Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3394 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. I, 11/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ORIENTE SOC.COOP. A R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

LUCIO APULEIO 11, presso l’avvocato NERVEGNA ALESSIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati PERELLI FERDINANDO, PERELLI ALBERTO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso l’avvocato BUONAFEDE

ACHILLE, rappresentato e difeso dall’avvocato BOTTARI MARIA GRAZIA,

giusta procura a margine del ricorso;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 254/2004 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PERELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. Coop. a r.l. Oriente agiva in giudizio avanti al Tribunale di Catanzaro nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici e dell’ing. P.R., titolare della omonima impresa, per ottenere il risarcimento dei danni patiti per l’occupazione di un terreno di proprieta’ sito in Palmi,occupazione finalizzata alla realizzazione di un’opera pubblica, e divenuta illegittima perche’ non convertitasi in espropriazione nei termini di legge.

I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione passiva e chiedevano il rigetto della domanda; il P. eccepiva anche l’intervenuta prescrizione.

Il Tribunale di Catanzaro dichiarava la propria incompetenza, per essere territorialmente competente il Tribunale di Reggio Calabria, avanti al quale la societa’ attrice provvedeva alla regolare riassunzione.

Con sentenza del 29/11/2001, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento a favore dell’attrice di L. 82.212.038, oltre rivalutazione ed interessi, per il risarcimento dei danni per l’irreversibile trasformazione del terreno interessato alla realizzazione dell’opera pubblica, nonche’ di L. 7.473.821, oltre interessi, a titolo di indennita’ di occupazione legittima, e di L. 7.567.010, a titolo di indennizzo da occupazione illegittima, per il periodo dal 16/5/82 al 13/7/84, oltre rivalutazione ed interessi, nonche’ al rimborso delle spese di lite ed al pagamento delle CTU espletate in corso di giudizio.

Proponeva appello il P., reiterando l’eccezione di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva,rilevando l’incompetenza per materia del Tribunale in ordine alla domanda di indennita’ per occupazione legittima e nel merito, si doleva del riconoscimento da parte del Tribunale della rivalutazione e degli interessi sulle somme depositate il 26/4/1991 e determinate dalla Commissione Provinciale Espropri in L. 14.934.000 per l’indennita’ di espropriazione, ed in L. 8.171.885 per l’occupazione temporanea.

Gli appellati si costituivano e proponevano appello incidentale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,gia’ Ministero dei Lavori Pubblici, chiedeva l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione riproposta; dall’appellante e insisteva nell’eccezione di difetto di legittimazione passiva; la Cooperativa si doleva della decisione in punto spese per violazione dei minimi tabellari.

La corte d’appello, con sentenza depositata il 13/12/2004, accoglieva il primo motivo dell’appello principale e, in riforma della sentenza, dichiarava prescritto nei confronti dei convenuti in 1^ grado il diritto al risarcimento dei danni, con assorbimento degli altri motivi dell’appello principale ed incidentale, rilevando quanto segue: il P. aveva sollevato l’eccezione di prescrizione gia’ in sede di costituzione avanti al Tribunale di Catanzaro, ma non l’aveva specificamente riproposta in sede di riassunzione ne’ illustrata in sede di comparsa conclusionale, proponendo peraltro eccezione di improcedibilita’, invero confliggente con la prescrizione; anche ove non proposta in 1^ grado, il P. avrebbe potuto ugualmente sollevare l’eccezione in oggetto in appello, ex art. 345 c.p.c., nel testo antecedente alla riforma della L. n. 353 del 1990; l’eccezione era fondata, atteso che il dies a quo decorre dalla data della irreversibile trasformazione o, se realizzata l’opera pubblica prima dello scadere del termine dell’occupazione legittima, da detto termine, e nel caso l’effetto estintivo – acquisitivo non si era verificato il 14/7/84, con l’ultimazione dell’opera, come ritenuto dal 1^ Tribunale, ma quanto meno dalla data di sospensione dei lavori del 19/7/1982, atteso che documentalmente risultava che a tale data l’opera pubblica era in fase avanzatissima, tanto che alla ripresa del 5/3/84 erano stati sufficienti quattro mesi per l’ultimazione, da cui la prescrizione alla data della notifica della citazione; l’eccezione andava accolta anche nei confronti del Ministero, il cui appello incidentale era da ritenersi ammissibile, ex art. 334 c.p.c., come contraddittore necessario.

Propone ricorso per cassazione la soc. Coop. Oriente, sulla base di due motivi; resistono il P. ed il Ministero, che hanno depositato controricorso. Il P. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il 1^ motivo, la soc. Coop. a r.l. Oriente denuncia la violazione dell’art. 332 c.p.c. in relazione agli artt. 333 e 334 c.p.c., per non avere la corte territoriale dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello del Ministero: la sentenza di 1^ grado era stata notificata all’Avvocatura il 25/5/01 e la comparsa con appello incidentale era stata depositata l’8/10/2001, e nel caso non si trattava di causa inscindibile ne’ vi era dipendenza reciproca delle domande proposte contro il Ministero e la cooperativa.

