Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3394 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14342-2015 proposto da:

ALIVAFANO DI P.R. & C. S.A.S., P.I. e C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio

dell’avvocato LORETTA FIORI CARMAGNOLA, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato MASSIMO REBICHINI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NADIA PROSPERI in virtù di

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 985/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 14/05/2014 e depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito l’Avvocato Loretta Fioretti Carmagnola, per la ricorrente, che

chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza 2 dicembre 2014, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale in una controversia tra la Alivafano sas e il socio G.B., avendo qualificato come irrituale l’arbitrato previsto dall’art. 12 statuto sociale (…).

Il G. ha proposto ricorso per cassazione; la Alivafano si è difesa con controricorso.

Il ricorrente denuncia violazione di legge (primo motivo) e omesso esame di fatti decisivi e controversi nel giudizio (secondo motivo), per avere erroneamente interpretato la clausola compromissoria nel senso della irritualità dell’arbitrato, benchè contenesse parole indicative della ritualità (“giudizio”, “giudicherà” e “controversia”), come risultava anche dal verbale della prima udienza che prevedeva l’applicazione delle regole del codice di procedura civile, e per avere trascurato che la nomina dell’arbitro non era stata fatta di comune accordo ma dal Presidente del Tribunale.

Il primo motivo è inammissibile: la distinzione fra arbitrato rituale ed arbitrato libero o irrituale va ricercata con riguardo al contenuto obiettivo del compromesso ed alla volontà delle parti, onde le relative indagini si concretano in una quaestio facti e in una quaestio voluntatis, rispetto alle quali l’apprezzamento del giudice di merito è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato (Cass. n. 2292/1970).

Il secondo motivo ha ad oggetto un vizio di motivazione non denunziabile alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 come interpretato dalla costante giurisprudenza (Cass. n. 8053/2014).

La memoria presentata dal ricorrente scalfisce solo in parte le conclusioni di tale proposta in ordine al primo motivo, ritenendo il Collegio che il ricorso sia comunque infondato.

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l’arbitrato rituale quando è da ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d’accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Tale accertamento comporta la necessità della diretta conoscenza, da parte di questa Corte, della convenzione compromissoria (attraverso l’esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l’esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine incida su problemi di carattere processuale, come quello dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per nullità del medesimo (v., tra le tante, Cass. n. 10935/2001). E all’esito di tale accertamento, questa Corte ritiene corretta l’interpretazione dell’arbitrato nel senso dell’irritualità, come ritenuto dai giudici di merito, non sussistendo al riguardo un dubbio che dovrebbe fare propendere per la ritualità (v. Cass. n. 6909/2015).

Infatti, l’arbitro era chiamato a decidere in veste di amichevole compositore e senza formalità di procedura; il lodo era inappellabile, ciò prospettando l’impegno delle parti di considerarlo definitivo e vincolante, al pari del negozio concluso tra le parti. Gli elementi addotti in senso contrario non sono decisivi: nè le parole utilizzate nella clausola (“giudizio”, controversia”), ne che la nomina dell’arbitro sia stata fatta dal presidente del tribunale e che abbia giudicato secondo diritto. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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