente;

anche questa terza eccezione non può essere accolta perchè la procura, allegata al ricorso, è specifica nell’espresso riferimento alla sentenza d’appello da impugnare per cassazione;

venendo ora all’esame dell’unico motivo di ricorso, esso deduce “Violazione dell’art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2948 e 2953 c.c.”, proponendo argomentazioni dirette a sostenere l’inapplicabilità al caso in esame del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 2016, in particolare, circa l’effetto novativo del credito iscritto a ruolo;

il motivo è inammissibile perchè non aggiunge nessun elemento valido per indurre a discostarsi dai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra richiamata;

la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, secondo il quale “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 2018) e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuito al ruolo” (Cass. n. 14301 del 2009);

da ultimo, il Collegio rigetta l’istanza, proposta da F.R., di condanna aggravata della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, rilevando l’assenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione richiamata (cfr., per tutte, Cass. n. 20018 del 2020);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.000 a titolo di compensi professionali in favore di F.R. e in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.000 a titolo di compensi professionali in favore dell’Inps, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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