1.2.- Con il 2^ motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2497 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte d’appello “scavalcato” la questione dell’onere della prova, basandosi su presunzione, ne’ la parte eccipiente aveva dedotto prove sicche’ era del tutto arbitrario ritenere che vi fosse l’impossibilita’ di restituzione del bene al privato alla data ritenuta dalla corte territoriale.

2.1.- Il I motivo deve ritenersi infondato.

Va resa applicazione dell’orientamento come da ultimo esposto nella sentenza n. 12714 del 2010, che ha provveduto alla ricostruzione complessiva della giurisprudenza in materia, nei seguenti termini: “A lungo, si e’ sostenuto che l’impugnazione tardiva fosse ammissibile solo se diretta centro il medesimo capo della sentenza oggetto dalla impugnazione principale o su un capo con questa collegato da vincolo di dipendenza o connessione. Successivamente, e’ stato affermato il principio secondo il quale le parti contro le quali e’ proposta la impugnazione, o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, possono proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza (Cass. S.U. 7 novembre 1989 n. 4640 e 5 marzo 1991 n. 2331).

Per quanto riguarda, poi, la individuazione dei soggetti contro i quali lo stesso puo’ essere proposto, doveva ritenersi consolidato l’indirizzo secondo il quale la l impugnazione incidentale tardiva poteva essere rivolta solo contro la parte che abbia proposto la impugnazione principale e non contro una parte diversa. Tale principio era affermato, tuttavia, solo nell’ambito delle cause scindibili.

Ogni contrasto di giurisprudenza puo’ ritenersi ora risolto, a seguito della recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato che: “Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva e’ sempre ammissibile, a tutela della reale utilita’ della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, e’ ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale” (Cass. S.U. 27 novembre 2007 n. 24627).

Anche prima di questa decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, ed a parziale mitigazione dell’orientamento restrittivo segnalato, era emerso un consistente orientamento che ammetteva la impugnazione incidentale tardiva nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti, anche contro soggetti diversi dalla parte che aveva proposto la impugnazione principale.

In questo senso, si erano espresse gia’ Cass. 12 luglio 2004 n. 12826 e 16 novembre 2006 n. 24372. Con piu’ diretto riferimento al caso di specie (nel quale si discute delle rispettive responsabilita’ di Fondiaria Sai e del Condominio nella causazione dei danni denunciati dalla conduttrice, in ordine ad entrambi gli episodi di rottura del tratto fognario), si richiamano alcune decisioni di questa Corte che gia’ ammettevano – prima ancora di Cass. S.U. 24627 del 2007 – la impugnazione incidentale tardiva contro qualsiasi parte della sentenza e contro qualsiasi soggetto. In particolare, si era precisato che: “qualora una domande: sia proposta nei confronti di due soggetti, e tra gli stessi insorga contestazione circa la individuazione dell’unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause – la decisione di ciascuna di esse comportando anche quella dell’altra – che da luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione della individuazione dell’obbligato. In tal caso, infatti, trattandosi di cause inscindibili, la parte contro la quale sia stata proposta la impugnazione principale e’ legittimata, a sua volta, a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche se diretta contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale” (Cass. 5 febbraio 2000 n. 1294).

Ed ancora: “Tutte le volte che viene prospettata una responsabilita’ alternativa e nel caso di obbligazioni solidali interdipendenti, pur se derivanti da titoli diversi, si configurano ipotesi di cause dipendenti onde l’accertamento dell’una posizione e’ inscindibile dall’accertamento dell’altra e sussiste, tra gli obbligati, litisconsorzio necessario processuale, agli effetti dell’art. 331 c.p.c. (Cass. 7 febbraio 2000 n. 1322).

Nella stessa prospettiva, si segnala la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3074 del 2003, secondo la quale: “Nel giudizio di risarcimento del danno, la controversia insorta tra piu’ convenuti coobbligati in solido circa l’individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva o prevalente dell’illecito dal quale l’attore assume di avere risentito ragione di danno, si configura, sul piano processuale, come causa dipendente dalla controversia concernente la definizione dei rapporti che legano detti condebitori solidali al creditore comune, e, come tale, assoggettata al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtu’ di quanto stabilito dall’art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non e’ circoscritte alle cause “inscindibili”, ma si estende anche a quelle “tra loro dipendenti”.

Ove la controversia veda piu’ parti presenti dal lato passivo in posizione reciprocamente autonoma, l’appello, incidentale proposto dagli originari attori a seguito dell’appello principale proposto da una delle controparti non e’ tardivo, sussistendo una situazione di litisconsorzio processuale in conseguenza dell’appello principale proposto da una parte avente una posizione processuale del tutto distinta rispetto agli altri appellanti incidentali, originari convenuti (Cass. 18 giugno 2008 n. 16507).

Analoghe considerazioni valgono quando, come nel caso di specie, l’appello principale sia stato proposto da uno dei due originari convenuti e l’appello incidentale tardivo provenga dall’altro convenuto, che abbia una sua posizione autonoma.

In linea piu’ generale, puo’ dunque concludersi che anche nelle cause scindibili ma dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto della impugnazione principale, e’ comunque legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto la impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione (Cass. 12 luglio 2004 n. 12826, Cass. 15 maggio 2009 n. 11333).” Nel caso, l’appellante principale aveva contestato la propria responsabilita’, prospettando la sola responsabilita’ del Ministero, con cio’ rimettendo in discussione proprio la situazione di corresponsabilita’ ritenuta dal Tribunale.

2.2.- E’ fondato il 2^ motivo, per quanto di seguito esposto.

La corte territoriale ha ritenuto il dies a quo della prescrizione dalla data di sospensione dei lavori del 19 luglio 1982, data nella quale risultava documentalmente che l’esecuzione dei lavori dell’opera pubblica era “in fase di realizzazione avanzatissima, tanto che alla ripresa dei lavori, avvenuta il 5 marzo 1984, furono sufficienti appena quattro mesi per portarli a termine e ultimare l’opera pubblica”.

Orbene, premesso che, come ritenuto gia’ dalla sentenza delle SSUU n. 768 del 1998, l’occupazione acquisitiva tipicizza un fatto illecito, in quanto consegue alla impossibilita’ di restituire il bene per il comportamento illecito della PA consistente nella realizzazione dell’opera pubblica,e che pertanto il termine quinquennale dell’azione risarcitoria, la cui scadenza deve essere provata da chi eccepisce la prescrizione, decorre dal momento in cui, delineandosi l’opera pubblica nei suoi connotati definitivi e nelle sue previste caratteristiche, si realizza l’irreversibile trasformazione del fondo occupato, con la conseguente non ripristinabilita’ dello “status quo ante”, se non attraverso nuovi interventi (altrettanto) eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene (in tal senso, vedi tra le ultime, Cass. 14050/2008), si deve rilevare che, nella specie, la corte territoriale ha ritenuto di inferire l’avvenuta irreversibile trasformazione dal fatto che alla ripresa dei lavori dopo la sospensione del 19 luglio 1982, erano occorsi solo quattro mesi per l’ultimazione dell’opera, ricorrendo pertanto alla prova presuntiva, ammissibile in materia (vedi sul punto, Cass. n. 1302 del 1993).

Orbene, come di recente ribadito nella pronuncia di questa corte n. 13001 del 2000,in materia di presunzioni, “e’ riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito 2^ sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit;

l’unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimita’ e’ quello sulla congruenza della relativa motivazione; egli deve, cioe’, controllare che le argomentazioni giustificative del convincimento espresso dal giudice di merito siano immuni da incoerenza logica e da vizi giuridici o da omissioni vertenti su elementi decisivi, che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni (cfr. Cass. nn. 5645/1979, 5139/1980, 27/1982, 298/1982, 237/1995, 4219/1995).

Per aversi una presunzione giuridicamente valida non occorre poi che gli elementi sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile, sul piano fenomenico, del fatto noto, sicche’ la relazione tra fatto ignoto e fatto noto presenti il carattere della necessita’ assoluta ed esclusiva, ma basta che il secondo possa essere dedotto dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalita’ (cfr. Cass. 5713/1979, 5139/1980, 497/1981, 1772/1982)”.

Nella specie, i giudici del merito hanno utilizzato il solo dato di fatto della ultimazione dei lavori in quattro mesi alla ripresa dopo la sospensione, per dedurne che alla data d’inizio della sospensione stessa si fosse gia’ realizzata l’irreversibile trasformazione del fondo, inutilizzando un dato di fatto, gia’ di per se’ non del tutto probante della sostanziale ultimazione dell’opera, per ritenere compiuta la fattispecie giuridicamente qualificata della trasformazione irreversibile, con cio’ violando i principi in materia di prova.

Va pertanto accolto il 2^ motivo e, cassata la sentenza impugnata, va rinviata la causa alla corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che dovra’ attenersi a quanto sopra rilevato, e decidera’ anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie nei sensi di cui in motivazione il 2^ motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia in relazione al motivo accolto, anche per le spese del giudizio di legittimita’,avanti alla corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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